1 premessa
Entro il 16.6.2025 va versata la prima rata dell’IMU per il 2025, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2024 (art. 1 co. 762 della L. 160/2019).
La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2025, andrà versata entro il 16.12.2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2025.
Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2025.
Alcune regole specifiche sono stabilite per gli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.
IMIS, IMI e ILIA
L’IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, salvo per gli immobili siti:
- nella Provincia autonoma di Trento, per i quali si applica l’imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla L. Prov. Trento 30.12.2014 n. 14;
- nella Provincia autonoma di Bolzano, per i quali si applica l’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla L. Prov. Bolzano 23.4.2014 n. 3;
- nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per i quali si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) di cui alla L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.
2 SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dell’IMU sono quelli indicati nella tabella che segue.
| Sono soggetti passivi IMU | |
| Proprietario | Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) |
| Locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing), per tutta la durata del contratto | Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice |
| Concessionario di beni demaniali | |
Non sono soggetti passivi IMU |
|
| Nudo proprietario | Titolare di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario) |
| Locatore finanziario che concede l’immobile in leasing |
Genitore proprietario non assegnatario della casa familiare |
3 immobili assoggettati a imu
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In considerazione della categoria a cui va ricondotto l’immobile:
- vanno applicati criteri diversi per la determinazione della base imponibile;
- sono stabiliti range differenti entro cui il Comune delibera le aliquote.
4 ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai fini dell’IMU:
- sono assoggettate all’imposta, seppure con delle agevolazioni, le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie catastali e le relative pertinenze.
L’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209) qualifica come “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:
- vi stabilisce la propria residenza anagrafica (tale requisito “formale” è riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
- vi dimora abitualmente (tale requisito “fattuale” si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell’anno, nell’unità immobiliare).
Dunque, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, ai fini della qualifica di “abitazione principale”:
- occorrono esclusivamente i requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale” del possessore dell’immobile;
- non rilevano la “residenza anagrafica” e la “dimora abituale” dei componenti del nucleo familiare del possessore.
4.1 COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CON RESIDENZA E DIMORA IN IMMOBILI DIVERSI
Nel caso di due coniugi proprietari ciascuno di un immobile diverso (situato nel medesimo Comune o in Comuni differenti) nel quale ciascun possessore stabilisce la rispettiva residenza anagrafica e dimora abituale, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale (per la rispettiva quota di proprietà).
| Componenti del nucleo familiare in immobili differenti | ||
| Componente | Residenza e dimora | Agevolazioni per l’abitazione principale |
| Marito | In immobile A (di proprietà del marito) | Sì |
| Moglie | In immobile B (di proprietà della moglie) | Sì |
4.2 Pertinenze dell’abitazione principale
In via generale, costituiscono pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’unità immobiliare principale, ai sensi dell’art. 817 c.c. In particolare, un immobile si considera pertinenza quando sussistono congiuntamente:
- l’elemento oggettivo, che consiste nel rapporto di servizio od ornamento fra il bene principale (es. abitazione) e la relativa pertinenza (es. cantina);
- l’elemento soggettivo, ossia la volontà (espressa o tacita), da parte del proprietario del bene principale, o di chi ha un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente la pertinenza ad accessorio del bene principale.
Fermi restando detti requisiti, ai fini dell’IMU si intendono “pertinenze dell’abitazione principale” esclusivamente (anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo):
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
Trattamento ai fini IMU delle pertinenze
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono.
Pertanto, le pertinenze (nel numero e con le tipologie di cui sopra):
- se relative ad abitazioni principali diverse da quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal tributo locale;
- se relative ad abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9, godono dell’aliquota agevolata e della detrazione (illustrate al successivo § 4.3).
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l’IMU va determinata applicando l’aliquota per gli “altri immobili” ex art. 1 co. 754 della L. 160/2019 (cfr. successivo § 7).
