Il  “ritorno” dell’iper ammortamento

Il  “ritorno” dell’iper ammortamento

L’iper ammortamento è stato uno degli strumenti simbolo del primo ciclo di politiche Industria 4.0, fondato sulla maggiorazione del costo fiscale dei beni materiali ad alto contenuto tecnologico e interconnessi. La sua logica era semplice: aumentare, solo ai fini IRPEF/IRES, il costo ammortizzabile del bene (ad esempio con una maggiorazione del 150%), generando maggiori quote deducibili e quindi un risparmio d’imposta distribuito lungo la vita utile.

Con la Legge di Bilancio 2020 questo modello è stato sostituito dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che ha accompagnato i programmi Transizione 4.0 e 5.0 fino al 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha però riaperto il cantiere, reintroducendo, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, una nuova forma di iper ammortamento, profondamente diversa per perimetro e per interazione con gli altri incentivi.

Il vecchio iper ammortamento si applicava ai beni materiali ricompresi negli allegati Industria 4.0, con percentuali di maggiorazione differenziate per scaglioni di investimento e spesso accompagnato dal super ammortamento per i beni “ordinari”. La maggiorazione riguardava esclusivamente il profilo fiscale: il bene restava iscritto in bilancio al costo storico, con ammortamento civilistico ordinario, mentre la deduzione aggiuntiva avveniva tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Operativamente, l’agevolazione era legata a rigorosi requisiti tecnici (caratteristiche 4.0 e interconnessione) da attestare tramite perizia giurata o attestazione di conformità, con autocertificazione possibile solo per beni di costo unitario contenuto. L’efficacia dell’incentivo era elevata in termini di valore attuale del risparmio fiscale, ma dipendeva dalla pressione fiscale effettiva e dalla capienza di reddito imponibile negli esercizi di fruizione.

Dal 2020 il legislatore ha scelto di sostituire la logica della maggiorazione con quella del credito d’imposta, valido per tutti i beni strumentali nuovi e, con aliquote più elevate, per quelli 4.0. Il beneficio non incide più sulla base ammortizzabile, ma si traduce in un credito utilizzabile in compensazione in quote annuali: cambia il profilo contabile (credito o contributo in conto impianti) e quello finanziario (impatto diretto sulla posizione di liquidità).

Questa parentesi ha reso neutra la distinzione tra ammortamento civilistico e fiscale, spostando il focus sulla corretta contabilizzazione del credito e sul rispetto dei limiti di spesa e delle finestre temporali (investimenti fino al 2025, con termine lungo al 30 giugno 2026 in caso di ordine e acconto entro il 31 dicembre 2025). Nel 2025 il principale incentivo ancora attivo per i beni 4.0 è dunque il credito d’imposta, mentre l’iper ammortamento sopravvive solo attraverso le quote residue di vecchi investimenti ante 2020, che continuano a produrre variazioni in diminuzione fino a esaurimento.

La nuova disciplina dell’iper ammortamento, in vigore per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, si applica a beni materiali e immateriali 4.0, nonché a impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo. La maggiorazione del costo varia per scaglioni (ad esempio dal 180% al 50%) e si applica sia ai beni acquistati in proprietà, sia a quelli acquisiti in leasing, restando confinata al solo ambito delle imposte sui redditi.

Elemento di rottura rispetto al passato è il rapporto con le altre agevolazioni: il nuovo iper ammortamento non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 sugli stessi investimenti, e la sola “prenotazione” entro il 31 dicembre 2025 non basta a precludere l’accesso al nuovo regime se il credito non viene effettivamente riconosciuto. Ne deriva uno scenario in cui le imprese dovranno valutare se completare gli investimenti entro il perimetro temporale del credito d’imposta o rinviarli al 2026 per beneficiare della maggiorazione, tenendo conto di tax rate, orizzonte temporale di recupero, capienza fiscale e incertezza legata ai decreti attuativi.

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