1premessa
L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 483, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto.
Da ultimo, il DM 18.6.2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha integrato la disciplina in tema di sanzioni per le imprese inadempienti, adeguando la disciplina degli incentivi di competenza della direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero alla normativa in commento.
Ratio
L’introduzione di un obbligo assicurativo per le imprese a copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi ad alcuni beni aziendali ha l’obiettivo di pervenire a una gestione di tali rischi non solo attraverso fondi pubblici, ma anche con il contributo privato, mentre lo Stato presta, attraverso SACE, una garanzia a favore delle compagnie assicurative.
L’intervento muove dall’osservazione della sempre maggior rilevanza dei rischi catastrofali nelle stime relative alla spesa pubblica4, in ragione della particolare esposizione del territorio italiano a tali eventi.
2ambito applicativo
L’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. e ha ad oggetto i beni di cui all’art. 2424 co. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 c.c.

Fig. 1 – Ambito applicativo
Termini per adempiere
Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15.
Questo termine è stato, da ultimo, rinviato dall’art. 1 del DL 28.3.2025 n. 395 convertito con modificazioni nella L. 78/2025, il quale ha differenziato i momenti di operatività dell’obbligo in relazione alle dimensioni delle imprese6. In particolare:
- le medie imprese7 devono stipulare le polizze catastrofali entro l’1.10.2025;
- le micro e piccole8 imprese devono assicurarsi entro il 31.12.2025;
- per le grandi imprese9 il termine entro cui stipulare la polizza resta quello del 31.3.2025, ma, in tale ultimo caso, la disposizione in tema di sanzioni (art. 1 co. 102 della L. 213/2023) si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (quindi, a partire dal 30.6.202510).
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine per adempiere scade il 31.12.2025 (come stabilito dall’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024).
| Dimensioni dell’impresa | Definizione | Termine per adempiere |
| Microimpresa | Impresa che:
|
31.12.2025 |
| Piccola impresa | Impresa che:
|
|
| Media impresa | Impresa che:
|
1.10.2025 |
| Grande impresa | Impresa che alla data di chiusura del bilancio supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
|
31.3.2025
con applicazione delle sanzioni a decorrere dal 30.6.2025 |
2.1 Soggetti destinatari dell’obbligo
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese (art. 1 co. 101 della L. 213/2023):
- con sede legale in Italia;
- con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
La definizione dei destinatari dell’obbligo di cui alla norma primaria è ripresa anche all’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 18/2025, che fornisce la nozione di “assicurato”.
2.1.1 Requisito dell’iscrizione al Registro delle imprese
È dirimente, per determinare i soggetti destinatari dell’obbligo, individuare quali sono le imprese che devono iscriversi al Registro.
Posto che il Registro delle imprese è composto da una sezione ordinaria e diverse sezioni speciali, il generico richiamo alla “iscrizione del Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile” va inteso nel senso che devono stipulare le polizze in oggetto sia le imprese iscritte nella sezione ordinaria, che quelle iscritte nelle sezioni speciali. In questo senso si è espresso anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle FAQ 1.4.2025, chiarendo che sono obbligate tutte le imprese, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”11.
Su questo presupposto, l’obbligo di stipula delle polizze in commento riguarda:
- gli imprenditori commerciali, piccoli e non;
- gli artigiani;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- le società soggette alla legge italiana ex art. 25 della L. 218/95;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- i gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- le reti di imprese con soggettività giuridica;
- le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti;
- le imprese sociali e le società di mutuo soccorso;
- le start up innovative e gli incubatori certificati di start up.
Con riferimento alle società tra professionisti, che sono iscritte in una sezione speciale del Registro, ma che esercitano attività professionale (non imprenditoriale), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla domanda se debba assicurarsi lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale, ha risposto affermando che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese12.
Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le STP, che sono inscritte al Registro, sono tenute a dotarsi delle polizze in oggetto, non rilevando il fatto che l’attività svolta è di tipo professionale e non imprenditoriale13.
Dovrebbero essere esclusi dall’applicazione della disposizione in commento i soggetti c.d. “only REA”, vale a dire associazioni, fondazioni e altri enti non societari che, pur esercitando un’attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa e non sono iscritti al Registro14.
2.2.2 Esclusioni
L’obbligo in commento non riguarda le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021 (art. 1 co. 111 della L. 213/2023).
L’obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all’art. 2424 co. 1 sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 c.c.15.
2.2 Beni oggetto di copertura
Le polizze che le imprese suddette devono stipulare sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1, sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), n. 1, 2 e 3 c.c., vale a dire:
- terreni16 e fabbricati17;
- impianti e macchinario18;
- attrezzature industriali e commerciali19.