4.3 Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9
Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono assoggettate all’IMU, ma per le stesse sono previste delle agevolazioni che consistono:
- in un’aliquota ridotta, pari “di base” allo 0,5%, e modificabile dai Comuni aumentandola dello 0,1% o diminuendola fino all’azzeramento (art. 1 co. 748 della L. 160/2019);
- in una detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di importo pari a 200,00 euro (art. 1 co. 749 della L. 160/2019), che:
- va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
| Agevolazioni per l’abitazione principale | ||
| Abitazione principale | Pertinenze | Agevolazioni |
| Abitazione principale NON accatastata in A/1, A/8 e A/9. | Esclusivamente (anche se iscritte in Catasto unitamente all’abitazione):
· un’unità immobiliare C/2; · un’unità immobiliare C/6; · un’unità immobiliare C/7. |
Esclusione da IMU. |
| Abitazione principale accatastata in A/1, A/8 e A/9. | Assoggettamento a IMU con:
· aliquota ridotta; · detrazione pari a 200 euro. |
|
Immobili assegnati da IACP e ERP
La medesima detrazione di 200,00 euro si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
4.4 Assimilazioni all’abitazione principale ex lege
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di immobili, riportate nella tabella che segue.
| Fattispecie assimilate all’abitazione principale
(art. 1 co. 741 lett. c) della L. 160/2019) |
|
| Fattispecie | Assimilazione |
| Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. |
Ex lege
(segue) |
| Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. | |
| I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale. | |
| La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice. | |
| Un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, salvo quanto previsto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. | |
| Una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. | Su delibera del Comune |
5 Esenzioni
I commi 758 e 759 dell’art. 1 della L. 160/2019 elencano alcune fattispecie di immobili che sono esenti da IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma.
| Immobili esenti dall’IMU
(art. 1 co. 758 e 759 della L. 160/2019) |
| Immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Inoltre, l’IMU non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. |
| Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9. |
| Fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.). |
| Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze. |
| Fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11.2.29 e reso esecutivo con L. 27.5.29 n. 810. |
| Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. |
| Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i).
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012, nonché il DM 19.11.2012 n. 200. |
| Immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 co. 2 o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. |
| Terreni agricoli:
· posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004; · ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della L. 448/2001; · a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; · ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9 (integrata dalla C.M. 3.1.2024 n. 1). |
5.1 ESENZIONE PER GLI “IMMOBILI merce”
Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- e non siano in ogni caso locati.
5.2 Esenzione per gli immobili colpiti da eventi calamitosi
Alcune disposizioni ad hoc riconoscono l’esenzione dall’IMU per gli immobili situati in territori colpiti da calamità naturali. Nella tabella che segue, si riportano le principali esenzioni per l’anno 2025.
| Immobili colpiti da eventi calamitosi – Esenzione dall’IMU | |
| Fabbricati esenti | Durata dell’esenzione |
| Fabbricati al contempo:
· ubicati nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6.4.2009; · purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. |
I fabbricati sono esenti dall’IMU senza alcun limite temporale prescritto. |
| Fabbricati al contempo:
· ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016); · distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. |
I fabbricati sono esenti dall’IMU:
· fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità; · e comunque non oltre il 31.12.2025. |
| Fabbricati ad uso abitativo al contempo:
· ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale; · distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. |
Per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU:
· per l’anno 2025; · oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se la ricostruzione o l’agibilità intervengono prima del 31.12.2025. |
5.3 Esenzioni su delibera comunale
Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU, tra l’altro, per:
- gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
- gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
6 BASE IMPONIBILE
I criteri di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:
- fabbricati dotati di rendita catastale;
- fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, che risultano al contempo non iscritti in Ca-tasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
6.1 fabbricati dotati di rendita catastale
Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile ai fini dell’IMU si determina:
- rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore (che varia in funzione della tipologia di fabbricato).
Per determinare l’IMU dovuta per l’anno 2025, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita risultante in Catasto all’1.1.2025.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
| V | = | RC | × | 105 | × | M |
| 100 |
dove:
V = valore (base imponibile ai fini IMU)
RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento
M = coefficiente moltiplicatore
| Tipologie fabbricati | Determinazione base imponibile |
| Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10) Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7) |
160 × RC × 105/100 = RC × 168 |
| Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5) |
140 × RC × 105/100 = RC × 147 |
| Negozi e botteghe (C/1) | 55 × RC × 105/100 = RC × 57,75 |
| Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5) |
80 × RC × 105/100 = RC × 84 |
| Immobili a destinazione speciale (gruppo D, esclusi D5) | 65 × RC × 105/100 = RC × 68,25 |
6.2 FABBRICATI DEL GRUPPO “D” NON ISCRITTI IN CATASTO
Particolari criteri di determinazione del valore imponibile riguardano i fabbricati che sono al contempo:
- classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali);
- non iscritti in Catasto (e pertanto sprovvisti di rendita);
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.
