Lavoratori fragili, disposizioni sulla modalità di comunicazione del lavoro agile

Lavoratori fragili, disposizioni sulla modalità di comunicazione del lavoro agile

Studio Romani

 

Il Ministero del Lavoro, tramite una nota, rende noto che fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni per i soggetti cosiddetti fragili dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo denominato “Smart working semplificato”.

 

Fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni per i soggetti cosiddetti “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute (di cui all’art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221), dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. È quanto dispone il Ministero del Lavoro, nell’evidenza che la L. 197/2022 (art. 1, comma 306) ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 23 unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023.

Dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

 

 

 

Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023

 

Circ. INPS 4 gennaio 2023 n. 2

 

L’INPS comunica la variazione al 5%, in ragione d’anno, del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 (Circ. INPS 4 gennaio 2023 n. 2).

 

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

 

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’art. 116, c. 15, L. 388/2000 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. L’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 5 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

 

 

 

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

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