novità in materia di FISCALITA’ INTERNAZIONALE
| Argomento | Descrizione |
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Sospensione delle Convenzioni con Russia e Bielorussia
segue |
Viene disposto che, se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l’applicazione di una o più disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni vigente con l’Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni nell’ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza.
Eliminazione della doppia imposizione nel periodo di sospensione Nel periodo di sospensione, e comunque non oltre il periodo d’imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata mediante il credito per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Applicazione delle ritenute in uscita nella misura “interna” Rimangono applicabili, sino al termine della sospensione della Convenzione ad opera della controparte, le ritenute alla fonte previste dall’ordinamento italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione estera con la quale la Convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa. Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni e interessi. Rapporti con Federazione russa e Bielorussia La questione investe in modo diretto i rapporti con la Federazione russa e la Bielorussia, le quali hanno sospeso unilateralmente le rispettive Convenzioni siglate con l’Italia. In applicazione della nuova norma, i flussi di reddito in uscita dall’Italia sono assoggettati a ritenuta con le aliquote piene, e non con quelle convenzionali. Posto che la nuova norma è efficace dal momento in cui la sospensione è stata operata dalla controparte estera (a partire dal decreto dell’8.8.2023, nel caso della Russia): · al fine di recuperare le imposte versate in eccesso sui redditi di fonte estera dovrebbe essere possibile, per i residenti in Italia, presentare dichiarazioni integrative con riferimento ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione “ordinaria”; · in modo speculare, i soggetti residenti che hanno corrisposto redditi di fonte italiana applicando l’aliquota convenzionale sono tenuti al versamento della differenza (come sopra specificato, senza sanzioni e interessi). |
fonte eutekne
