IMPOSTA DI SUCCESSIONE – agevolazioni terreni montani – Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 166

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – agevolazioni terreni montani – Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 166

 

Con la risposta a interpello 19.6.2025 n. 166, l’Agenzia delle Entrate ha valutato il possibile cumulo, nella medesima dichiarazione di successione:

  • delle agevolazioni, concernenti le imposte ipotecaria e catastale, previste dall’art. 9 del DPR 601/73 per i terreni montani;
  • della riduzione dell’imposta di successione che l’art. 25 co. 4-bis del DLgs. 346/90 contempla per l’azienda sita nei Comuni montani.

Agevolazioni per i terreni montani

L’art. 9 co. 2 del DPR 601/73 stabilisce, tra il resto, che i trasferimenti della proprietà a qual­siasi titolo di fondi rustici nei Comuni montani, “a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”, sconta­no:

  • le imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 200,00 euro l’una;
  • e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

 

Della stessa agevolazione, ai sensi del co. 3 della medesima norma, godono i “trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui de­­stinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turi­­stiche”.

Riduzione dell’imposta di successione per aziende in terreni montani

Invece, l’art. 25 co. 4-bis del DLgs. 346/90 stabilisce che, se nell’attivo ereditario sono com­prese aziende, ubicate in Comuni montani con meno di cinquemila abitanti (o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in Comuni montani di maggiori dimensioni), trasferite al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta di successione dovuta dal beneficiario “è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”.

Compatibilità delle due misure in dichiarazione di successione

L’Agenzia delle Entrate rileva che, attenendo a beni diversi e riguardando anche imposte diverse, le due agevolazioni possono coesistere nella medesima dichiarazione di successione, “indicando i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa”:

  • l’agevolazione per i fondi rustici va indicata nel quadro EB, inserendo il codice agevolazione M per ogni terreno agricolo avente i requisiti;
  • con riferimento all’azienda, la riduzione va indicata nel quadro EN, utilizzando il co­dice
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