1 premessa
Con il DL 30.6.2025 n. 95, pubblicato sulla G.U. 30.6.2025 n. 149, sono state emanate numerose disposizioni urgenti in materia di attività economiche e di interventi di carattere sociale (c.d. decreto “Omnibus”).
Il DL 95/2025 è entrato in vigore l’1.7.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 95/2025.
Il DL 95/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 superbonus al 110% fino al 2026 nei comuni del sisma centro italia – deroga al blocco delle opzioni
L’art. 4 del DL 95/2025 reca alcune disposizioni relative agli interventi di ricostruzione agevolati con il superbonus, effettuati nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatesi dal 24.8.2016 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, e per i quali l’iter per la richiesta di contributo è stata attivata dal 30.3.2024.
In particolare, l’art. 4 del DL 95/2025:
- al co. 2, riconosce l’aliquota del 110% per le spese sostenute nel 2026 in riferimento a tali fattispecie;
- al co. 3, estende anche alle predette spese sostenute nel 2026 la deroga al blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
2.1 superbonus al 110% per le spese 2026 nei comuni del sisma centro italia
Introducendo il co. 8-ter.1 all’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 4 co. 2 del DL 95/2025 riconosce il superbonus con aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2026, con riferimento agli interventi per la ricostruzione effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24.8.2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Immobili inagibili a seguito di evento sismico
Il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta per gli interventi effettuati su immobili situati nei predetti Comuni, danneggiati e resi inagibili a seguito dell’evento sismico.
In concreto occorre che:
- la scheda AeDES certifichi la diretta consequenzialità del danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio rispetto all’evento sismico;
- il giudizio di inagibilità del fabbricato abbia esito B, C ed E.
Istanza per il contributo presentata dal 30.3.2024
L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 circoscrive il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 “esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”.
In virtù di tale rinvio, l’agevolazione spetta a condizione che le istanze o le dichiarazioni per il riconoscimento del contributo per la ricostruzione siano state presentate dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024).
Modalità di fruizione del superbonus al 110% per spese 2026
L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 riconosce il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026, con riguardo agli immobili nel cratere del sisma, “esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (…) per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…)”.
Per come formulata, la disposizione lascia alcuni dubbi interpretativi, poiché non è chiaro se il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 spetta:
- soltanto se si opta per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (come sembrerebbe evincersi, a rigore, dal tenore letterale della disposizione);
- oppure anche con riferimento alle spese per le quali la detrazione fiscale è fruita nella sua modalità “naturale” in dichiarazione dei redditi (parrebbe questa l’interpretazione più ragionevole, che dovrebbe però essere confermata dall’Amministrazione finanziaria).
Superbonus con contributo e superbonus “rafforzato” post rinuncia al contributo
L’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 fa riferimento alla “detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater” del medesimo art. 119.
In forza di tale riferimento, è pacifico che il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 può essere fruito se è stata presentata l’istanza per ottenere il contributo per la ricostruzione. In queste ipotesi, la detrazione fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo.
Il citato co. 8-ter.1 non menziona invece il co. 4-ter del medesimo art. 119, riferito al superbonus “rafforzato” per il quale, a fronte dell’espressa rinuncia al contributo per la ricostruzione, compete l’aumento del 50% dei limiti di spesa ammessi al superbonus.
È pertanto dubbio che l’estensione del superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 possa riguardare anche il superbonus “rafforzato” di cui all’art. 119 co. 4-ter del DL 34/2020 (anche considerato che tale disposizione viene invece esplicitamente contemplata dal co. 8-ter del medesimo art. 119, che ha disposto la proroga del superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025).
2.2 deroga al blocco delle opzioni
L’art. 4 co. 3 del DL 95/2025, modificando il co. 3-ter.1 dell’art. 2 del DL 11/2023, estende la deroga al blocco delle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo con riferimento al superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 in relazione alle fattispecie di cui all’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020 (illustrate nel precedente § 2.1).
Tale deroga opera nel limite delle risorse già stanziate per gli anni precedenti sempre con riferimento alla deroga al blocco delle opzioni per gli interventi superbonus di ricostruzione nei Comuni del sisma Centro Italia 2016-2017.
