Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192 – quinta parte

Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192 – quinta parte

novità in materia di dogane e accise

 

Argomento Descrizione
Esclusione della confisca in caso di pagamento dei diritti doganali Con riferimento alle sanzioni amministrative per i dazi e gli altri diritti di confine, viene previsto che, fatti salvi i casi di confisca disposti dall’Autorità giudiziaria (e i beni per i quali è vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione), se sono pagati i diritti di confine dovuti, oltre agli interessi, alle sanzioni e alle spese di gestione, le merci destinate alla confisca in via amministrativa sono restituite al trasgressore

Inoltre, l’estinzione del reato impedisce la confisca della merce, fatti salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito.

Efficacia

La disposizione in esame si applica non solo con riferimento alle violazioni commesse successivamente al 20.12.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2025), ma anche per quelle commesse in vigenza del DLgs. 141/2024, purché i relativi procedimenti amministrativi non risultino definitivamente conclusi a tale data (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2025 n. 35).

Novità in tema
di accise
Accise sul gas naturale

Sono inclusi, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, anche coloro che acquistano, per uso proprio, gas naturale confezionato in bombole o in altri recipienti da fornitori nazionali.

Con riferimento alle accise sul gas naturale, è introdotta la distinzione tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

Accise sull’energia elettrica

È esclusa dall’assoggettamento ad accisa l’energia elettrica prodotta da gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa, solo se l’energia è consumata per uso proprio.

Novità in tema di depositi fiscali

L’esonero dall’obbligo di prestare cauzione, per i soggetti che esercitano un deposito fiscale, è esteso anche all’organismo centrale di stoccaggio, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi.

Fonte Eutekne

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