1âpremessa
A decorrere dal 2020, i co. 738 – 783 dellâart. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciÂpliÂna dellâIMU, con abolizione della TASI.
La prima rata della ânuovaâ IMU per lâanno 2022 deve essere versata entro il 16.6.2022, mentre la seÂconda rata, a saldo e conguaglio dellâimposta dovuta per lâintero 2022, va versata entro il 16.12.2022.
Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dellâimposta complessivamente dovuta in unâunica soluzione annuale, entro il 16.6.2022.
Ă inoltre prevista per i Comuni la facoltĂ di differire i termini per i versamenti IMU in presenza di âsituazioni particolariâ (fra le quali è riconducibile lâemergenza epidemiologica da COVID-19).
| Quadro riassuntivo dellâIMU in vigore dallâ1.1.2020 | |
| Presupposto impositivo | Possesso di immobili, ad eccezione dellâabitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9. |
| Soggetto attivo | Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o preÂvalentemente, sul proprio territorio. |
| Soggetti passivi | Possessori di immobili:
¡      proprietari; ¡      ovvero titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Sono inoltre soggetti passivi: ¡      il locatario finanziario dellâimmobile concesso in leasing; ¡      il concessionario di aree demaniali; ¡      il genitore assegnatario dellâex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). |
| Base imponibile | Valore degli immobili.
Regole diverse a seconda che lâimmobile sia un fabbricato, unâarea edificabile o un terreno agricolo. |
| Riduzione della base imponile | La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
¡      i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004; ¡      i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; ¡      le unitĂ immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condiÂzioÂni.
Limitatamente allâanno 2022, lâIMU è ridotta al 37,5% (in luogo del 50% previsto âa regimeâ dal 2021) per lâunitĂ abitativa posseduta da pensionati residenti allâeÂstero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lâItalia, a condizione che non sia locata o concessa in comodato. |
| Aliquote IMU | Aliquota di base: 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino allâ1,06% o diminuirla fino al totale azzeramento).
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino allâazzeramento). Aliquote ad hoc sono poi previste per i fabbricati rurali strumentali, gli âimmobili merÂceâ delle imprese, i terreni agricoli, gli immobili del gruppo âDâ. In sostituzione dellâabrogata maggiorazione TASI, i CoÂmuÂni possono aumentare lâaliÂquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%. |
| Abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9 | Esente da IMU. |
| Abitazione principale A/1, A/8 o A/9 | Aliquota ridotta e detrazione. |
| Termini di versamento | Prima rata: entro il 16 giugno.
Seconda rata: entro il 16 dicembre. Possibile il pagamento in unâunica soluzione entro il 16 giugno. PossibilitĂ per i Comuni di differire i termini per i versamenti in presenza di âsituaÂzioni particolariâ. Disciplina ad hoc per gli enti non commerciali. |
| Modalità di versamento | ¡      Modello F24;
¡      bollettino postale; ¡      PagoPA. |
| Dichiarazione IMU | Per le variazioni che incidono sullâIMU 2021: entro il 30.6.2022.
Per le variazioni che incidono sullâIMU 2022: entro il 30.6.2023. |
Seppur non constino modifiche alla disciplina dellâIMU contenuta nei co. 738 – 783 dellâart. 1 della L. 160/2019, con riferimento allâanno 2022 sono previste alcune novitĂ , quali:
- lâesenzione per lâabitazione principale, nelle ipotesi di familiari con residenza e dimora in imÂmobili siti in Comuni diversi;
- lâesenzione per gli immobili merce (âa regimeâ dal 2022);
- lâesenzione per il settore dello spettacolo;
- lâesenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi;
- lâincremento della misura della riduzione dellâIMU per i pensionati residenti allâestero.
2âSOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dellâIMU sono:
- in linea di massima, il proprietario dellâimmobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, suÂperÂficie, e non il proprietario dellâimmobile gravato dal diritto reale di godimento (ânudo proprietarioâ).