3 agevolazioni per la zfu sisma centro italia 2016-2017 – proroga al 2025
L’art. 4 co. 5 del DL 95/2025 proroga fino al 2025 le agevolazioni correlate alla zona franca urbana (ZFU) relativa al sisma Centro Italia del 2016-2017, istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo ai sensi dell’art. 46 del DL 50/2017.
In precedenza tali agevolazioni erano state prorogate fino al 2024 dall’art. 17-ter del DL 215/2023.
3.1 agevolazione per la zfu sisma Centro Italia 2016-2017
In presenza di determinati requisiti, le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale nella ZFU fruiscono:
- dell’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
- dell’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
- dell’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
- dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
3.2 beneficiari
I beneficiari delle predette agevolazioni sono i medesimi soggetti che hanno potuto beneficiarne negli anni precedenti, ossia le imprese ed i professionisti che:
- hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 o del 26-30.10.2016 (di cui agli allegati 1 e 2 al DL 189/2016), e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall’1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015;
- hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 26-30.10.2016 (di cui all’allegato 2 del DL 189/2016) che hanno subito nel periodo dall’1.11.2016 al 28.2.2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (art. 1 co. 745 della L. 205/2017);
- hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 (di cui all’allegato 2-bis del DL 189/2016) e che hanno subito, nel periodo dall’1.2.2017 al 31.5.2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016;
- intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31.12.2021 (purché, in questa ipotesi, non si tratti di imprese relative al settore dell’edilizia e dell’impiantistica – categoria “F” della codifica ATECO 2007 – che alla data del 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa nei Comuni della ZFU, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016).
Definizione di “professionista” ai fini delle agevolazioni per la ZFU relative al sisma 2016-2017
Ai fini delle agevolazioni per la ZFU, per “professionista” s’intende il lavoratore autonomo iscritto agli ordini professionali o aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del made in Italy ai sensi della L. 14.1.2013 n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge (cfr. circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 n. 156351).
Esonero contributivo per i titolari di lavoro autonomo non professionisti
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo non rientranti nella definizione di “professionisti” (art. 46 co. 2 lett. d) del DL 50/2017).
3.3 rispetto del regime “de minimis”
Ai fini del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, le esenzioni relative alla ZFU sisma Centro Italia 2016-2017 sono concesse nel rispetto del regolamento “de minimis” applicabile in funzione del settore dell’attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3.4 concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni spettano nel limite delle risorse stanziate per l’anno 2025, pari a 11,7 milioni di euro.
Per le disposizioni attuative trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme recate dal DM 10.4.2013.
4 aliquota iva del 5% per oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
L’art. 9 del DL 95/2025 introduce l’aliquota IVA del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione (nuovo n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72).
Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedevano l’aliquota del 10% per le importazioni e per le cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere d’arte ovvero dai loro eredi o legatari.
4.1 alternatività con il regime del margine
La nuova disposizione stabilisce che l’aliquota IVA del 5%, di nuova introduzione, richiede che non si applichi il regime del margine per gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, previsto dal DL 41/95.
Parimenti, chi ha adottato il regime del margine può continuare ad avvalersene, a condizione di non aver applicato un’aliquota IVA ridotta agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione in questione, ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo.
4.2 ambito oggettivo
L’aliquota ridotta continua ad essere riferita, sul piano oggettivo, agli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, individuati dalla Tabella, lettere a), b) e c), allegata al DL 41/95.
4.3 decorrenza
In assenza di una decorrenza espressa, la nuova l’aliquota del 5% si rende applicabile alle cessioni effettuate dall’1.7.2025 (data di entrata in vigore del DL 95/2025).
5 strutture ricettive all’aperto – Proroga al 15.12.2025 del termine per l’aggiornamento catastale
L’art. 14 co. 5 del DL 95/2025 proroga dal 15.6.2025 al 15.12.2025 il termine entro cui gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare gli atti di aggiornamento catastale richiesti dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024, ed in particolare:
- gli atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’art. 8 della L. 679/69, per l’aggiornamento della mappa catastale;
- gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94.