2.2.1 Beni non di proprietà dell’impresa
L’art. 1-bis co. 2 del DL 155/2024, conv. L. 189/2024 è intervenuto a specificare l’indicazione di cui alla L. 213/2023, precisando che l’oggetto della copertura assicurativa “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni“.
Anche l’art. 1 co. 1 lett. b) del DM 18/2025 definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, “a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa“.
La norma va intesa nel senso che l’impresa è tenuta ad assicurare i beni che impiega per l’esercizio dell’attività anche se non ne è proprietaria, ma ne ha il solo godimento (come nel caso della locazione, del leasing o del comodato)20.
Inoltre, non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto (si pensi al caso dell’affitto di azienda, in cui l’affittuaria non dovrebbe stipulare una polizza per quei beni su cui l’abbia già stipulata il proprietario dell’azienda).
Utilizzo dell’indennizzo da parte del proprietario dei beni
Il DL 39/2025 convertito ha integrato l’art. 1-bis co. 2 del DL 155/2024, disponendo che l’imprenditore conduttore che stipula la polizza corrisponda l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità21.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
All’imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (ai sensi dell’art. 1891 co. 4 c.c.) per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per il lucro cessante.
2.2.2Immobili ad uso promiscuo
Con riferimento agli immobili impiegati dall’imprenditore ad uso promiscuo, sia come abitazione che come luogo di svolgimento dell’attività, il MIMIT ha chiarito che questi ricadono nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa22.
2.2.3Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli immobili abusivi.
In particolare, l’art. 1 co. 106, secondo periodo, della L. 213/2023, come sostituito dal DL 39/2025 convertito, ha stabilito che l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Sono, inoltre, esclusi dalla copertura assicurativa gli immobili in costruzione, essendo questi iscritti all’art. 2424 co. 1, sezione Attivo, voce B-II n. 5 c.c., mentre la norma fa riferimento ai beni di cui ai n. 1, 2 e 3 della voce B-II, sezione Attivo, art. 2424 c.c.23.
Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, devono escludersi dalla copertura obbligatoria i beni dell’attivo circolante e, quindi, il magazzino24, oltre che i veicoli iscritti al P.R.A.25.
2.2.4 Determinazione del valore dei beni da assicurare
Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera (art. 1 co. 101, ultimo periodo, della L. 213/2023, inserito dal DL 39/2025 convertito):
- per gli immobili, il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile26;
- per i beni mobili, il costo di rimpiazzo27;
- per i terreni, il costo di ripristino28.
2.3 eventi assicurati
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai beni suddetti direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati dal co. 101 dell’art. 1 della L. 213/2023 in:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Definizioni
Tali eventi sono definiti all’art. 3 del DM 18/2025. In particolare:
- alluvione, inondazione ed esondazione sono le fuoriuscite d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
- sisma è il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma;
- frana è il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua.
Per ciascuna calamità, il decreto attuativo specifica che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Nesso di causa
Sono indennizzati solo i danni direttamente causati dagli eventi in questione29.
La polizza assicurativa non copre, invece (art. 1 co. 3 del DM 18/2025):
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
2.4 casistica
Di seguito si riportano in forma schematica alcune situazioni dubbie affrontate nelle FAQ Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’1.4.2025.
| Caso | Soluzione |
| Impresa iscritta al R.I. che non ha terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma li ha in affitto o leasing | Deve stipulare la polizza catastrofale, salvo i beni siano già assicurati |
| Impresa iscritta al R.I. che non ha o non impiega terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali | Non deve stipulare la polizza catastrofale |
| Studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale | Deve stipulare la polizza catastrofale se iscritto al Registro imprese (dunque, se in forma di STP) |
| Imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione | Deve stipulare la polizza catastrofale per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa |
| Impresa iscritta a una sezione speciale del R.I. (ad es., quella in forma di società semplice) | Deve stipulare la polizza catastrofale, indipendentemente dalla sezione a cui è iscritta |
3condizioni dei contratti assicurativi
La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza, tra cui:
- le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi;
- le indicazioni su scoperto e massimali di copertura delle polizze.
3.1 calcolo dei premi
La L. 213/2023 stabilisce che i premi (l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) siano proporzionali al rischio (art. 1 co. 104 della L. 213/2023).
Il DM 18/2025 specifica tale proposizione, precisando che i premi vanno determinati tenendo conto anche:
- dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
- in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi devono essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
3.2 scoperto e Massimali
Il decreto attuativo definisce, inoltre, alcune regole sulla pattuizione di uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato (art. 6 del DM 18/2025).
