REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – NUOVE IMPOSTE SOSTITUTIVE PER IL 2026 – VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 – CODICI TRIBUTO E MODALITA’

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – NUOVE IMPOSTE SOSTITUTIVE PER IL 2026 – VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 – CODICI TRIBUTO E MODALITA’

Con le ris. 29.1.2026 n. 2, 3 e 4, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare il versamento, mediante il modello F24, delle nuove imposte sostitutive introdotte dalla L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) in favore dei lavoratori dipendenti e valide solo per il 2026.
imposta sostitutiva sulle somme per lavoro notturno, festivo o a turni dei dipendenti privati

L’art. 1 co. 10 – 11 della L. 199/2025 ha previsto, per il periodo d’imposta 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, pari al 15%, alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di:

·         maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

·         maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

·         indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

 

L’imposta sostitutiva si applica:

·         ai titolari di un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 40.000,00 euro;

·         entro il limite annuo delle suddette somme pari a 1.500,00 euro;

·         salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Codici tributo

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 2:

·         “1076”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

·         “1610”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;

·         “1929”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;

·         “1933”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;

·         “1311”, per l’imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;

·         nel campo “Mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta, nel formato “00MM”;

·         nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi dei dipendenti privati

L’art. 1 co. 7 della L. 199/2025 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, pari al 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.

L’imposta sostitutiva si applica:

·         ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000,00 euro;

·         salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Codici tributo

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 3:

·         “1075”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

·         “1609”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;

·         “1926”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;

·         “1927”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;

·         “1310”, per l’imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;

·         nel campo “Mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta, nel formato “00MM”;

·         nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici

L’art. 1 co. 237 della L. 199/2025 ha previsto, per l’anno 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, pari al 15%, sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

 

L’imposta sostitutiva si applica:

·         ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro;

·         entro il limite dei suddetti compensi di 800,00 euro;

·         salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

 

L’imposta sostitutiva non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.

Codici tributo relativi al modello F24

In caso di versamento dell’imposta sostitutiva in esame tramite il modello F24, i sostituti d’imposta devono utilizzare i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 4:

·         “1077”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

·         “1611”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;

·         “1934”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;

·         “1935”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;

·         “1314”, per l’imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

·         i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;

·         nel campo “Mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta, nel formato “00MM”;

·         nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Codici tributo relativi al modello F24 EP

In caso di versamento dell’imposta sostitutiva in esame tramite il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), i sostituti d’imposta devono invece utilizzare i seguenti codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2026 n. 4:

·         “179E”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

·         “180E”, per l’imposta sostitutiva dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;

·         “181E”, per l’imposta sostitutiva versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione.

Compilazione del modello F24 EP

In sede di compilazione del modello F24 EP:

·         i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

·         nel campo “riferimento A” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta, nel formato “00MM”;

·         nel campo “riferimento B” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

 

Eutekne

 

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