Lunedì 19 maggio 2025
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/2025 (§ 2.7), ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2025, 2026 e 2027, sciogliendo alcuni nodi e confermando per molti aspetti i chiarimenti già forniti in relazione alle previgenti disposizioni transitorie.
Il comma 390 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha previsto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga all’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
– le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
L’Agenzia chiarisce che l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.
Confermando poi i precedenti chiarimenti (cfr. circ. n. 23/2023), viene affermato che l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’arti. 12 comma 1 lettera c) del TUIR, l’agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico – anche in assenza dei requisiti anagrafici di cui alla citata disposizione, in virtù della previsione di cui al comma 4-ter del medesimo articolo – sia dell’uno sia dell’altro genitore.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che la medesima condizione a cui è subordinato l’innalzamento del limite a 2.000 euro si considera rispettata anche qualora il lavoratore dipendente non benefici, in relazione al medesimo figlio, della detrazione fiscale per il figlio a carico, in assenza dei presupposti anagrafici di cui all’art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR.
Il superamento del limite di 1.000 euro o 2.000 euro comporta la concorrenza dell’intero ammontare, alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie, e non soltanto della quota parte eccedente tali limiti.
Ai fini della verifica dei suddetti limiti vanno inclusi anche il valore dei beni ceduti e servizi forniti al coniuge o ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR del lavoratore dipendente e quello dei beni e servizi per i quali è attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Il datore di lavoro provvede all’attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
Il comma 391 stabilisce che l’aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000 euro è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico.
In assenza di un’esplicita previsione in tal senso, l’Agenzia conferma che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente (si veda “Autodichiarazione del dipendente per la soglia a 2.000 euro dei fringe benefit” del 31 gennaio 2025).
Resta fermo che la dichiarazione deve essere conservata per un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Per evitare di fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro che eroga o rimborsa le somme di cui al comma 386 (somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti neoassunti trasferiti) acquisisce anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore dipendente attesti la circostanza che le spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.
Viene inoltre precisato che restano validi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi con la circolare n. 5/2024.
Eutekne ALBERTI Pamela