5.1 criteri di determinazione della rendita catastale
I predetti atti di aggiornamento catastale sono necessari in ragione dei criteri ad hoc di determinazione della rendita delle strutture ricettive all’aperto, introdotti dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024.
In particolare, a partire dall’1.1.2025, ai fini della stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture:
- sono esclusi gli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili) ubicati nelle predette strutture ricettive all’aperto;
- il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
5.2 omesso aggiornamento catastale
In caso di mancata presentazione nei termini degli atti di aggiornamento catastale:
- si applicano le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di denuncia in Catasto ai sensi dell’art. 20 del RDL 652/39;
- si attiva il procedimento di cui all’art. 1 co. 277 della L. 244/2007, in forza del quale gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate – Territorio richiedono agli intestatari di presentare i predetti atti di aggiornamento e, se gli intestatari non adempiono entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, provvedono d’ufficio all’aggiornamento catastale.
5.3 applicazione della rendita rideterminata ai fini dell’IMU per il 2025
Per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15.12.2025, le rendite catastali rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto fin dall’1.1.2025 ai fini del calcolo dell’IMU per il 2025 (la cui seconda rata, a saldo, va versata entro il 16.12.2025).
6 interventi di riqualificazione energetica a valere sul fondo rotativo per imprese del turismo – proroga
Con l’art. 14 co. 6 e 7 del DL 95/2025 viene prorogata al 31.3.2026 (in luogo del precedente termine del 31.12.2025) la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 500.000,00 e 10 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo (misura PNRR), di cui all’art. 3 del DL 152/2021 e al DM 28.12.2021.
La proroga si applica anche ai procedimenti amministrativi già in corso di attuazione, pendenti alla data dell’1.7.2025 (entrata in vigore del DL 95/2025).
6.1 Soggetti interessati
Gli incentivi sono riconosciuti alle:
- imprese alberghiere;
- imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.
6.2 Concessione di contributi e finanziamenti agevolati
A copertura degli investimenti ammissibili, sono previsti:
- un contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, nell’ambito del previsto limite di spesa annuo;
- la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.
I suddetti incentivi sono riconosciuti nel rispetto:
- della vigente normativa sugli aiuti di Stato;
- delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza da COVID-19.
Incumulabilità
Gli incentivi in esame non sono cumulabili con:
- gli altri incentivi previsti dagli artt. 1, 2 e 8 co. 6 del suddetto DL 152/2021;
- altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
7 erogazione di contributi per le “staff house” destinate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo
L’art. 14 del DL 95/2025 prevede l’erogazione di contributi al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati.
Tra i suddetti lavoratori del comparto turistico-ricettivo sono espressamente inclusi anche i lavoratori impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, ossia:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi per la somministrazione di bevande, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
In concreto, le misure di sostegno preordinate alla realizzazione delle suddette finalità si sostanziano nell’erogazione di contributi destinati:
- alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (c.d. “staff house”), a condizioni agevolate, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo (nello specifico, si prevede a tal fine lo stanziamento di 22 milioni di euro per il 2025 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027);
- al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori, in modo tale che questi possano accedere all’abitazione a canone calmierato (in questo caso, la spesa autorizzata è pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).
7.1 destinatari dei contributi
Possono beneficiare delle risorse economiche da erogarsi tra il 2025 e il 2027 i soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono:
- in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
- strutture turistico-ricettive;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91.
7.2 Decreto attuativo
Viene demandato a un successivo decreto del Ministero del turismo il compito di individuare:
- le tipologie di costo;
- le specifiche categorie dei soggetti beneficiari dei contributi;
- le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate proporzionali al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato (a tal proposito, la Relazione illustrativa al DL 95/2025 specifica che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell’azienda ed è riferito all’erogazione di contributi sia a sostegno di investimenti per la creazione o la riqualificazione degli alloggi, sia a sostegno dei costi per la locazione degli stessi alloggi);
- i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- le procedure di erogazione;
- le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi che consentano il rispetto dei previsti limiti di spesa;
- le procedure di verifica, controllo e revoca connesse all’utilizzo delle risorse stanziate.
