SOGGETTI IRPEF
Circ. Agenzia delle Entrate 3.7.2025 n. 10
Con la circ. 3.7.2025 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni in merito alla nuova disciplina per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 48 della L. 207/2024 e dall’art. 6 co. 2-bis del DL 19/2025 (che ha introdotto l’art. 1 co. 48-bis della L. 207/2024).
Nuova disciplina
La nuova disciplina, basata sulla tipologia di alimentazione dell’auto, si applica ai veicoli che dall’1.1.2025 sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo (con rilevanza del momento di sottoscrizione dell’atto di assegnazione) e consegnati al dipendente (cfr. ris. 46/2020).
Disciplina transitoria
Quanto alla disciplina transitoria ex art. 1 co. 48-bis della L. 207/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si applica il regime previgente:
- ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dall’1.7.2020 al 31.12.2024, fino alla naturale scadenza;
- ove il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente dall’1.1.2025 al 30.6.2025, fermo restando che nel periodo 1.7.2020-30.6.2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto. Se tali requisiti sono tutti soddisfatti nel 2025, è possibile applicare la nuova disciplina ove più favorevole.
Criterio del valore normale
Il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale (cfr. ris. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31.12.2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.
proroga del contratto e riassegnazione dell’auto
Viene inoltre chiarito che:
- in merito all’ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, è applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti;
- in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
