Modifiche alla disciplina di Restituzione degli immobili donati

Modifiche alla disciplina di Restituzione degli immobili donati

 

L’art. 44 della L. 182/2025 ha modificato la disciplina dell’azione di restituzione degli immobili donati, esercitabile dai legittimari lesi dalle disposizioni del defunto, eliminando la possibilità di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.

In particolare, a norma del riformato art. 563 c.c., il legittimario non potrà più ottenere i beni donati dal de cuius chiedendone la restituzione ai terzi acquirenti del donatario, ma potrà:

  • chiedere la restituzione dell’immobile al donatario;
  • se l’immobile è stato alienato, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (purché il patrimonio sia capiente).

 

Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

Pertanto, i terzi che hanno ricevuto il bene a loro volta per atto gratuito potrebbero comunque essere chiamati a compensare in denaro i legittimari. Solo chi ha acquistato “a titolo oneroso” sarebbe effettivamente risparmiato dal rischio di dover compensare i soggetti lesi.

Trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni

Il nuovo art. 563 c.c. fa salvo il disposto dell’art. 2652 co. 1 n. 1) c.c., pertanto l’azione di riduzione della donazione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.

9.1 decorrenza

Le nuove regole si applicheranno alle successioni aperte dopo il 18.12.2025 (data di entrata in vigore della L. 182/2025), quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.

9.2 regime transitorio

Per le successioni apertesi anteriormente, in via transitoria è previsto che i legittimari possano ancora proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, a condizione che:

  • entro il 18.6.2026 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 182/2025), notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (ai sensi dell’art. 563 co. 4 c.c.) o l’abbiano già fatto;
  • la domanda di riduzione della donazione sia già stata notificata e trascritta o ciò avvenga entro la suddetta data del 18.6.2026.

 

In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima del 18.12.2025 (entrata in vigore della L. 182/2025), decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I commenti sono chiusi.