Sono soggetti passivi dellâIMU, inoltre:
- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da coÂstruire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sogÂÂÂgetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provÂÂveÂdimento del giudice.
| Soggetti passivi dellâIMU | |
| Proprietario | Titolare del diritto di superficie |
| Usufruttuario | Locatario finanziario |
| Usuario | Concessionario di beni demaniali |
| Titolare del diritto di abitazione | Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare |
| Enfiteuta | |
| Non sono soggetti passivi IMU | |
| Nudo proprietario | Comodatario |
| Locatore finanziario | Affittuario |
| Concedente di diritti reali | Genitore proprietario non affidatario dei figli |
3âimmobili assoggettati a imu
Sono assoggettati allâIMU gli imÂmoÂbili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Anche per lâIMU in vigore dal 2020 le modalitĂ di determinazione della base imÂponibile variano in funÂzione della tipologia di bene immobile interessata.
3.1âabitazione principale
Anche ai fini dellâIMU in vigore dal 2020:
- sono assoggettate allâimposta le abitazioni principali, e relative pertiÂnenze, accatastate nelle caÂÂtegorie A/1 (abiÂtazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di emiÂnenti pregi artistici o storici);
- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.
3.2âfamiliari con residenza in immobili diversi
Per qualificare un immobile come âabitazione principaleâ ai fini dellâIMU è necessario che il possesÂsore e i componenti del suo nucleo familiare al contempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi stabiliscano la propria residenza anagrafica.
Fino allâanno 2021, la disciplina IMU consentiva la scelta di un (solo) immobile da qualificare come abitazione principale ai familiari con residenza e dimora abituale in immobili differenti:
- solo qualora gli immobili fossero siti nel medesimo Comune;
- mentre nulla veniva disposto nel caso in cui gli immobili fossero siti in Comuni diversi.
Lâart. 5-decies del DL 146/2021, con vigenza dallâanno 2022, ha equiparato tali situazioni, consentendo la scelta di un (solo) immobile, al quale applicare le agevolazioni per lâabitazione principale, ai familiari con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti:
- sia se situati nel medesimo Comune;
- sia se situati in Comuni diversi.
Lâindividuazione dellâimmobile da qualificare come abitazione principale va fatta presentando apposita dichiarazione IMU:
- da parte del soggetto passivo possessore dellâimmobile;
- entro il 30 giugno dellâanno successivo a quello di riferimento (per lâanno 2022, la dichiarazione va dunque presentata entro il 30.6.2023);
- al Comune sul quale insiste lâimmobile individuato come âabitazione principaleâ.
3.3âpertinenze dellâabitazione principale
Ai fini dellâIMU, si intendono pertinenze dellâabitazione principale escluÂsiÂvaÂmenÂte:
- unâunitĂ immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgomÂbero), sempre che non esiÂsta giĂ un locale avente le stesse caratÂteÂriÂstiche tipoloÂgiche censito unitamente allâabiÂtazione come vano accesÂsorio di questâultima,
- unâunitĂ immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto),
- unâunitĂ immobiliare classificata come C/7 (tettoia),
anche se iscritte in Catasto unitamente allâunitĂ ad uso abitativo.
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dellâabitazione prinÂciÂpaÂle cui si riferiÂscoÂno.
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. seÂconÂdo box auto), lâIMU va quinÂÂÂdi versata nei modi e termini previsti per gli âalÂtri immobiliâ.
3.4âAbitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9
I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili âdi lussoâ (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione prinÂcipale continuano a pagare lâimposta.
In questi casi, oltre allâapplicazione dellâaliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che deÂve essere rapportata al periodo dellâanno durante il quale si protrae tale destinazione.
3.5âAssimilazioni allâabitazione principale ex lege
Le agevolazioni previste per lâabitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di imÂmoÂbili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assiÂmiÂlazioni stabilite dai Comuni.
Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:
- le unitĂ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietĂ inÂdivisa adibite ad abitaÂzioÂne principale e relative pertinenze dei soci asÂseÂgnatari;
- le unitĂ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietĂ inÂdivisa destinate a studenÂti universitari soci assegnatari, anche in asÂsenÂza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adiÂbiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudiÂce;
- un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unitĂ imÂmobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in loÂcazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze arÂmate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello diÂpenÂÂdente delle Forze di poÂlizia ad ordinamento civile, nonchĂŠ dal perÂsonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, salÂÂvo quanto preÂvisto dallâart. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale apparÂteÂnente alla carÂÂÂÂriera prefettizia.
