1 premessa
Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.
Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
2 Finalità del RENTRI
Le principali finalità del RENTRI consistono:
- nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
3 fir cartaceo fino al 15.9.2026
In materia di tracciabilità dei rifiuti, l’art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Mille-proroghe”) ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.
Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023) che, fino al 15.9.2026, possono emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).
Pertanto, fino al 15.9.2026:
- il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
- non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.
Giova ricordare che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. Ciò significa che:
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.
4 Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) digitale – obbligatorietà dal 16.9.2026
In seguito alla proroga prevista dal citato art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200, tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all’art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59, a decorrere dal 16.9.2026.
Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un’apposita applicazione del RENTRI (“RENTRI FIR Digitale”).
Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android versione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.
5 Mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR – sanzioni applicabili
A decorrere dal 16.9.2026, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR (art. 258 co. 10-bis del DLgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”).
In particolare:
- salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi;
- per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.
fonte Eutekne
