Adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni – Novità del DLgs. 12.6.2025 n. 81 – SECONDA PARTE

Adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni – Novità del DLgs. 12.6.2025 n. 81 – SECONDA PARTE

7 trasmissione al sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – ripristino del termine annuale

L’art. 5 del DLgs. 81/2025 prevede il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il nuovo termine annuale:

  • sarà individuato con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • si applica a partire dai dati relativi al 2025.

 

Per effetto della nuova disciplina, viene quindi meno la scadenza del 30.9.2025 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno).

8 corrispettivi per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici

L’art. 3 del DLgs. 81/2025 prevede l’introduzione di regole specifiche per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi da parte dei soggetti che forniscono servizi di ricarica dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica, tenendo conto delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano tali servizi (cfr. regolamento UE 13.9.2023 n. 1804). A tal fine, viene modificato l’art. 2 del DLgs. 127/2015, che reca la disciplina dei “corrispettivi telematici”, aggiungendo il nuovo co. 1-ter.

In base a quanto riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, poiché alcuni operatori forniscono servizi di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni che non prevedono l’identificazione del cliente, le nuove regole di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per tali operazioni dovrebbero escludere qualsiasi informazione sui clienti.

8.1 Norme di attuazione

La definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e dei termini di memorizzazione e trasmissione dei dati, è demandata a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

8.2 Adeguamento della disciplina sanzionatoria

Conseguentemente all’introduzione delle nuove regole per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici, l’art. 3 co. 2 del DLgs. 81/2025 adegua le disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni in tema di rilevazione dei corrispettivi. Nello specifico, vengono modificati l’art. 6 co. 2-bis e l’art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97 di modo che si applichi anche alla nuova fattispecie:

  • la sanzione del 70% dell’imposta in caso di omessa, tardiva, incompleta o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • la sanzione pari a 100,00 euro (entro il limite di 1.000,00 euro per trimestre) per ciascuna omessa, tardiva, incompleta o infedele trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

9 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L’istituto dell’accertamento con adesione di cui al DLgs. 218/97 è stato modificato dal DLgs. 13/2024, stabilendo che per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000, emessi dal 30.4.2024, l’ente impositore deve inviare uno schema di atto.

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente può decidere se:

  • presentare le deduzioni difensive entro 60 giorni finalizzate ad assicurare il contraddittorio preventivo tra le parti;
  • formulare istanza di adesione entro 30 giorni ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 218/97;
  • rimanere inerte.

 

L’istanza di adesione può essere formulata dal contribuente al ricevimento dello schema di atto, oppure dopo l’avviso di accertamento ma entro 15 giorni dalla notifica del medesimo.

L’adesione allo schema di atto non andata a buon fine preclude la riproposizione dell’istanza di adesione.

9.1 NUOVE CASISTICHE

Con l’art. 21 del DLgs. 81/2025, vengono aggiunte altre ipotesi che precludono la riproposizione di una seconda istanza di adesione quando si riceve l’accertamento, nei casi in cui:

  • sia stata proposta la domanda di adesione nelle more degli accessi fiscali (art. 6 co. 1 del DLgs. 218/97);
  • successivamente allo schema di atto, le parti abbiano dato corso al procedimento di adesione la cui opportunità sia scaturita dalle deduzioni difensive, ma questa non sia andata a buon fine (art. 6 co. 2-ter del DLgs. 218/97).

9.2 AMBITO APPLICATIVO

La modifica rileva sia ai fini delle imposte dirette e dell’IVA (art. 6 del DLgs. 218/97), sia ai fini delle altre imposte indirette diverse dall’IVA (art. 12 del DLgs. 218/97), come l’imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali.

10 Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato

L’art. 23 del DLgs. 81/2025, integrando gli artt. 38-bis e 43 del DPR 600/73, dispone che l’Agenzia delle Entrate proceda alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero, aventi ad oggetto misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto o di avvenuta violazione.

10.1 DECORRENZA DEI TERMINI

I termini per la notifica dell’atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto o di avvenuta violazione.

Ad esempio, per i crediti d’imposta (non spettanti o inesistenti), rileva la data in cui è stata effettuata la compensazione.

10.2 AMBITO APPLICATIVO

Le suddette disposizioni si applicano alle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis:

  • non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
  • ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. “aiuti semi-automatici”).
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