Pensionati âesteriâ
Dallâ1.1.2020 non è piĂš assimilata allâabitazione principale lâunitĂ immoÂbiliare posseduta dai cittaÂdini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti allâAIRE, giĂ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Dallâanno 2021, tuttavia, lâart. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che lâIMU è ridotta al 50%:
- âper una sola unitĂ immoÂbiliare a uso abitativoâ;
- posseduta in Italia, a titolo di proprietĂ o usufrutto, dai pensionati residenti allâestero;
- a condizione che lâunitĂ immobiliare non sia locata o concessa in comodato.
Limitatamente allâanno 2022, lâIMU dovuta da tali soggetti è ridotta al 37,5% (fermi restando i predetti requisiti per accedere allâagevolazione).
3.6âAnziani o disabili – Assimilazioni allâabitazione principale a diÂscreÂÂÂzione dei Comuni
Anche dal 2020 i Comuni possono assimilare allâabitazione principale lâuniÂÂÂtĂ immobiliare posseÂduta da anziani o disabili che acquiÂsiÂscono la residenza in istituti di riÂcoÂvero o sanitari a seÂguito di ricovero permaÂnente, a condizione che la stessa non risulti loÂcata.
In caso di piĂš unitĂ immobiliari, lâagevolazione si applica ad una sola uniÂtĂ immobiliare.
Per quanto concerne lâIMU 2022, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assiÂmiÂlaÂzioni, nulla dovrĂ essere versato per lâanno 2022 se le unitĂ immobiliari sono classate in cateÂgorie diÂverÂse da A/1, A/8 e A/9.
4âEsenzioni
Sono esenti dallâIMU, per il periodo dellâanno durante il quale sussistono le condizioni previste dalÂla norma:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai CoÂmuni, nonchĂŠ gli immobili posseÂduÂti, nel proprio terriÂtorio, dalle Regioni, dalle ProÂvinÂce, dalle comunitĂ montaÂne, dai conÂsorzi fra detti enti, dagli enÂÂti del SerÂvizio sanitario nazionale, deÂstiÂnati escluÂsivaÂmenÂte ai compiti istiÂtuÂÂzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelÂÂle cateÂgorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali ex 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biÂblioteche, archiÂvi, parÂchi e giarÂdiÂni aperÂti al pubblico, ecc.);
- i fabbricati destinati esclusivamente alÂÂlâeserÂÂÂÂcizio del culto, purchĂŠ comÂpaÂtiÂbile con le dispoÂsiÂzioÂÂni degli artt. 8 e 19 della CoÂstituzione, e le loro pertinenÂze;
- i fabbricati di proprietĂ della Santa SeÂde, indiÂcaÂti negli artt. 13, 14, 15 e 16 del TratÂtato lateraÂnenÂse, sottoscritto lâ11.2.29 e reso eseÂcuÂtiÂvo con la L. 27.5.29 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internaÂzioÂnali per i quaÂli è preÂvista lâesenÂzione dallâILOR in baÂse ad accordi internaÂzioÂnaÂli resi eseÂcuÂtivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai sogÂgetti di cui alla lett. i) del co. 1 delÂlâart. 7 del DLgs. 504/92, e destiÂnaÂti escluÂsivaÂmente allo svolgimento con moÂdalitĂ non commerciali delle attivitĂ preÂviÂste nella medesima lett. i) (si applicano le disposizioni di cui allâart. 91-bis del DL 1/2012, noÂnÂchĂŠ il DM 19.11.2012 n. 200 e, quindi, per gli immobili degli enti non commerciali valgono le preceÂdenti regole per lâesenzione IMU);
- i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltiÂvaÂtoÂri diretti e dagli imprenditori agriÂcoli professionali di cui allâart. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla preÂviÂdenÂza agricola, comprese le soÂcieÂtĂ agricole di cui allâart. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
- ubicati nei Comuni delle isole miÂnori di cui allâallegato A della L. 448/2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietĂ colletÂtiva indivisibile e inusucaÂpibile;
- ricadenti in aree montane o di colÂlina delimitate ai sensi dellâart. 15 della L. 984/77, sulla baÂse dei criÂteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.
Dallâ1.1.2020 non sono piĂš esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (riÂcovero animali, proteÂzioÂne delle piante, magazzini, depositi, ecc.).
