L’art. 14 co. 1-bis, 1-ter e 1-quater del DL 200/2025 convertito proroga gli incentivi all’occupazione previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del DL 60/2024, ovverosia:
- il c.d.“bonus giovani”;
- il c.d.“bonus ZES”;
- il c.d.“bonus donne”.
3.1 “bonus giovani”
Il “bonus giovani” di cui all’art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato (o per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) di giovani con meno di 35 anni di età mai stati occupati a tempo indeterminato.
Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.
Inoltre, si prevede l’estensione alle Regioni Marche e Umbria, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025, dell’importo massimo dell’esonero di 650,00 euro su base mensile.
3.2 “bonus donne”
Il “bonus donne” di cui all’art. 23 del DL 60/2024 viene prorogato fino al 31.12.2026. Esso consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
3.3 “bonus zes”
Il “bonus ZES” di cui all’art. 24 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con più di 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.
fonte eutekne
