Pagamenti tracciabili e adempimento collaborativo attrattivi per i gruppi di imprese

Pagamenti tracciabili e adempimento collaborativo attrattivi per i gruppi di imprese

 

 

Nei gruppi l’uso di pagamenti tracciabili da parte delle società non ammesse alla

cooperative compliance può allineare i termini di accertamento

 

Negli ultimi anni, l’impiego degli strumenti tracciabili di

pagamento è stato fortemente incentivato dal legislatore,

offrendo, in cambio, benefici fiscali ai contribuenti virtuosi,

con l’obiettivo di contrastare l’evasione.

In quest’ottica, un’agevolazione a cui prestare particolare attenzione

con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione

delle dichiarazioni dei redditi è contenuta nell’attuale art.

3 del DLgs. n. 127/2015, che offre la riduzione di due anni

dei termini di accertamento ordinari delle imposte dirette e

dell’IVA (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72) ai

contribuenti che nel corso del periodo d’imposta:

– documentano le operazioni mediante fattura elettronica via

SdI e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei

corrispettivi;

– garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed

effettuati, se di importo superiore a 500 euro, utilizzando

strumenti di pagamento che consentono l’identificazione delle

parti e del credito oggetto di pagamento, quali il bonifico

bancario o postale, la carta di debito o di credito, l’assegno

non trasferibile, la RIBA e il MAV (cfr. art. 3 del DM 4 agosto

2016 e risposta a interpello n. 404/2022);

– comunicano l’esistenza dei due presupposti appena descritti

nella dichiarazione dei redditi, barrando la specifica casella

(rigo RS269 per il modello REDDITI SC e rigo RS136

per i modelli REDDITI PF e SP), pena l’inefficacia dell’agevolazione

(cfr. art. 4 del DM 4 agosto 2016).

Al ricorrere di queste tre condizioni, il termine decadenziale

dell’attività accertativa si riduce di due anni. Per l’anno di

imposta 2024, ad esempio, i termini di accertamento spirano

il 31 dicembre 2028, anziché il 31 dicembre 2030.

Il regime premiale, sebbene non sia di recente istituzione, ha

assunto rinnovata importanza a partire dal periodo d’imposta

2024, a seguito delle innovazioni apportate dal DLgs.

221/2023 a un altro primario istituto a carattere premiale:

il regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs.

128/2015.

Fra le varie modifiche apportate al nostro regime di cooperative

compliance con l’obiettivo di potenziarlo, estenderlo e

renderlo più appetibile ai contribuenti, infatti, si annovera

anche l’introduzione di un significativo effetto premiale, gemello

di quello appena visto per i pagamenti tracciabili, consistente

nella riduzione dei termini di accertamento di due

anni (art. 6 comma 6-bis del DLgs. 128/2015) per i contribuenti

ammessi al regime, fatti salvi i casi di violazioni fiscali

caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali

da compromettere il reciproco affidamento tra il Fisco e il

contribuente, presupposto fondante della cooperative compliance.

Termini di accertamento ridotti

Indubbiamente, entrambi i regimi premiali – tra loro non cumulabili

come disposto dall’art. 6 comma 6-quinquies del

DLgs. 128/2015 – risultano già di per sé interessanti per un

sempre maggior numero di contribuenti, permettendo di

ottenere una significativa riduzione del periodo temporale in

cui l’Amministrazione può esercitare il suo sindacato sulle

condotte tributarie (in termini percentuali, si tratta di una

riduzione del 40%).

In tal modo, si produce, innanzitutto, il sostanziale allineamento

tra i termini di accertamento del nostro ordinamento

e quelli ordinari di altre primarie economie mondiali (per

menzionarne alcune: Belgio, Canada, Francia, Stati Uniti).

Inoltre, la combinazione dei due regimi premiali in parola diviene

particolarmente attrattiva per i gruppi di imprese in

cui una o più società (si pensi, ad esempio, alla capogruppo

o alla società principale) sono state ammesse al regime di

adempimento collaborativo e quindi già beneficiano, a

partire dal periodo d’imposta 2024, dei termini decadenziali

ridotti. In tali contesti societari articolati rimarrebbero invece

escluse dai termini ridotti le società secondarie del gruppo,

soggette agli ordinari termini di accertamento, disallineati e

più lunghi di due anni.

Al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 3 del DLgs.

127/2015, facilmente verificabili per queste società che, comunque

soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, sono

caratterizzate da bassa complessità (e talvolta

infrequenza) delle operazioni svolte, nonché da un ridotto

numero di dipendenti e scarse o nulle movimentazioni di

contante, si otterrebbe quindi l’importante beneficio di

allineare i termini decadenziali per le attività di accertamento

delle Entrate per tutte (o quasi) le società del gruppo.

 

 Pier Luigi BISASCHI e Simone CINQUEPALMI

Eutekne

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