4.1âEsenzioni previste dai Comuni
Nellâesercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltĂ di prevedere lâesenÂzione dallâIMU in relazione alle seguenti fattispecie:
- immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per lâesercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari (art. 1 777 lett. e) della L. 160/2019);
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1
86 della L. 549/95).
4.2âESENZIONE PER GLI âIMMOBILI merceâ
Dal 2022 sono esenti i c.d. âimmobili merceâ, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dallâimpresa costruttrice alla vendita;
- finchĂŠ permanga tale destinazione;
- e non siano in ogni caso locati.
Ai fini della fruizione dellâesenzione, vi è lâobbligo del contribuente di indicare gli immobili merce nella dichiarazione IMU (da presentare, in riferimento allâanno 2022, entro il 30.6.2023).
Tale onere dichiarativo:
- prescinde dallâeventuale indicazione dei medesimi immobili merce nelle dichiarazioni presentate per il 2020 e 2021 (per fruire delle agevolazioni IMU per tali anni);
- nel caso in cui non venga assolto, non pare comportare, in assenza di specifiche previsioni normative, alcuna decadenza dallâesenzione (cosĂŹ anche la risposta n. 11 del Ministero delÂlâEÂconomia e delle finanze alla videoconferenza Telefisco del 30.1.2020).
4.3âEsenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi
Lâart. 22-bis del DL 4/2022 estende allâanno 2022 lâesenzione dallâIMU per quei fabbricati ubicati nelle zone delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012, purchĂŠ distrutti od oggetto di ordiÂnanÂze sindacali di sgomÂbero, comunque adottate enÂtro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ai sensi dellâart. 8 co. 3 del DL 74/2012.
Lâesenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilitĂ dei fabbriÂcaÂti interessati e comunque non oltre il 31.12.2022, e riguarda piĂš specificaÂtaÂmente:
- i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dallâart. 1 co. 1 del DL 74/2012 e dallâart. 67-septies del DL 83/2012;
- come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ex 2-bis co. 43 del DL 148/2017.
Inoltre, lâart. 9 co. 1-septies del DL 73/2021 estende fino al 2023 lâesenzione IMU per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21.8.2017 nellâisola di Ischia.
Tale esenzione si applica a decorrere dalla rata IMU scadente successivamente al 21.8.2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilitĂ dei fabbricati stessi e comunque fino allâanno 2023.
4.4âEsenzioni per il settorE dello spettacolo
Lâart. 78 co. 3 del DL 104/2020 stabilisce che lâIMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli imÂmoÂbili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per conÂÂcerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivitĂ ivi esercitate.
5âBASE IMPONIBILE
Anche per lâIMU in vigore dal 2020, le moÂdaÂlitĂ di determinazione della base imponibile variano in funÂzione della tipologia di bene immobile inÂteressata, e quindi, a seconda che si tratti di:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In generale, la base imponibile dellâIMU è costituita dal valore degli imÂmoÂbili.
5.1âfabbricati dotati di rendita catastale
Per i fabbricati iscritÂti in Catasto e dotati di renÂdita catastale, la base impoÂnibile per la deterÂmiÂnaÂzioÂne dellâIMU si determina:
- rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dellâanÂno di imposizione;
- moltiplicando il risultato cosĂŹ ottenuto per il relativo coefficiente molÂtiplicatore.
Per determinare lâIMU dovuta per lâanno 2022, quindi, dovrĂ essere rivaÂlutata la rendita catastale allâ1.1.2022.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
| VC | = | RC | Ă | 105 | Ă | M |
| 100 |
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
La misura dei coefficienti moltiplicatori, ai fini dellâIMU, è definita come seÂgue:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la cateÂgoÂria A/10, e nelle cateÂgoÂrie cataÂstali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie cataÂstali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la caÂteÂgoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
| Tipologie fabbricati | Determinazione base imponibile |
| Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10) Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7) |
160 Ă RC Ă 105/100 = RC Ă 168 |
| Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5) |
140 Ă RC Ă 105/100 = RC Ă 147 |
| Negozi e botteghe (C/1) | 55 Ă RC Ă 105/100 = RC Ă 57,75 |
| Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5) |
80 Ă RC Ă 105/100 = RC Ă 84 |
| Immobili a destinazione speciale (gruppo D, esÂcluÂsi D5) | 65 Ă RC Ă 105/100 = RC Ă 68,25 |
dove:
RC = rendita catastale iscritÂta in Catasto al 1° gennaio dellâanno di rifeÂriÂmento.
