Circ. Agenzia delle Entrate 16 aprile 2025 n. 3/E
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2024 in materia di imposte di successione e donazione.
Le novità più rilevanti riguardano le modalità di versamento dell’imposta, che deve essere autoliquidata da parte del contribuente, e le semplificazioni in materia di presentazione telematica della dichiarazione e di documentazione da allegare. L’attività degli Uffici, pertanto, sarà principalmente rivolta a verificare che gli importi versati in autoliquidazione corrispondano a quanto contenuto nella dichiarazione; in caso di accertamento di una maggiore imposta dovuta l’ufficio invita il contribuente a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento:
– della maggiore imposta liquidata (a integrazione di quella già versata);
– della sanzione amministrativa (ridotta a un terzo);
– degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
La dichiarazione di successione è redatta, a pena di nullità, su apposito modello approvato con provvedimento e deve essere presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedirla mediante raccomandata (la data di presentazione coincide con quella di spedizione) entro dodici mesi dalla data di apertura della successione: per il trust testamentario il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui il trustee ha avuto notizia legale della sua nomina.
