| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.5.2026 | Comunicazione per credito d’imposta aggiuntivo investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno |
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, devono presentare all’Agen-zia delle Entrate l’apposita comunicazione:
· attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024; · esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il software disponibile sul relativo sito Internet; · direttamente o tramite un soggetto incaricato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 15.5.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
· i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; · in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di aprile 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2026.
La comunicazione non riguarda: · le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; · gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 18.5.2026
segue |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
· liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2026; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 18.5.2026 | Versamento IVA primo trimestre 2026 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
· liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026; · versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo. |
| 18.5.2026 | Versamento IVA primo trimestre 2026 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
· liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026; · versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo. |
| 18.5.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi. |
| 18.5.2026
segue |
Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
· le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2026; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non è di almeno 500,00 euro. |
| 18.5.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 |
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
· i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; · in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: · applicarla in relazione all’intero anno 2026; · presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 18.5.2026 | Tributi apparecchi da divertimento |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
· sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2026. |
| 18.5.2026 | Contributi INPS artigiani e commercianti |
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2026.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 18.5.2026 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
· dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026; · con applicazione dei previsti interessi. |
| 18.5.2026
segue |
Versamento saldo imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) relativa al 2025 |
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025, al netto dell’acconto versato.
Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro. |
| 25.5.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
· relativi al mese di aprile 2026, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli · i modelli relativi al mese di aprile 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |
| 30.5.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno |
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
· contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026; · esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet; · direttamente o tramite un soggetto incaricato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realiz-zazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027. |
| 30.5.2026
segue |
Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno |
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 15.11.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 462 – 466 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
· contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2026; · esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet; · direttamente o tramite un soggetto incaricato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2026 al 15.11.2026 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2026 al 2.12.2026. |
| 30.5.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) |
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
· contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026; · esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet; · direttamente o tramite un soggetto incaricato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027. |
| 31.5.2026 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali |
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
· posseduti al 30.9.2025 e all’1.1.2026; · con effetto dall’1.1.2026.
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente rico-nosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare: · per il 60%, entro il 30.11.2026; · per il rimanente 40%, entro il 30.6.2027. |
| 31.5.2026
segue |
Istanza per la detrazione IRPEF del 65% per investimenti in start up innovative | Le start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, che hanno ricevuto investimenti nel capitale effettuati da persone fisiche nel periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, al fine di consentire l’accesso alla detrazione IRPEF del 65% per l’investitore, se non hanno già presentato la relativa istanza preventiva ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, devono pre-sentare un’apposita istanza:
· nella quale deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato; · al Ministero dello sviluppo economico, mediante l’apposita piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”, gestita da Invitalia e accessibile all’indirizzo https://padigitale.invitalia.it. |
| 31.5.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
· non soggetti ad accisa; · spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; · destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
| 1.6.2026 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026. |
| 1.6.2026 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA |
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
· i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2026; · in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
| 1.6.2026 | Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere:
· alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2026.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
Fonte Eutekne