5.2âAree fabbricabili
Per le aree fabbricabili la base imponibile dellâIMU in vigore dallâ1.1.2020 è costituita dal âvalore veÂnale in comune commercioâ al 1° gennaio dellâanno di impoÂsiÂzione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:
- la zona territoriale di ubicazione;
- lâindice di edificabilitĂ ;
- la destinazione dâuso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratÂteÂristiche analoghe.
5.3âTerreni agricoli
La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del redÂdito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dellâanno di imposizione, rivalutato del 25% (ai senÂsi dellâart. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene cosĂŹ determinato:
| VC | = | RD | Ă | 125 | Ă | 135 |
| 100 |
dove:
VC = valore catastale
RD = reddito dominicale
5.4âRiduzioni della base imponibile
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limiÂtaÂtamente al periodo delÂlâanÂÂno durante il quale sussistono dette conÂdiÂzioni;
- le unitĂ immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), a deterÂmiÂnate condizioni.
5.5âFabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e diÂstintamente conÂtabilizzati
Unâipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita riÂguarda i fabbricati clasÂsiÂÂficabili nel gruppo catastale âDâ (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici, che nello stesÂÂso tempo risultino:
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.
Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:
- applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM;
- fino allâanno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
Ai fini del calcolo della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel gruppo âDâ, i coefficienti sono stati aggiornati, per lâanno 2022, dal DM 9.5.2022, e sono riportati nella seguente tabella.
| Coefficienti per lâanno 2022 | |
| per lâanno 2022 = 1,04 | per lâanno 2001 = 1,61 |
| per lâanno 2021 = 1,08 | per lâanno 2000 = 1,66 |
| per lâanno 2020 = 1,09 | per lâanno 1999 = 1,68 |
| per lâanno 2019 = 1,09 | per lâanno 1998 = 1,71 |
| per lâanno 2018 = 1,11 | per lâanno 1997 = 1,75 |
| per lâanno 2017 = 1,11 | per lâanno 1996 = 1,81 |
| per lâanno 2016 = 1,12 | per lâanno 1995 = 1,86 |
| per lâanno 2015 = 1,12 | per lâanno 1994 = 1,92 |
| per lâanno 2014 = 1,12 | per lâanno 1993 = 1,96 |
| per lâanno 2013 = 1,13 | per lâanno 1992 = 1,98 |
| per lâanno 2012 = 1,15 | per lâanno 1991 = 2,02 |
| per lâanno 2011 = 1,19 | per lâanno 1990 = 2,11 |
| per lâanno 2010 = 1,21 | per lâanno 1989 = 2,21 |
| per lâanno 2009 = 1,22 | per lâanno 1988 = 2,30 |
| per lâanno 2008 = 1,27 | per lâanno 1987 = 2,50 |
| per lâanno 2007 = 1,31 | per lâanno 1986 = 2,69 |
| per lâanno 2006 = 1,35 | per lâanno 1985 = 2,88 |
| per lâanno 2005 = 1,38 | per lâanno 1984 = 3,07 |
| per lâanno 2004 = 1,47 | per lâanno 1983 = 3,26 |
| per lâanno 2003 = 1,51 | per lâanno 1982 = 3,45 |
| per lâanno 2002 = 1,57 | |
6âaliquote imu
Le aliquote dellâIMU in vigore dal 2020 sono definite dai co. 748 – 757 dellâart. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.
| Disciplina IMU dal 2020 | ||
| Fattispecie di immobile |
Aliquota di base |
Margine discrezionale del Comune |
| Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% (con detrazione di 200,00 euro) |
¡      Aumento dello 0,1%;
¡      diminuzione fino allâazÂzeÂÂÂÂraÂmento. |
| Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) | 0,1% | Diminuzione fino allâazÂzeÂraÂÂÂmenÂÂÂto |
| Immobili merce | Per gli anni 2020 e 2021: 0,1% Dal 2022: esenÂzioÂne dallâIMU |
Per gli anni 2020 e 2021:
¡      aumento fino allo 0,25%; ¡      diminuzione fino allâazÂÂzeÂÂraÂmento. |
| Terreni agricoli | 0,76% | ¡      Aumento sino allâ1,06%;
¡      diminuzione fino allâazÂzeraÂÂmento. |
| Immobili produttivi del gruppo âDâ |
0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo StaÂto, la quota rimaÂnenÂte ai Comuni. |
¡      Aumento sino allâ1,06%;
¡      diminuzione fino allo 0,76%. |
| Altri immobili | 0,86% | ¡      Aumento sino allâ1,06%;
¡      diminuzione fino allâazÂzeÂraÂmento. |
In altre parole, le aliquote minime e massime deliberabili dagli enti locali sono le seguenti.
