Adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni – Novità del DLgs. 12.6.2025 n. 81 — PRIMA PARTE

Adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni – Novità del DLgs. 12.6.2025 n. 81 — PRIMA PARTE

 

 

 

1 premessa

Con il DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134, sono state apportate modifiche e integrazioni alla disciplina riguardante:

  • gli adempimenti tributari;
  • il concordato preventivo biennale;
  • l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni.

 

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DLgs. 81/2025, diverse dalle modifiche all’istituto del concordato preventivo biennale, le quali sono state esaminate nella precedente circolare.

Decorrenza

Il DLgs. 81/2025 è in vigore dal 13.6.2025 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

2 Coefficienti di redditività nel regime forfetario

In relazione alla determinazione del reddito nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l’art. 1 del DLgs. 81/2025 stabilisce l’applicabilità dei coefficienti di redditività definiti nella Tabella allegata alla suddetta L. 190/2014, nelle more della riformulazione della stessa sulla base della nuova classificazione ATECO 2025.

Per l’annualità 2024, i contribuenti in regime forfetario indicano quindi nel modello REDDITI PF 2025:

  • il codice dell’attività prevalente desunto dalla classificazione ATECO 2025 al rigo LM21, colonna 4;
  • il codice della precedente classificazione ATECO 2007 ai righi da LM22 a LM27, allo scopo di individuare il corretto coefficiente di redditività.

 

3 versamento iva per gli acquisti in reverse charge dei for­fE­tari

L’art. 6 del DLgs. 81/2025 introduce la possibilità, per i soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, di versare trimestralmente l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile.

3.1 termini di versamento

Per gli acquisti effettuati con il meccanismo del reverse charge, sia “interno” (es. prestazioni di servizi edili) sia “esterno” (es. acquisti da soggetti non stabiliti in Italia), da parte dei forfetari, diviene possibile versare l’IVA, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

3.2 adempimenti

Con riferimento agli acquisti in esame, il soggetto in regime forfetario, oltre al versamento dell’imposta, è tenuto a:

  • integrare la fattura ricevuta dal fornitore, con l’aliquota e l’imposta dovuta (se il cedente o prestatore è stabilito nell’Unione europea);
  • emettere un’autofattura (se il fornitore è stabilito al di fuori dell’Unione europea).

3.3 decorrenza

La disposizione che introduce la periodicità trimestrale di versamento dell’IVA non è subordinata a un’espressa decorrenza. Dovrebbero, quindi, rientrare nella nuova disciplina tutte le operazioni di acquisto il cui momento di effettuazione ai fini IVA è pari o successivo alla data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025, ossia quelle effettuate a decorrere dal 13.6.2025.

4 trasmissione delle certificazioni uniche relative aI redditi di lavoro autonomo professionale e ALLE provvigioni

L’art. 4 co. 1 del DLgs. 81/2025 ridefinisce il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente:

  • redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

 

Dal 2026, la trasmissione telematica di tali Certificazioni Uniche dovrà infatti avvenire entro il 30 aprile, invece che entro:

  • il 31 marzo, per le Certificazioni Uniche relative ai lavoratori autonomi abituali;
  • il 16 marzo, per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni delle persone fisiche;
  • il 31 ottobre (termine per la presentazione del modello 770), per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché si tratta di redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

5 messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precom-pilate

Per effetto del nuovo termine di invio delle Certificazioni Uniche, l’art. 4 co. 2 del DLgs. 81/2025 differisce dal 30 aprile al 20 maggio, sempre a partire dal 2026, il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Il nuovo termine si applica quindi dai modelli REDDITI PF 2026 precompilati, relativi al periodo d’imposta 2025 dei contribuenti titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, che dovranno essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 20.5.2026.

 

Il termine del 30 aprile rimane invece applicabile in relazione alla messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (modelli 730 e REDDITI PF).

6 FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PERSONE FI­SI­CHE – divieto di fatturazione elettronica tramite sdi

Con l’art. 2 del DLgs. 81/2025 viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche.

Dall’art. 10-bis del DL 119/2018 viene infatti eliminato il riferimento ai periodi d’imposta (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) in cui tale divieto ha operato in via transitoria.

Viene pertanto imposta, in via permanente, l’emissione di fattura in formato analogico o elettronico extra-SdI:

  • ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (in virtù dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis 2 del DL 135/2018 al citato art. 10-bis del DL 119/2018).
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