Per tali fabbricati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile IMU è determinata:
- prendendo a riferimento (anziché la rendita catastale, di cui sono privi) i costi “storici” di acquisto o di costruzione (nonché le spese incrementative) risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione;
- applicando a tali costi “storici” i coefficienti che vengono annualmente aggiornati con decreto ministeriale.
I coefficienti per l’anno 2025 sono stati approvati con il DM 14.3.2025 e sono di seguito riportati.
| Coefficienti per l’anno 2025 | |
| Per l’anno 2025 = 1,00 | Per l’anno 2003 = 1,66 |
| Per l’anno 2024 = 1,00 | Per l’anno 2002 = 1,72 |
| Per l’anno 2023 = 1,02 | Per l’anno 2001 = 1,76 |
| Per l’anno 2022 = 1,14 | Per l’anno 2000 = 1,82 |
| Per l’anno 2021 = 1,19 | Per l’anno 1999 = 1,85 |
| Per l’anno 2020 = 1,19 | Per l’anno 1998 = 1,87 |
| Per l’anno 2019 = 1,20 | Per l’anno 1997 = 1,92 |
| Per l’anno 2018 = 1,22 | Per l’anno 1996 = 1,98 |
| Per l’anno 2017 = 1,22 | Per l’anno 1995 = 2,04 |
| Per l’anno 2016 = 1,23 | Per l’anno 1994 = 2,11 |
| Per l’anno 2015 = 1,23 | Per l’anno 1993 = 2,15 |
| Per l’anno 2014 = 1,23 | Per l’anno 1992 = 2,17 |
| Per l’anno 2013 = 1,24 | Per l’anno 1991 = 2,21 |
| Per l’anno 2012 = 1,27 | Per l’anno 1990 = 2,32 |
| Per l’anno 2011 = 1,30 | Per l’anno 1989 = 2,42 |
| Per l’anno 2010 = 1,32 | Per l’anno 1988 = 2,53 |
| Per l’anno 2009 = 1,34 | Per l’anno 1987 = 2,74 |
| Per l’anno 2008 = 1,39 | Per l’anno 1986 = 2,95 |
| Per l’anno 2007 = 1,44 | Per l’anno 1985 = 3,16 |
| Per l’anno 2006 = 1,48 | Per l’anno 1984 = 3,37 |
| Per l’anno 2005 = 1,52 | Per l’anno 1983 = 3,58 |
| Per l’anno 2004 = 1,61 | Per l’anno 1982 = 3,79 |
Tale criterio va adottato fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita per il fabbricato del gruppo catastale “D”.
6.3 Aree fabbricabili
Per area fabbricabile ai fini IMU si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio:
- in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi del Comune;
- ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:
- la zona territoriale di ubicazione;
- l’indice di edificabilità;
- la destinazione d’uso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
6.4 Terreni agricoli
La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 135.
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:
| V | = | RD | × | 125 | × | 135 |
| 100 |
dove:
V = valore (base imponibile ai fini IMU)
RD = reddito dominicale
Terreni edificabili posseduti e condotti da CD/IAP
Anche se risulta “edificabile” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, va considerato ai fini dell’IMU come “agricolo” il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti (CD) oppure da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (comprese le società agricole), sul quale persiste l’utilizzo agricolo mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento.