In particolare:
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata30, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500 ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. o) del DM 18/2025), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi (art. 7 del DM 18/2025):
- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Inoltre, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, vale a dire con l’impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dal valore effettivo del bene assicurato e senza l’applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.).
4obblighi per le imprese di assicurazione
Le imprese di assicurazione31 sono soggette ad alcuni obblighi.
4.1 Obbligo a contrarre
In primo luogo, le imprese di assicurazione sono vincolate a stipulare le polizze in oggetto.
Queste, in particolare, possono offrire tale copertura (art. 1 co. 103 della L. 213/2023):
- assumendo direttamente l’intero rischio;
- oppure in coassicurazione (con ripartizione del rischio tra più assicuratori);
- oppure in forma consortile mediante una pluralità di imprese (in questo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Riassicurazione da parte di SACE
Ai sensi dell’art. 1 co. 108 della L. 213/2023, SACE spa può concedere a favore delle assicurazioni una copertura fino al 50% degli indennizzi a cui le imprese di assicurazione sono tenute a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore:
- a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024;
- per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui all’art. 1 co. 14 del DL 8.4.2020 n. 23, conv. L. 5.6. 2020 n. 4032.
Sulle obbligazioni di SACE spa è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso33.
Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgano della copertura di SACE spa, le stesse trasferiscono a questa i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze in oggetto, ovvero i rischi derivanti dall’intero portafoglio di dette polizze al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese.
Sono escluse dalla copertura in oggetto le polizze non conformi alle disposizioni di legge, comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all’art. 1 co. 2 del DM 18/2025 (vale a dire, quelle eventualmente già in essere e non ancora adeguate alle previsioni di legge).
4.1.1 Limiti all’assunzione del rischio
L’art. 5 del DM 18/2025 prevede che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, da aggiornare con cadenza almeno annuale, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse“.
Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale“.
Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre, questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.
4.1.2 Sanzioni
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100.000,00 a 500.000,00 euro.
4.2 obbligo di adeguamento delle polizze
Le assicurazioni devono adeguare i testi di polizza alle disposizioni legislative.
L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM 18/2025, vale a dire entro il 29.3.2025 (art. 11 del DM 18/2025).
Tale obbligo non è stato oggetto di proroga.
Per le polizze già in essere, l’obbligo di adeguamento decorre a partire:
- dal primo rinnovo;
- o dal primo quietanzamento34 utile.
Il co. 3 dell’art. 11 del decreto attuativo statuisce, inoltre, che, qualora, entro il 31.3.2025, si verifichi uno degli eventi oggetto di obbligo assicurativo, le imprese di assicurazione “sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture“.
4.3 obbligo di Trasparenza
Le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet i documenti di cui all’art. 185 del DLgs. 209/2005, vale a dire:
- il documento informativo precontrattuale (DIP);
- il documento informativo precontrattuale integrativo (DIP integrativo);
e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS (art. 11 del DM 18/2025).
5piattaforma per il confronto delle offerte
Il co. 105-bis della L. 213/2023, introdotto dall’art. 22 co. 1 della L. 16.12.2024 n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), ha stabilito che l’IVASS è tenuto a gestire un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto.
Ciascuna impresa di assicurazione deve immettere nel portale il contratto assicurativo, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.
Attualmente, il portale non è ancora operativo.
6sanzioni
L’art. 1 co. 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.
La formulazione della disposizione non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.
Il MIMIT ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39“35.
Incentivi preclusi di competenza del MIMIT
Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in data 25.7.2025 sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it) il DM 18.6.2025, che adegua la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero alla normativa sull’obbligo per le imprese di dotarsi di polizze catastrofali36.
Le imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge non potranno quindi accedere alle misure individuate nel DM.
In particolare, le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale sono le seguenti:
- “Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 e DM 9.12.2014);
- “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24.3.2022);
- “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” (DM 4.1.2021 e DM 30.7.2025);
- “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” (DM 24.9.2014);
- “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11.6.2020);
- “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29.10.2020);
- “Mini contratti di sviluppo” (DM 12.8.2024);
- “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3.7.2015);
- “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13.11.2024);
- “Finanziamento di start-up” (DM 11.3.2022);
- “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3.3.2022).
Si tratta delle sole misure di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso in caso di mancata stipulazione della polizza catastrofale si devono attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.
Le disposizioni contenute nel DM 18.6.2025 si applicano alle domande di agevolazioni presentate successivamente alle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi all’obbligo di stipulazione della polizza catastrofale e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso (avvenuta il 25.7.2025).
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