| Aliquote IMU per il 2022 | |||
| Fattispecie di immobile | Aliquota di base |
Aliquota minima | Aliquota massima |
| Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% | 0 | 0,6% |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,1% | 0 | 0,1% |
| Immobili merce | esenti | – | – |
| Terreni agricoli | 0,76% | 0 | 1,06% |
| Immobili produttivi del gruppo âDâ | 0,86% | 0,76% | 1,06% |
| Altri immobili | 0,86% | 0 | 1,06% |
6.1âImmobili locati a canone concordato – Riduzione dellâaliquota
Per gli immobili locati a canone concorÂdato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, lâimposta, determinata apÂpliÂcando lâaliquota stabilita dal Comune per gli âAlÂÂtri immobiliâ, è ridotta al 75%.
| Fattispecie di immobile | Aliquota di base |
Aliquota minima |
Aliquota massima |
| Altri immobili | 0,86% | 0 | 1,06% |
| Immobili locati a canone concorÂdato | 0,645% (75% dello 0,86%) | 0 | 0,795% (75% dellâ1,06%) |
6.2âMaggiorazione IMU a seguito dellâabolizione della TASI
Dallâanno 2020, in sostituzione dellâabrogata maggiorazione TASI, i CoÂmuÂni possono aumentare lâaliÂquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%.
Lâaumento dellâaliquota può:
- riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dellâart. 1 della L. 208/2015;
- essere deciso se per lâanno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata conÂfermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dellâart. 1 della L. 208/2015.
Dallâanno 2021, i Comuni possono soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non possono auÂmenÂtarÂÂla.
6.3âVariazioni delle aliquote
I Comuni possono diversificare tutÂte le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dellâart. 1 della legge di bilancio 2020 con riÂguardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detÂto DM non risulta essere stato ancora approvato).
7âliQUIDAZIONE DELLâIMU
Lâimposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dellâanno durante i quali si è protratto il possesso.
7.1âComputo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso
Ai fini dellâIMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per piĂš della metĂ dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computa in capo allâacquirente dellâimmobile:
- il giorno di trasferimento del possesso;
- lâintero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2022, lâintero mese di aprile (composto da 30 giorÂni) è a carico dellâacquirente.
7.2âArrotondamento allâunitĂ di euro
Ai sensi dellâart. 1 co. 166 della L. 296/2006, lâimporto da pagare deve essere arrotondato allâunitĂ di euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
7.3âimporto minimo di versamento
Il versamento dellâIMU non è dovuto se lâimporto complessivamente spettante al Comune per lâinÂtero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dallâente locale.
8âTERMINI DI VERSAMENTO
LâIMU dovuta per lâanno in corso deve essere versata in due rate:
- la prima scadente il 16 giugno, pari allâimposta dovuta per il primo semestre apÂplicando lâaliÂquoÂta e la detrazione dei 12 mesi dellâanno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dellâimposta dovuta per lâintero anno e a conÂguaÂglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dellâimposta dovuta in unâunica soÂluÂzione annuale, entro la data del 16 giugno dellâanno di imposizione.
Con riguardo allâIMU dovuta per il 2022, quindi:
- la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2022 sulla base dellâaliquota e della detrazione deliberata per il 2021;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2022, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2022.
8.1âFacoltĂ di differimento dei Comuni
La prima rata dellâIMU deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine in presenza di âsituazioni particolariâ.
LâAmministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto che tra tali âsituazioni particolariâ si annoverano le difficoltĂ economiche determinate dalla situazione emergenziale per il COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).
Tale facoltĂ può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dellâente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo âDâ.
