L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.6.2025 n. 8, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 55 della L. 207/2024) per i bonus “edilizi”.
La citata legge, infatti, ha sostanzialmente allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”).
Tutti gli altri aspetti legati alle specifiche discipline agevolative rimangono invariati, motivo per cui ecobonus e sismabonus continuano a spettare sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, nei limiti di detrazione o di spesa previsti dalla norma.
Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata:
- al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
- al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.
In relazione agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Rimangono altresì invariati i limiti di detrazione e di spesa di sismabonus ed ecobonus.
Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata:
- al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Destinazione ad abitazione principale
Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per spese 2025 e 36% per spese
2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L’aliquota “maggiorata” (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.
L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (per effetto dell’applicazione dell’aliquota “ordinaria”: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).
Titolarità dell’immobile
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.
Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori.
Familiari conviventi e detentori
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dal 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, e di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).
Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare dei suddetti bonus con le aliquote “ridotte” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).
Sismabonus acquisti e “bonus casa acquisti”
Relativamente al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, e al c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR, l’agevolazione può competere nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027) se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione”.
Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali
La detrazione IRPEF prevista per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali dall’art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR può competere, per le spese sostenute dal 2025, nella misura “maggiorata” (50% o 36%) se l’unità principale, cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Interventi sulle parti comuni
Le aliquote “ordinarie” introdotte dalla L. 207/2024 si applicano anche agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, di cui agli artt. 14 co. 2-quater e 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013, agli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013, agli interventi antisismici che determinano la riduzione di una o due classi di rischio, di cui all’art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici (siano essi condomìni, condomìni minimi o edifici interamente posseduti da un unico proprietario composti da più unità) l’aliquota “maggiorata” deve “essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino”, se il condomino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori).
Resta fermo che, per le spese imputate ai condòmini non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote “ordinarie” (36% o 30%).
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono di agevolazioni le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva (UE) 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”).
Al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha chiarito che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono detraibili le spese sostenute entro il 31.12.2024 con il bonus casa o l’ecobonus, anche se gli interventi sono ultimati dall’1.1.2025.
