11 abolizione della proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza
L’art. 67 co. 1 del DL 18/2020 ha sospeso dall’8.3.2020 al 31.5.2020 (quindi per 85 giorni) i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.
La sospensione comporta pertanto uno “spostamento in avanti” di 85 giorni dei termini di decadenza in scadenza a fine anno o infrannuali.
11.1 ABOLIZIONE DELLA SOSPENSIONE
L’art. 22 del DLgs. 81/2025 ha stabilito che tale sospensione di 85 giorni non opererà più dal 31.12.2025.
11.2 AMBITO APPLICATIVO
Sono interessate dalla suddetta sospensione le seguenti annualità caratterizzate da un’omissione dichiarativa:
- l’anno 2017 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2018), in scadenza al 31.12.2025 (il termine quindi non slitta più al 26.3.2026);
- l’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), in scadenza al 31.12.2026 (il termine quindi non slitta più al 26.3.2027);
- le annualità 2014 e 2015 (dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate nel 2015 e nel 2016) se opera il raddoppio dei termini per violazioni penali, in scadenza il 31.12.2025 e il 31.12.2026 (il termine quindi non slitta più, rispettivamente, al 26.3.2026 e al 26.3.2027).
12 ACQUIESCENZA PROCESSUALE – ambito applicativo
L’art. 18 del DLgs. 81/2025 modifica l’art. 5 del DLgs. 87/2024, stabilendo che la decorrenza dalle violazioni commesse dall’1.9.2024 non opera con riferimento all’acquiescenza processuale di cui al nuovo art. 17-bis del DLgs. 472/97.
L’art. 17-bis del DLgs. 472/97, che permette di definire la controversia con sanzioni ridotte a un terzo se a processo instaurato interviene un provvedimento di autotutela parziale, opererà quindi anche con riferimento ai rapporti pendenti e non solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024.
Mancata impugnazione
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 19 co. 1 lett. c) del DLgs. 81/2025 al suddetto art. 17-bis del DLgs. 472/97, la definizione al terzo potrà avvenire anche se l’atto oggetto di autotutela parziale non sia stato impugnato, a condizione che il contribuente abbia presentato entro i termini per il ricorso la domanda di autotutela.
13 conciliazione in cassazione – ambito applicativo
L’art. 16 co. 3 del DLgs. 81/2025 inserisce il nuovo co. 2-bis all’art. 4 del DLgs. 220/2023, per effetto del quale la disciplina della conciliazione fuori udienza viene estesa a tutti i giudizi pendenti presso la Corte di Cassazione, compresi quelli instaurati prima del 5.1.2024.
La possibilità di conciliare la lite anche quando il processo pende di fronte alla Corte di Cassazione è stata infatti introdotta dal suddetto DLgs. 220/2023, in relazione però ai soli ricorsi notificati dal 5.1.2024.
14 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ dei documenti nel processo tributario telematico
Nell’ambito del processo tributario telematico, il DLgs. 220/2023 ha inserito il co. 5-bis all’art. 25-bis del DLgs. 546/92, il quale prevede l’attestazione di conformità per i documenti cartacei che vengono scansionati e depositati su supporto digitale (file) sul SIGIT.
Dai ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2.9.2024, occorre infatti che il difensore o la parte pubblica attestino la conformità dell’atto o del documento cartaceo a pena di inutilizzabilità della prova documentale.
Con l’art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2025, è stato chiarito che occorre attestare la conformità del documento cartaceo (che sia in originale, copia conforme o copia semplice) ricevuto o trasmesso dalla parte, al documento digitale (ovvero il file scansionato in PDF) che viene depositato sul SIGIT.
L’attestazione di conformità che viene resa riguarda il documento cartaceo ricevuto dal difensore e non la conformità rispetto al documento originale (che può anche non esistere più).
15 Reintroduzione della sanzione minima per l’imposta di registro
L’art. 20 del DLgs. 81/2025, intervenendo sull’art. 69 del DPR 131/86, in tema di imposta di registro, reintroduce una “misura minima” per le sanzioni applicabili in caso di:
- omessa registrazione degli atti (250,00 euro);
- tardiva registrazione degli atti (150,00 euro).
Per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina, in caso di:
- omessa registrazione, la sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta sarà applicata con la misura minima di 250,00 euro;
- tardiva registrazione (ritardo non superiore a 30 giorni), la sanzione, pari al 45% dell’imposta dovuta, si applicherà con il minimo di 150,00 euro.
Si ricorda che, in passato, la misura minima dell’imposta aveva generato criticità con riferimento ai contratti di locazione, ove la misura minima dell’imposta principale è pari a 67,00 euro, quindi ben inferiore sia alla sanzione minima per omessa che per tardiva registrazione.
16 soglie di punibilità per i diritti di confine
L’art. 17 del DLgs. 81/2025 modifica le soglie di rilevanza penale delle violazioni concernenti i dazi doganali e gli altri diritti di confine (tra i quali l’IVA all’importazione).
Per i diritti di confine diversi dai dazi doganali, la soglia di rilevanza penale è elevata da 10.000,00 a 100.000,00 euro (rimane, invece, pari a 10.000,00 euro per le violazioni relative ai dazi).
Pertanto, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione (se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 88 del DLgs. 141/2024, contenente le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale), nel caso delle violazioni per contrabbando, salvo che:
- l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000,00 euro;
- l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000,00 euro.
Il quadro sanzionatorio in argomento è ulteriormente modificato con riferimento alle soglie di rilevanza penale in presenza di circostanze aggravanti, anche in tal caso differenziando il regime sanzionatorio tra i dazi doganali e gli altri diritti di confine.
16.1 confisca amministrativa
Nel caso delle violazioni aventi rilevanza amministrativa, è possibile l’applicazione della misura della confisca delle merci oggetto dell’illecito. L’art. 17 del DLgs. 81/2025, tuttavia, esclude la procedibilità dell’istituto della confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione doganale è avviata su istanza di parte (sempreché l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali).
16.2 ravvedimento operoso
Con l’art. 17 del DLgs. 81/2025, viene inoltre stabilito che i delitti di contrabbando, salvo il ricorrere delle aggravanti, non risulteranno puniti se l’autore della violazione si avvale del ravvedimento operoso effettuando il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, delle sanzioni e degli interessi.
Il pagamento dei tributi doganali deve intervenire prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di
