Nei gruppi l’uso di pagamenti tracciabili da parte delle società non ammesse alla
cooperative compliance può allineare i termini di accertamento
Negli ultimi anni, l’impiego degli strumenti tracciabili di
pagamento è stato fortemente incentivato dal legislatore,
offrendo, in cambio, benefici fiscali ai contribuenti virtuosi,
con l’obiettivo di contrastare l’evasione.
In quest’ottica, un’agevolazione a cui prestare particolare attenzione
con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione
delle dichiarazioni dei redditi è contenuta nell’attuale art.
3 del DLgs. n. 127/2015, che offre la riduzione di due anni
dei termini di accertamento ordinari delle imposte dirette e
dell’IVA (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72) ai
contribuenti che nel corso del periodo d’imposta:
– documentano le operazioni mediante fattura elettronica via
SdI e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei
corrispettivi;
– garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed
effettuati, se di importo superiore a 500 euro, utilizzando
strumenti di pagamento che consentono l’identificazione delle
parti e del credito oggetto di pagamento, quali il bonifico
bancario o postale, la carta di debito o di credito, l’assegno
non trasferibile, la RIBA e il MAV (cfr. art. 3 del DM 4 agosto
2016 e risposta a interpello n. 404/2022);
– comunicano l’esistenza dei due presupposti appena descritti
nella dichiarazione dei redditi, barrando la specifica casella
(rigo RS269 per il modello REDDITI SC e rigo RS136
per i modelli REDDITI PF e SP), pena l’inefficacia dell’agevolazione
(cfr. art. 4 del DM 4 agosto 2016).
Al ricorrere di queste tre condizioni, il termine decadenziale
dell’attività accertativa si riduce di due anni. Per l’anno di
imposta 2024, ad esempio, i termini di accertamento spirano
il 31 dicembre 2028, anziché il 31 dicembre 2030.
Il regime premiale, sebbene non sia di recente istituzione, ha
assunto rinnovata importanza a partire dal periodo d’imposta
2024, a seguito delle innovazioni apportate dal DLgs.
221/2023 a un altro primario istituto a carattere premiale:
il regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs.
128/2015.
Fra le varie modifiche apportate al nostro regime di cooperative
compliance con l’obiettivo di potenziarlo, estenderlo e
renderlo più appetibile ai contribuenti, infatti, si annovera
anche l’introduzione di un significativo effetto premiale, gemello
di quello appena visto per i pagamenti tracciabili, consistente
nella riduzione dei termini di accertamento di due
anni (art. 6 comma 6-bis del DLgs. 128/2015) per i contribuenti
ammessi al regime, fatti salvi i casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali
da compromettere il reciproco affidamento tra il Fisco e il
contribuente, presupposto fondante della cooperative compliance.
Termini di accertamento ridotti
Indubbiamente, entrambi i regimi premiali – tra loro non cumulabili
come disposto dall’art. 6 comma 6-quinquies del
DLgs. 128/2015 – risultano già di per sé interessanti per un
sempre maggior numero di contribuenti, permettendo di
ottenere una significativa riduzione del periodo temporale in
cui l’Amministrazione può esercitare il suo sindacato sulle
condotte tributarie (in termini percentuali, si tratta di una
riduzione del 40%).
In tal modo, si produce, innanzitutto, il sostanziale allineamento
tra i termini di accertamento del nostro ordinamento
e quelli ordinari di altre primarie economie mondiali (per
menzionarne alcune: Belgio, Canada, Francia, Stati Uniti).
Inoltre, la combinazione dei due regimi premiali in parola diviene
particolarmente attrattiva per i gruppi di imprese in
cui una o più società (si pensi, ad esempio, alla capogruppo
o alla società principale) sono state ammesse al regime di
adempimento collaborativo e quindi già beneficiano, a
partire dal periodo d’imposta 2024, dei termini decadenziali
ridotti. In tali contesti societari articolati rimarrebbero invece
escluse dai termini ridotti le società secondarie del gruppo,
soggette agli ordinari termini di accertamento, disallineati e
più lunghi di due anni.
Al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 3 del DLgs.
127/2015, facilmente verificabili per queste società che, comunque
soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, sono
caratterizzate da bassa complessità (e talvolta
infrequenza) delle operazioni svolte, nonché da un ridotto
numero di dipendenti e scarse o nulle movimentazioni di
contante, si otterrebbe quindi l’importante beneficio di
allineare i termini decadenziali per le attività di accertamento
delle Entrate per tutte (o quasi) le società del gruppo.
Pier Luigi BISASCHI e Simone CINQUEPALMI
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