Decadenza DAL CPB PER LA PRESENZA DI DEBITI TRIBUTARI

Decadenza DAL CPB PER LA PRESENZA DI DEBITI TRIBUTARI

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.7.2025 n. 176

Per aderire al concordato preventivo biennale è necessario non avere debiti tributari e contributivi definitivi per importi superiori a 5.000,00 euro. Tuttavia, l’adesione al concordato è possibile se il complesso dei debiti supera questo importo, ma vi sono rateazioni o sospensioni in essere.

Con la risposta a interpello 7.7.2025 n. 176, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la decadenza verificatasi nel 2024 dalla rateazione di un debito tributario di importo superiore a 5.000,00 euro, in attuazione della c.d. “rottamazione-quater” (L. 197/2022), non consente di beneficiare del concordato preventivo biennale 2024-2025.

L’ostacolo al concordato preventivo biennale creato dalla decadenza dal piano di rateazione non è sanato dalla successiva adesione del contribuente alla riammissione alla “rottamazione-quater” con istanza presentata nel 2025, in quanto la relativa legge istitutiva (art. 3-bis del DL 202/2024, conv. L. 15/2025) non estende gli effetti positivi dell’istituto anche al CPB.

Venir meno del cpb – effetti

L’istanza di interpello non precisa quando si è verificata nel 2024 la decadenza dal piano di rateazione, per cui nella risposta si distinguono due situazioni:

  • la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB, nel qual caso, in base all’art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024, tale cir­co­­stanza rappresenta “condizione ostativa” all’accesso al CPB;
  • la decadenza dal piano è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, nel qual caso, in base all’art. 22 co. 1 lett. d) del DLgs. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta.
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