CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Crisi d’impresa, dilazione debiti tributari oltre i termini del piano

Nelle procedure da sovraindebitamento la dilazione di pagamento dei debiti tributari può eccedere la durata dell’arco temporale del piano di ristrutturazione dei debiti, che è generalmente quinquennale, a patto che la maggiore ampiezza della dilazione accresca il soddisfacimento dei crediti tributari.

È questa un’ulteriore importante precisazione contenuta nella circolare 9/E/2026 pubblicata dall’agenzia delle Entrate lo scorso 21 ottobre sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore e sul concordato minore (sugli altri principali temi trattati nella circolare si veda l’articolo «Concordato impossibile se il debito è solo tributario» pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 22 ottobre).

Il piano di risanamento è disciplinato in varie norme del Codice della crisi, ma nessuna di queste ne regola la durata e, in assenza di una previsione normativa, la legittimità dell’ampiezza della dilazione di pagamento dei debiti tributari e contributivi deve essere determinata considerando cinque fattori:

1 la rateazione dei debiti tributari iscritti a ruolo consentita dalle norme applicabili ordinariamente, cioè in assenza del ricorso – da parte del contribuente – a uno strumento di regolazione della crisi, essendo ragionevole ritenere che in quest’ultimo caso tale durata possa essere maggiore e comunque certamente non inferiore a quella ordinaria. Poiché quest’ultima può essere decennale, non si vede perché in un istituto disciplinato dal Codice della crisi dovrebbe essere inferiore;

2 la durata della rateazione di pagamento dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo nella composizione negoziata della crisi, anch’essa pari a dieci anni;

3 la durata della rateazione prevista dai principi di attestazione dei piani di risanamento statuiti dal Consiglio nazionale dei dottori ccommercialisti, secondo i quali la dilazione può essere ben superiore all’arco temporale del piano;

4 le disposizioni stabilite, circa la durata della dilazione di pagamento, dalle norme antiabusive introdotte per limitare il cram down nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, successivamente modificate dal Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 e attualmente collocate nei commi 4 e 5 dell’articolo 63 del Codice della crisi, le quali consentono, anche quando la condotta del debitore è abusiva, una dilazione sino a dieci anni;

5 il principio di convenienza della transazione fiscale per l’Erario, che rileva necessariamente anche in relazione alla durata della dilazione di pagamento. È infatti evidente che, se, come spesso accade, i debiti vengono pagati mediante i redditi generati dal debitore nel corso del tempo, il loro soddisfacimento è tanto più elevato quanto maggiore è la durata della dilazione di pagamento (seppur dovendo considerare la difficoltà di eseguire previsioni oltre un certo termine).

sole24ore del 31/10/2026

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