Bonus psicologo: presentazione delle domande per il 2023

Bonus psicologo: presentazione delle domande per il 2023

 

Con riferimento alla misura di cui all’articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021, vengono dettate le istruzioni per:

a) l’individuazione dei destinatari;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) le modalità di erogazione del bonus.

Si ricorda che la misura – divenuta strutturale dal 2023 (articolo 1, comma 538, legge 197/2022; Dm Mef/Salute 24 novembre 2023) – intende sostenere le persone residenti in Italia in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Detti soggetti, che devono avere un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro, hanno diritto ad un importo di 50 euro per ogni seduta fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in: 1.500 euro (se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro), 1.000 euro (se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro), 500 euro (se l’ISEE è superiore a 30.000 ma non a 50.000 euro).

Per l’anno 2023 la richiesta del contributo va inoltrata telematicamente all’Inps a partire dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024.

Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito.

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