Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192 – prima parte

Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192 – prima parte

novità in materia di IRPEF

 

Argomento Descrizione
Trattamento
fiscale
dei familiari
a carico –
Estensione della “clausola
di salvaguardia” ai familiari
diversi dai figli
Viene sostituito il co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, relativo al trattamento fiscale dei familiari a carico, al fine di estendere la c.d. “clausola di salvaguardia” ai familiari a carico diversi dai figli, a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2025 che ha ridotto l’ambito applicativo delle relative detrazioni d’imposta.

In base al nuovo co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, infatti, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, si devono considerare, ancorché non spetti una detrazione d’imposta per carichi di famiglia:

·       il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

·       i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del solo coniuge deceduto;

·       le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (es. genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Inoltre, viene precisato che, qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal co. 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso co. 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri soggetti).

In pratica, la c.d. “clausola di salvaguardia” per l’applicazione delle altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari (ad esempio in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale), che era prevista solo per i figli, viene estesa a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alla detrazione d’imposta per carichi di famiglia, ancorché questa sia stata abolita dalla legge di bilancio 2025.

Decorrenza

Le disposizioni del nuovo co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 20.12.2025, quindi dal periodo d’imposta 2025, in pratica con effetto retroattivo dall’1.1.2025.

Esenzione fiscale per le quote di retribuzione
derivanti
da rinuncia all’accredito
contributivo
pensionistico
Modificando l’art. 51 co. 2 lett. i-bis) del TUIR, il regime fiscale agevolato per le quote di retribuzione derivanti dalla facoltà di rinuncia all’accredito contributivo viene esteso anche alle forme “esclusive” dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Di conseguenza, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Decorrenza

La disposizione si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d’imposta 2025 (periodo d’imposta in corso al 20.12.2025).

Premi agli sportivi In merito alla ritenuta applicabile sui premi erogati agli sportivi dilettanti di cui all’art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, viene rimossa dal DLgs. 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione, TUVR) la disposizione che estendeva l’esonero da tale ritenuta per i premi fino a 300,00 euro.

In questo modo, il predetto esonero resta limitato al periodo 29.2.2024 – 31.12.2024, com’era previsto dall’art. 14 co. 2-quater del DL 215/2023 conv. L. 18/2024.

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