8.2âEnti non commerciali
Gli enti non commerciali devono versare lâIMU in tre rate:
- le prime due, di importo pari al 50% dellâimposta corrisposta per lâanno precedente, devono esÂsere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
- la terza rata, a conguaglio dellâimposta complessivamente dovuta, deve essere verÂsata entro il 16 giugno dellâanno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliÂquote).
Per lâanno 2022, le prime due rate sono di importo pari al 50% dellâimposta comÂplessivamente corrisposta a titolo di IMU per lâanno 2021.
9âDETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA SCADENTE IL 16.6.2022
Per lâanno 2022, la prima rata è pari allâIMU dovuta per il primo semestre applicando lâaliquota e la detrazione dei 12 mesi dellâanno precedente.
Il versamento della rata a saldo dellâimposta dovuta per lâintero anno è eseguito, a conÂguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.
Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti imÂporÂtanti chiarimenti con riguardo alle modalitĂ di determinazione della prima rata IMU per lâanno 2020, ma che posÂsono essere estesi anche al 2022.
Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9
Il Sig. Verdi possiede un immobile, sito nel Comune di Bologna, classificato nella categoria cataÂstale A/1 con rendita 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale.
Il Comune di Bologna ha deliberato per lâanno 2021:
- aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,6%;
- detrazione per lâabitazione principale = 200,00 euro (tale detrazione è rapportata al periodo dellâanno durante il quale persiste la destinazione ad abiÂtazione principale).
Con riguardo allâanno 2021 lâIMU dovuta per lâintera annualitĂ era pari a 2.824,00 euro, deterÂmiÂnata come segue: 3.000,00 Ă 1,05 Ă 160 Ă 0,6% = 3.024,00 euro â 200,00 euÂro (detrazione).
Per lâanno 2022, quindi, il sig. Verdi entro il 16.6.2022 dovrĂ pagare per la prima rata dellâIMU 1.412,00 euro [(3.000,00 Ă 1,05 Ă 160 Ă 0,6% Ă 6/12) â 100,00 euro].
Il modello F24 dovrĂ essere compilato come di seguito indicato.
9.1âDelibere 2022 giĂ pubblicate sul sito delle Finanze
Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, se al momento del versamento dellâacÂconÂto il CoÂmune ha giĂ pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili allâanno in corso, il conÂtriÂbuente può determinare lâimposta applicando le nuove aliquote pubblicate (circ. Min. EcoÂnomia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).
Tale chiarimento, sebbene sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corÂso dellâanno 2020, sembrerebbe poter avere portata generale.
9.2â Immobile acquistato nel primo semestre 2022
Se lâimmobile è stato acquistato nel primo semestre dellâanno 2022, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dellâart. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2022 debba essere versata lâimÂposta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dellâanno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio).
In relazione al metodo di determinazione della prima rata dellâIMU, due diverse strade sono state adottate dai software di calcolo:
- la prima, aderente allâimpostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF, calcola la prima rata IMU 2022 sulla base dei mesi di possesso dellâimÂmobile nel primo semestre 2022;
- la seconda determina lâIMU dovuta per lâintero 2022 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.
Con la risposta n. 2 dellâ8.6.2021, il Min. Economia e Finanze ha affermato che la soluzione individuata dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF deve trovare applicazione anche per gli anni successivi al 2020.
Adottando tale modalitĂ di determinazione della prima rata IMU si ottiene, ad esempio, per un imÂmobile in categoria A/4 acquistato il 3.5.2022, tenuto a disposizione (quindi non abitazione prinÂcipale) nel Comune di Torino, con rendita di 500,00 euro, la prima rata cosĂŹ calcolata:
- IMU dovuta per lâintero anno 2022 = 500,00 euro Ă 1,05 Ă 160 Ă 1,06% = 890,40 euro;
- IMU dovuta per i 2 mesi di possesso nel primo semestre dellâanno 2022 = 890,40 euro Ă 2/12 = 148,40 euro (che arrotondati diventano 148,00 euro).
Il modello F24 per il versamento della prima rata deve quindi essere compilato come di seguito indicato.
