Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192 – terza parte

Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192 – terza parte

novità in materia di accertamento

 

Argomento Descrizione
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento delle disposizioni riguardanti
gli interpelli
probatori

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Viene riordinata la disciplina dell’interpello probatorio di cui all’art. 11 co. 1 lett. e) della L. 212/2000.

Modifiche di coordinamento normativo nelle disposizioni del TUIR

Nell’ambito delle disposizioni del TUIR che prevedono la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il “vecchio” riferimento all’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000 (ora recante la disciplina del c.d. interpello qualificatorio) è aggiornato con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la disciplina dell’interpello probatorio, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 219.

Rientrano tra le disposizioni che ammettono la presentazione di un interpello probatorio, per i soggetti legittimati, con riferimento alle quali il riferimento normativo è sostituito:

·       l’art. 47-bis co. 3 del TUIR, riguardante i redditi prodotti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;

·       l’art. 110 co. 9-ter del TUIR, riguardante la disapplicazione della disciplina dei costi black list;

·       l’art. 113 co. 5 del TUIR, riguardante l’interpello che gli intermediari finanziari che effettuano interventi di recupero crediti possono presentare per la disapplicazione del regime della participation exempion (pex);

·       l’art. 124 co. 5 del TUIR, riguardante la continuazione del regime del consolidato nelle ipotesi di fusione di una società o ente con altri non appartenenti al consolidato;

·       l’art. 132 co. 3 del TUIR, riguardante la verifica dei requisiti per l’efficacia dell’opzione per la determinazione della unica base imponibile mondiale per il gruppo di imprese non residenti.

Altre modifiche di coordinamento normativo

Il richiamo all’art. 11 co. 1 lett. e) della L. 212/2000, in luogo del “vecchio” art. 11 co. 1 lett. b), è aggiornato anche nell’ambito della disciplina:

·       delle società di comodo di cui all’art. 30 co. 4-bis della L. 724/94;

·        del Gruppo IVA mediante la modifica dell’art. 70-ter co. 5 del DPR 633/72.

Limitazioni di carattere soggettivo

All’art. 11 co. 2 della L. 212/2000 viene introdotta un’eccezione alle limitazioni di carattere soggettivo alla presentazione dell’interpello probatorio di cui all’art. 11 co. 1 lett. e) della L. 212/2000.

In particolare, viene chiarito che nell’ambito della disciplina del Gruppo IVA di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72 non si applicano le limitazioni soggettive valide per tutti gli altri casi, in cui l’interpello probatorio è riservato ai:

·       soggetti che aderiscono al regime di cui agli artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015 (adempimento collaborativo);

·       soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all’art. 2 del DLgs. 147/2015 (interpello sui nuovi investimenti).

Coordinamento normativo per il regime dei neo-residenti

Viene altresì sostituito il riferimento all’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000 contenuto nell’art. 24-bis del TUIR (regime dei neo-residenti) con il riferimento allo specifico interpello introdotto per tale agevolazione, ora recato dall’art. 11 co. 1 lett. f) della L. 212/2000.

Fonte Eutekne

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