L’art. 6-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, introduce alcuni criteri ad hoc per il riscontro dell’esenzione IMU in capo agli enti non commerciali che esercitano attività sportive.
L’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 stabilisce infatti che sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali, tra cui sono ricomprese anche quelle sportive.
6.1 Corrispettivi medi individuati dai Comuni
Ai fini dell’esenzione dall’IMU, di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, viene stabilito che per l’applicazione delle disposizioni che riguardano le attività sportive di cui all’art. 1 co. 1 lett. m) del DM 200/2012, i Comuni devono individuare i “corrispettivi medi” previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale (si intende quello comunale e può estendersi a quello regionale se non esistono strutture di riferimento nel Comune).
I corrispettivi medi, inoltre:
- sono individuati annualmente dal Comune;
- sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune;
- servono per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 co. 6 del DM 200/2012, secondo cui, con specifico riferimento alle attività sportive, possono considerarsi esercitate con modalità non commerciali se “sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”.
6.2 periodo transitorio – iscrizione al RASD
Nelle more dell’individuazione dei “corrispettivi medi” da parte dei Comuni, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantesche (SSD) rileva la sola iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 39/2021, a valere dall’anno di iscrizione nel predetto registro.
In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