Nel caso in cui si adottasse invece la modalitĂ di determinazione alternativa della prima rata IMU, si avrebbe:
- IMU dovuta per lâintero anno 2022 = 500,00 euro Ă 1,05 Ă 160 Ă 1,06% = 890,40 euro;
- IMU dovuta per gli 8 mesi di possesso nellâanno 2022 = 890,40 euro Ă 8/12 = 593,60 euro;
- IMU da versare entro il 16.6.2022 = 593,60 euro : 2 = 296,80 euro (che arrotondati diventano 297,00 euro).
10âModalitĂ di versamento
I versamenti dellâIMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24;
- lâapposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui allâart. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dellâamÂmiÂniÂstrazione digitale) e le altre modalitĂ previste dallo stesso codice (quaÂli PagoPA), con le modalitĂ che saranno stabilite da un apposito DM.
Per i soggetti residenti allâestero non sono previste ulteriori modalitĂ di versamento.
I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con moÂdalitĂ telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).
10.1âImmobili del gruppo âDâ
Per gli immobili produttivi del gruppo âDâ, lâIMU deve essere versata distinguendo:
- la quota riservata allo Stato, calcolata applicando lâaliquota dello 0,76%;
- la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.
Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del grupÂpo âDâ situati nel loro terÂritoÂrio.
10.2âCodici tributo dellâIMU
I codici tributo per il versamento dellâIMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. AgenÂzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.
GeneralitĂ degli immobili
Per il versamento dellâIMU riguardante la generalitĂ degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.
| Tipologia di versamento | Codice tributo |
| IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune | 3912 |
| IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune | 3913 |
| IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune | 3914 |
| IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune | 3916 |
| IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune | 3918 |
| IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dallâimpresa costruttrice alla vendita – Comune |
3939 |
| IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune | 3923 |
| IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune | 3924 |
In relazione al codice tributo â3939â, riferito ai âfabbricati costruiti e destinati dallâimpresa coÂstrutÂtrice alla venditaâ, ossia ai c.d. âimmobili merceâ, si ricorda che dal 2022 tali immobili sono esenti.
Immobili del gruppo âDâ
Per il versamento dellâIMU riguardante gli immobili del gruppo âDâ, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anÂche per i versamenti da effettuare dal 2020.
| Tipologia di versamento | Codice tributo |
| IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato | 3925 |
| IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune | 3930 |
IMIS della Provincia Autonoma di Trento
Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2015 n. 51 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dellâimposta immobiliare semplice (IMIS), di cui allâart. 1 della L. 30.12.2014 n. 14 della Provincia Autonoma di Trento.
| Tipologia di versamento | Codice tributo |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze |
3990 |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi | 3991 |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati | 3992 |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice per aree edificabili | 3993 |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento | 3994 |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento | 3995 |
| IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso | 3996 |
IMI della Provincia Autonoma di Bolzano
La ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2020 n. 23 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, con il modello F24, dellâimposta municipale immobiliare (IMI) di cui allâart. 1 della L. 23.4.2014 n. 3 della Provincia Autonoma di Bolzano.
| Tipologia di versamento | Codice tributo |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare su abitazione principale e relative pertinenze |
3980 |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per i fabbricati rurali strumentali | 3981 |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per le aree fabbricabili |
3982 |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli altri fabbricati |
3983 |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3984 |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – Interessi | 3985 |
| IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – Sanzioni | 3986 |
10.3âmodalitĂ di compilazione del modello f24
Per la compilazione del modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 precisa che:
- i codici tributo devono essere esposti nella sezione âIMU E ALTRI TRIBUTI LOCALIâ (ovvero indicando il codice âELâ nella colonna âSezioneâ del modello F24 Semplificato), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna âimporti a debito versatiâ;
- nel campo âcodice ente/codice comuneâ va indicato il codice catastale del Comune nel cui terÂritorio sono situati gli immobili; in relazione alla Provincia autonoma di Trento, occorre che il Comune interessato abbia aderito alla apposita Convenzione con lâAgenzia delle Entrate;
- va barrata la casella âRavv.â se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- va barrata la casella âAcc.â se il pagamento si riferisce allâacconto;
- va barrata la casella âSaldoâ se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unâunica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle âAcc.â e âSaldoâ;
- nel campo âNumero immobiliâ va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo âAnno di riferimentoâ va indicato lâanno dâimposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato âAAAAâ (es. â2022â). Nel caso in cui sia barrata la casella âRavv.â va indicato lâanno in cui lâimposta avrebbe dovuto essere versata.
