Adeguati Assetti Organizzativi – Seconda Parte e ultima

Adeguati Assetti Organizzativi – Seconda Parte e ultima

  1. Conseguenze e sanzioni in caso di mancata adozione o carenza degli assetti

Responsabilità degli amministratori

La mancata predisposizione di adeguati assetti comporta specifiche responsabilità per gli amministratori:

  • Responsabilità civile verso la società per danni cagionati dalla mancata tempestiva rilevazione della crisi, se questa omissione ha impedito di evitare o limitare le conseguenze negative (“La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e di piani previsionali: non è prospettata quale causa di un danno autonomo, ma, correttamente, quale concausa della mancata tempestiva rilevazione da parte del resistente di una situazione di crisi o di insolvenza che avrebbe imposto l’accesso ad uno strumento di risoluzione o ad una procedura concorsuale. Ne consegue che la violazione dell’art. 2086 c.c. non è suscettibile di essere autonomamente valorizzata quale fonte di responsabilità risarcitoria, ma deve essere analizzata unitamente agli altri addebiti mossi all’imprenditore, chiedendosi se la presenza di un adeguato assetto amministrativo, organizzativo e contabile avrebbe consentito di evitare o di prevenire l’irregolarità gestoria o comunque di limitarne le conseguenze (Trib. Venezia 10 maggio 2024);”) .
  • Può costituire giusta causa di revoca dell’amministratore (“può essere giusta causa di revoca dell’amministratore (v. n. 9642)”) .
  • Può integrare una causa di responsabilità civile in presenza di danni patrimoniali subiti dalla società o dai creditori, specie se si dimostra il nesso causale tra omissione e danno (“La giurisprudenza ha ritenuto responsabile l’amministratore, per violazione degli obblighi o dei divieti specifici posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, in caso di: mancata adozione di un assetto organizzativo , amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e inerzia di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o pre-crisi (Trib. Cagliari 19 gennaio 2022, Trib. Roma 24 settembre 2020)”).
  • Rischio di azioni di responsabilità promosse da soci, creditori o curatore in ambito concorsuale.

Profili di responsabilità e sanzioni

Le sanzioni possono essere sia civili che, in alcuni casi, penali e concorsuali:

  • Civili: risarcimento del danno alla società o ai creditori qualora la mancata adozione abbia contribuito al peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria (“Il primo profilo di responsabilità riguarda il difetto di istituzione di adeguati assetti organizzativi, quando ciò impedisce di avvertire il manifestarsi e l’aggravarsi della crisi. Si tratta di una ipotesi al confine tra l’insindacabilità degli amministratori in tema di scelte organizzative dell’impresa e responsabilità per violazione del dovere di diligenza.”) .
  • Procedurali/Concorsuali: in presenza di procedure concorsuali, la carenza di assetti può essere valutata come elemento per la responsabilità degli amministratori e per le azioni di responsabilità promosse dagli organi della procedura (“Secondo la recente giurisprudenza, la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi da parte di un’impresa in situazione di equilibrio-economico finanziario è più grave della mancata adozione degli stessi da parte in un’impresa in crisi, in quanto questi sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità (Trib. Cagliari 19 gennaio 2022).”) .
  • Penali: in casi estremi, ove la mancata predisposizione degli assetti si accompagni ad altre condotte illecite (come false comunicazioni sociali o bancarotta), possono configurarsi reati a carico degli amministratori.
  1. Applicazione pratica e best practices

Gli amministratori possono avvalersi di strumenti operativi come check-list, software di monitoraggio e test di verifica messi a disposizione da enti professionali (es. CNDCEC, CCIAA), adattando l’assetto alle specificità settoriali e dimensionali dell’impresa (“Il Cndcec ha inoltre pubblicato delle check-list operative che spiegano i vari steps per passare dalla definizione del modello di business all’analisi del modello gestionale dell’impresa per poi arrivare a progettare e realizzare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; a seguito della compilazione di tutte le check-list, l’impresa dovrebbe essere in grado di esprimersi rispetto alle eventuali criticità riscontrate elaborando un giudizio complessivo relativo all’adeguatezza degli assetti (Cndcec ‘assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative” 25 luglio 2023). Recentemente è stato pubblicato un documento di ricerca con focus sulle cooperative (Cndcec assetti organizzativi, amministrativi: focus cooperative 10 ottobre 2024). L’8 febbraio 2024 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ANCE per creare uno specifico servizio on-line dedicato alle imprese del settore delle costruzioni , adattando le check list operative alle specificità delle imprese la cui attività è caratterizzata da cicli di produzione pluriennali e da differenti tipologie di lavorazioni. Il test on-line consentirà di valutare in che modo le imprese del settore si stanno adattando ai nuovi assetti aziendali in funzione anticrisi fornendo, tramite un software, una valutazione immediata sulla base delle informazioni inserite (Comunicato ANCE e Cndcec 8 febbraio 2024).”).

  1. Tabella riepilogativa: Obblighi e conseguenze
Obbligo/Assetto Riferimento normativo Soggetto obbligato Sanzioni/Responsabilità
Istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili art. 2086 c. 2 c.c., CCI Amministratori Responsabilità civile, revoca, azioni di danno
Attivazione strumenti anticrisi art. 2086 c. 2 c.c., art. 3 CCI Amministratori Sanzioni civili, concorsuali, azioni risarcitorie
Vigilanza assetti (collegio sindacale) art. 2403 c.c. Collegio sindacale Responsabilità per omessa vigilanza

Conclusioni e applicazione della regola al caso

Gli amministratori di società sono tenuti, in via esclusiva, a predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa, in funzione anche della tempestiva rilevazione della crisi e della tutela della continuità aziendale. La mancata adozione di tali assetti può comportare responsabilità civile e, in alcuni casi, costituire giusta causa di revoca o aggravare la posizione degli amministratori in caso di azioni di responsabilità o procedure concorsuali. È quindi essenziale, per ragioni sia giuridiche che gestionali, adottare un sistema di assetti flessibile, aggiornato e proporzionato alle caratteristiche dell’impresa, avvalendosi delle best practices e degli strumenti operativi disponibili.

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