6.5 Riduzioni della base imponibile
Sono previste alcune riduzioni della base imponibile dell’IMU.
| Riduzione della base imponibile IMU | |
| Fattispecie | Base imponibile ridotta |
| Fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico. | Ridotta al 50% |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. | |
| Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore o figlio), in presenza di determinate condizioni. | |
| Unità abitativa del pensionato residente all’estero, in presenza di determinate condizioni. | Ridotta al 50%
Per il solo 2022: |
| Immobili locati a canone concordato ex L. 431/98. | Ridotta al 75% |
7 aliquote imu
Le aliquote dell’IMU sono definite dai co. 748 – 757 dell’art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.
| Aliquote IMU | ||
| Fattispecie di immobile |
Aliquota di base |
Margine discrezionale del Comune |
| Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% (con detrazione di 200,00 euro) |
· Aumento dello 0,1%;
· diminuzione fino all’azzeramento. |
| Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) | 0,1% | Diminuzione fino all’azzeramento |
| Immobili merce | Per gli anni 2020 e 2021: 0,1% Dal 2022: esenzione dall’IMU |
Per gli anni 2020 e 2021:
· aumento fino allo 0,25%; · diminuzione fino all’azzeramento. |
| Terreni agricoli | 0,76% | · Aumento sino all’1,06%;
· diminuzione fino all’azzeramento. |
| Immobili produttivi del gruppo “D” |
0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni |
· Aumento sino all’1,06%;
· diminuzione fino allo 0,76%. |
| Altri immobili | 0,86% | · Aumento sino all’1,06%;
· diminuzione fino all’azzeramento. |
7.1 Maggiorazione IMU a seguito dell’abolizione della TASI
Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%.
L’aumento dell’aliquota può:
- riguardare soltanto gli immobili non esenti ai sensi dei co. 10 – 26 dell’art. 1 della L. 208/2015;
- essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata confermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.
Dall’anno 2021, i Comuni possono soltanto ridurre la maggiorazione IMU disposta, restando invece esclusa la possibilità di aumentarla.
7.2 Variazioni delle aliquote
Dall’anno 2025, i Comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU, entro i range sopra illustrati, solo con riferimento alle fattispecie individuate da ultimo dal DM 6.9.2024 (che integra il DM 7.7.2023).
Fino al 2024 compreso, i Comuni potevano invece diversificare le aliquote previste ex lege, entro i margini di variazione stabiliti, senza doversi attenere alle fattispecie di cui al predetto DM 6.9.2024.
8 LIQUIDAZIONE DELL’IMU
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
A ciascuno anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
8.1 mesi di possesso
Per determinare l’IMU dovuta, è conteggiato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
A tale riguardo, si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
- il giorno di trasferimento del possesso;
- l’intero mese del trasferimento, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2025, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Variazioni nel corso del mese
Sebbene non esplicitato, i medesimi criteri di liquidazione con computo “per mesi” dovrebbero applicarsi anche alle variazioni, relative all’immobile, che intervengono in corso d’anno (così la C.M. 7.6.2000 n. 118/E, con riguardo all’ICI).
8.2 Arrotondamento all’unità di euro
L’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
8.3 importo minimo di versamento
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
9 TERMINI DI VERSAMENTO
Per la generalità dei soggetti passivi, l’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:
- la prima, con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda, con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
In ogni caso, se il termine per il pagamento dell’IMU cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6 co. 8 del DL 330/94).
Con riguardo all’IMU dovuta per il 2025, quindi:
- la prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16.6.2025, ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberate per il 2024;
- la seconda rata (saldo) deve essere versata entro il 16.12.2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote in vigore per il 2025.
9.1 Facoltà di differimento dei Comuni
I Comuni possono disporre la proroga dei termini di versamento in presenza di “situazioni particolari” (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).
Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che va versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.
9.2 Enti non commerciali
Regole ad hoc per il versamento dell’IMU sono previste per gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, in quanto possiedono, nel Comune destinatario del versamento, almeno un immobile utilizzato (anche parzialmente) per lo svolgimento:
- con modalità non commerciali;
- delle proprie attività istituzionali.
