SCADENZA MESE DI MAGGIO

SCADENZA MESE DI MAGGIO

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.5.2026 Comunicazione
per credito d’imposta aggiuntivo investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta ag­giuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel pe­riodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, devono presen­tare all’Agen-zia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

·         attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;

·         esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il software disponibile sul relativo sito Internet;

·         direttamente o tramite un soggetto incaricato.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

15.5.2026 Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in for­­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

·          i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;

·         in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di aprile 2026 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di aprile 2026.

 

La comunicazione non riguarda:

·         le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;

·         gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

18.5.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vo­no:

·         liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2026;

·         versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­­­la pre­sta­zione di servizi.

18.5.2026 Versamento IVA
primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

·         liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026;

·         versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

 

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

18.5.2026 Versamento IVA
primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

·         liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026;

·         versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­res­si.

 

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

18.5.2026 Versamento rata
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dal­la dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono ver­­sa­re la ter­za rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.
18.5.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

·         le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di aprile 2026;

·         le addizionali IRPEF trattenute nel mese di apri­le 2026 sui redditi di lavoro dipendente e as­similati.

 

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­­­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di gennaio, feb­bra­io, marzo e apri­­le 2026 non è di almeno 500,00 euro.

18.5.2026 Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione del
modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

·         i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;

·         in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

 

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

·         applicarla in relazione all’intero anno 2026;

·         presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

18.5.2026 Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

·         sulla base degli imponibili forfetari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;

·         in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad aprile 2026.

18.5.2026 Contributi
INPS artigiani e
commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il versamento della prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2026.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vu­ta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per ar­ti­­giani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

18.5.2026 Rata premi INAIL I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

·         dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026;

·         con applicazione dei previsti interessi.

18.5.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Versamento
saldo imposta
sui servizi digitali
(c.d. “web tax”)
relativa al 2025
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025, al netto dell’acconto versato.

Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digi­tali

le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.

25.5.2026 Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

·         relativi al mese di aprile 2026, in via obbliga­toria o fa­coltativa;

·         mediante trasmissione telematica.

 

I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno su­­pe­ra­to la so­­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli
INTRASTAT presentano:

·         i modelli relativi al mese di aprile 2026, apposi­ta­men­­­te contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­ta­ti­va;

·         mediante trasmissione telematica.

 

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intraco­mu­nitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

30.5.2026 Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

·         contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;

·         esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;

·         direttamente o tramite un soggetto incaricato.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realiz-­­­zazione degli investimenti 2026 dovrà essere atte­stata mediante la presentazione all’Agenzia delle En­tra­te di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

30.5.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Comunicazione
per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica
Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 15.11.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 462 – 466 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle En­trate l’apposita comunica­zio­ne:

·         contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2026;

·         esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;

·         direttamente o tramite un soggetto incaricato.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2026 al 15.11.2026 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2026 al 2.12.2026.

30.5.2026 Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

·         contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;

·         esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;

·         direttamente o tramite un soggetto incaricato.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta rea­liz­zazione degli investimenti 2026 dovrà essere atte­sta­ta mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

31.5.2026 Estromissione immobili strumentali imprenditori
individuali
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della fa­col­tà di estromissione agevolata dall’ambito imprendito­riale dei beni immobili strumentali:

·         posseduti al 30.9.2025 e all’1.1.2026;

·         con effetto dall’1.1.2026.

 

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il lo­ro costo fiscalmente rico-nosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella mi­sura dell’8%, da versare:

·         per il 60%, entro il 30.11.2026;

·         per il rimanente 40%, entro il 30.6.2027.

31.5.2026

 

 

segue

Istanza per la detrazione IRPEF del 65% per investimenti in start up innovative Le start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, che hanno ricevuto investimenti nel capitale effettuati da persone fisiche nel periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, al fine di consentire l’accesso alla detrazione IRPEF del 65% per l’inve­sti­tore, se non hanno già presentato la relativa istanza preventiva ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, devono pre-sentare un’apposita istanza:

·         nella quale deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato;

·         al Ministero dello sviluppo economico, mediante l’apposita piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”, gestita da Invitalia e accessibile all’indirizzo https://padigitale.invitalia.it.

31.5.2026 Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

·         non soggetti ad accisa;

·         spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;

·         destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­­sione.

1.6.2026 Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­­­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026.

1.6.2026 Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle li­qui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

·         i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­me­stre gen­naio-marzo 2026;

·         in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

1.6.2026 Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

·         alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­­mobili con decorrenza inizio mese di mag­gio 2026 e al pa­ga­mento della relativa imposta di re­gi­stro;

·         al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­­novi e le annualità di contratti di locazione con de­cor­renza inizio mese di maggio 2026.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

 

 

 

Fonte Eutekne 

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