8 Contributo per le lavoratrici madri
L’art. 6 del DL 95/2025 interviene in favore delle lavoratrici madri prevedendo:
- il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale introdotta dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025);
- il riconoscimento di un contributo di integrazione al reddito di importo variabile (in relazione ai mesi di lavoro) che sarà erogato dall’INPS nel mese di dicembre 2025.
8.1 Rinvio della decontribuzione parziale
Modificando l’art. 1 co. 219 della L. 207/2024, l’art. 6 co. 1 del DL 95/2025 prevede che la decontribuzione parziale troverà applicazione a decorrere dall’anno 2026 (e non più dal 2025), in quanto non ancora operativa per la mancata pubblicazione del decreto attuativo.
La decontribuzione parziale riguarda le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di almeno due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000,00 euro su base annua.
Lavoratrici che fruiscono della decontribuzione totale
Tenuto conto del rinvio della misura agevolativa, la norma modifica anche il terzo periodo del co. 219 della L. 207/2024, il quale prevedeva che la decontribuzione parziale non trovasse applicazione per gli anni 2025 e 2026 per le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli, che fruiscono dell’esonero totale della quota IVS a loro carico ai sensi dell’art. 1 co. 180 della L. 213/2023.
Per queste lavoratrici, la decontribuzione parziale non troverà applicazione per il solo 2026.
8.2 Contributo per il 2025
In luogo della decontribuzione parziale, l’art. 6 co. 2 del DL 95/2025 introduce per il solo 2025 un contributo di integrazione al reddito, la cui misura varia in relazione ai mesi di lavoro.
Il contributo riguarda le lavoratrici madri:
- dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 e la Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95).
Le suddette lavoratrici devono avere:
- due figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
- oppure più di due figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.
Lavoratrici con più di due figli
Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del contributo a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8.2.2 Limite di reddito
Per accedere al contributo, le lavoratrici devono essere titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000,00 euro su base annua.
8.2.3 Misura
Il contributo è pari a 40,00 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
Regime fiscale e contributivo
La somma riconosciuta a titolo di contributo non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Irrilevanza ai fini ISEE
Il contributo non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
8.2.4 Riconoscimento
Il contributo decorre dall’1.1.2025 e viene riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda.
L’importo viene erogato in unica soluzione nel mese di dicembre 2025.
In particolare, le mensilità spettanti da gennaio a novembre sono corrisposte a dicembre in sede di liquidazione di quest’ultima mensilità.
9 disposizioni in materia di tempi di accredito dei pagamenti eleTtronici
L’art. 12 del DL 95/2025 modifica l’art. 1 co. 66 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), recante disposizioni in materia di accredito dei pagamenti elettronici.
9.1 disciplina previgente
Si ricorda che l’art. 1 co. 66 della L. 207/2024, nella versione antecedente all’intervento modificativo in esame, stabiliva, “per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici”, l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di provvedere all’accredito degli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’ordine di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
9.2 restrizione dell’ambito applicativo
L’art. 12 del DL 95/2025 dispone la sostituzione del generico riferimento agli “strumenti elettronici diversi dai bonifici” con le parole “carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi” di cui all’art. 15 co. 4 del DL 179/2012. Si tratta, nello specifico, dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sui quali grava l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate (salve le eccezioni previste dalla legge).
In sostanza, come si evince dalla Relazione illustrativa al DL 95/2025, la modifica operata dall’art. 12 è volta a limitare il campo di applicazione dell’art. 1 co. 66 della L. 207/2024 ai soli pagamenti effettuati mediante carte di pagamento (carte di debito, carte di credito e carte prepagate) presso i soggetti sopra individuati; quindi, per tali pagamenti, l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario deve avvenire entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
10 ulteriore rinvio dell’efficacia della c.d. “sugar tax”
L’art. 8 del DL 95/2025 differisce ulteriormente dall’1.7.2025 all’1.1.2026 l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
L’imposta è stata istituita dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 661 – 676 della L. 27.12.2019 n. 160) e la sua efficacia è già stata differita più volte.