Tali enti non commerciali devono versare l’IMU dovuta per ciascun anno in tre rate:
- le prime due, di importo pari al 50% dell’IMU corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno in corso;
- la terza rata, a conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta (sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento), deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo.
| Versamento dell’IMU per il 2025 | |
| Soggetti passivi “ordinari” | Enti non commerciali |
| Prima rata: entro il 16.6.2025 (IMU dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi del 2024) |
Prima rata: entro il 16.6.2025
(50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2024) |
| Seconda rata: entro il 16.12.2025 (saldo dell’IMU per il 2025, calcolato sulla base delle aliquote per il 2025) |
Seconda rata: entro il 16.12.2025
(50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2024) |
| Terza rata: entro il 16.6.2026
(conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2025) |
|
Entro il 16.6.2025 occorre dunque effettuare i versamenti indicati nella tabella che segue.
| Versamento dell’IMU entro il 16.6.2025 | |
| Soggetti passivi “ordinari” | Enti non commerciali |
| Prima rata dell’IMU per il 2025 (IMU dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi del 2024) | Prima rata dell’IMU per il 2025 (50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2024) |
| Terza rata dell’IMU per il 2024 (a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024) | |
Eventualità della terza rata per gli enti non commerciali
Per gli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, la terza rata dell’IMU per il 2024, da versare a conguaglio (entro il 16.6.2025), è eventuale, considerato che l’imposta già corrisposta nel corso del 2024 con le precedenti due rate (pari ciascuna al 50% dell’IMU versata per il 2023) potrebbe risultare pari, o addirittura superiore, all’IMU dovuta per l’intero anno 2024. L’eventuale maggior importo versato può essere:
- chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006;
- utilizzato in compensazione.
Compensazione
Gli enti non commerciali di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 possono compensare, in sede di versamento, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalla dichiarazione IMU ENC (tale compensazione può avvenire esclusivamente fra crediti e debiti IMU nei confronti del medesimo Comune).
9.3 sospensione dei versamenti per i contribuenti con residenza o sede nei campi flegrei
Per i contribuenti che, al 13.3.2025, avevano la residenza oppure la sede legale od operativa in immobili danneggiati dalla crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, l’art. 11 del DL 65/2025 dispone, in presenza di determinati requisiti, la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025.
Tale sospensione interessa dunque anche i versamenti dell’IMU in scadenza il 16.6.2025, ossia:
- per la generalità dei soggetti passivi, la prima rata dell’IMU per il 2025;
- per gli enti non commerciali ex 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, la prima rata dell’IMU per il 2025 nonché la terza rata dell’IMU per il 2024.
Le rate dell’IMU oggetto di sospensione devono essere versate, senza applicare sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10.12.2025.
10 DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA dell’IMU per il 2025
Salvo che per gli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, la prima rata dell’IMU per il 2025 è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione stabilite per il 2024.
10.1 aliquote deliberate per il 2024
In forza della proroga di cui all’art. 1 co. 2-bis e 2-ter del DL 202/2024, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU sono efficaci per l’anno 2024 se al contempo risultano:
- inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2024);
- pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 7.2.2025 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2024).
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è possibile verificare le aliquote in vigore per ciascun Comune nel 2024 (da tenere in considerazione per determinare la prima rata dell’IMU per il 2025).
10.2 mancata approvazione delle aliquote
In mancanza di una delibera inserita e pubblicata nei termini:
- fino all’anno 2024, devono applicarsi le aliquote IMU in vigore nell’anno precedente;
- a decorrere dal 2025 (primo anno di applicazione della disciplina del prospetto delle aliquote), trovano applicazione le aliquote “di base” previste dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 ( tabella del precedente § 7).
10.3 Delibere per l’anno 2025 già pubblicate
Se al momento del versamento dell’acconto risulta già pubblicata la delibera con cui il Comune stabilisce le aliquote IMU applicabili all’anno in corso, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate (così circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF, che, benché riferita all’anno 2020, sembrerebbe poter avere portata generale).
10.4 Immobile acquistato nel primo semestre 2025
Il dato testuale dell’art. 1 co. 762 della L. 160/2019 potrebbe far sorgere qualche dubbio su come calcolare la prima rata dell’IMU se l’immobile viene acquistato nel primo semestre dell’anno.
In questa ipotesi, i diversi software di calcolo determinano la prima rata dell’IMU adottando due criteri:
- in alcuni casi, sulla base dei mesi di possesso dell’immobile nel primo semestre dell’anno (tale posizione è conforme alle indicazioni ministeriali di cui alla circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF ed alla risposta n. 2 dell’8.6.2021);
- in altri casi (ad esempio, il software dell’ANUTEL), sulla base dell’IMU dovuta per l’intero anno (sommando ai mesi di possesso del primo semestre l’intero secondo semestre) e dividendo tale risultato per due.
Ad esempio, ipotizzando un immobile acquistato l’1.6.2025:
- aderendo al primo criterio (conforme alle indicazioni ministeriali), la prima rata dell’IMU per il 2025 (da versare entro il 16.6.2025) è pari all’IMU dovuta per un mese di possesso, applicando l’aliquota e la detrazione in vigore per il 2024 (prima rata IMU = base imponibile x 1/12);
- aderendo al criterio di calcolo alternativo, la prima rata dell’IMU per il 2025 (da calcolare sulla base di aliquota e detrazione in vigore per il 2024) va determinata ipotizzando 7 mesi di possesso (1 mese di possesso nel primo semestre + 6 mesi nel secondo semestre), e dividendo il risultato così ottenuto per due (prima rata IMU = [base imponibile x 7/12] / 2).
Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9
Tizio è proprietario al 100% di un immobile, sito nel Comune di Genova, classificato nella categoria catastale A/1, con rendita pari a 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale (non vi sono pertinenze dell’unità abitativa).
Al momento del versamento della prima rata dell’IMU per il 2025, sono già state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze le aliquote deliberate dal Comune di Genova per il 2025.
In particolare, con riguardo alle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il Comune di Genova ha stabilito un’aliquota pari allo 0,58%.
Ai sensi dell’art. 1 co. 749 della L. 160/2019, spetta inoltre la detrazione pari a 200,00 euro (da rap-portare al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione ad abitazione principale).
La prima rata per il 2025 è dunque di importo pari a 1.362,00 euro, determinata come segue:
[(3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,58% – 200,00) : 2] (con arrotondamento all’unità di euro).
Il modello F24 va compilato come segue.
11 Modalità di versamento
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24;
- l’apposito bollettino postale;
- la piattaforma “PagoPA” di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), e le altre modalità previste dallo stesso codice, secondo le previsioni che verranno stabilite da un apposito DM.
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).
11.1 Immobili del gruppo “D”
Per gli immobili produttivi censiti nel gruppo catastale “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:
- la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
- la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.
Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del gruppo “D” situati nel loro territorio.
11.2 Codici tributo dell’IMU
I codici tributo per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono riportati, da ultimo, nella ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29.
| Tipologia di versamento | Codice tributo |
| IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune | 3912 |
| IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune | 3913 |
| IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune | 3914 |
| IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune | 3916 |
| IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune | 3918 |
| IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato | 3925 |
| IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune | 3930 |
| IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – Comune |
3939 |
| IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune | 3923 |
| IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune | 3924 |
In relazione al codice tributo “3939”, riferito ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”, ossia ai c.d. “immobili merce”, si ricorda che dal 2022 tali immobili sono esenti.
Versamento in sede di ravvedimento
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente al tributo (utilizzando il codice tributo relativo alla fattispecie per cui va effettuato il versamento).
IMIS, IMI e ILIA
Specifici codici tributo sono previsti per il versamento:
- dell’IMIS ex Prov. Trento 30.12.2014 n. 14 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2015 n. 51);
- dell’IMI ex Prov. Bolzano 23.4.2014 n. 3 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2020 n. 23);
- dell’ILIA ex Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 10 e 12.3.2024 n. 16).
11.3 modalità di compilazione del modello f24
Per il versamento dell’IMU, nel modello F24 occorre compilare la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” (oppure indicare il codice “EL” nella colonna “Sezione” del modello F24 Semplificato), riportando i dati esposti nella tabella che segue.
| Versamento dell’IMU – Compilazione del modello F24 | |
| Casella/campo | Contenuto |
| “Codice tributo” | Va riportato il codice tributo relativo al versamento, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. |
| “Codice ente/ codice comune” |
Va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. |
| “Acc.” | Casella da barrare se il pagamento si riferisce all’acconto. |
| “Saldo” | Casella da barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”. |
| “Ravv.” | Casella da barrare se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento. |
| “Numero immobili” | Va indicato il numero degli immobili cui si riferisce il pagamento (massimo 3 cifre). |
| “Anno di riferimento” | Va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. “2025”).
Se è barrata la casella “Ravv.” va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. |
