1 premessa
L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.
2 benefici
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 Sanzioni per violazioni del codice della strada
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 sanzioni non tributarie/contributive
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.
2.3 esclusioni
Alcune fattispecie sono escluse nella rottamazione:
- risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
2.4 precedenti rottamazioni dei ruoli e “saldo e stralcio”
I debitori che avevano presentato domanda per le precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti possono avvalersi della rottamazione della L. 197/2022, anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare possono ometterne il pagamento onde presentare domanda di rottamazione entro il 30.4.2023. Ciò riguarda in particolare le rate scadenti a febbraio 2023.
3 procedura
La procedura caratterizzante la rottamazione dei ruoli è alquanto semplice e, nella maggioranza delle ipotesi, non presenta criticità.
Essa inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della riscossione.
La rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l’esatto ammontare e nei termini previsti.
3.1 domanda
La domanda va presentata dal contribuente mediante l’applicazione informatica predisposta dall’Agente della riscossione.
Il termine decadenziale per la domanda scade il 30.4.2023.
3.2 liquidazione degli importi
La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della riscossione.
Il termine per comunicare la liquidazione scade il 30.6.2023.
Sempre entro il 30.6.2023 va notificato l’eventuale diniego di definizione.
3.3 versamenti
Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.
Il pagamento può avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione degli importi, quindi ad esempio mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati oppure presso gli uffici dell’Agente della riscossione.
4 domanda
La domanda va presentata dal debitore entro il 30.4.2023, termine decadenziale.
Occorre imprescindibilmente utilizzare l’applicativo telematico messo a disposizione dall’Agente della riscossione sul proprio sito.
Non è possibile trasmettere il modello su PDF scansionato agli indirizzi di posta (semplice o certificata) dell’Agente della riscossione. Questa modalità è riservata ai debitori soggetti alla procedura di sovraindebitamento.
Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 18) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
Il contribuente può:
- decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;
- rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;
- integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.
4.1 trasmissione
La trasmissione della domanda avviene utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agente della riscossione sul proprio sito.
Anche i contribuenti che non sono in possesso della c.d. “identità digitale” (coloro i quali non hanno, ad esempio, la CIE o lo SPID) possono utilizzarlo.
Terminata la compilazione viene generata una ricevuta di presentazione.
4.2 compilazione
La compilazione non presenta particolari problemi.
Oltre alle generalità del debitore, bisogna indicare una domiciliazione (indirizzo, casella di posta elettronica certificata) presso il quale verrà comunicata la liquidazione degli importi.
Occorre poi indicare i carichi che si intendono rottamare, quindi:
- il numero di cartella di pagamento (o il numero di ruolo se si vuole rottamare uno o più ruoli contenuti nella stessa cartella di pagamento);
- il numero dell’avviso di addebito INPS;
- il numero di identificazione interna contenuto nella nota di presa in carico degli importi, in caso di accertamenti esecutivi.
4.3 effetti
Con la presentazione della domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell’Erario.
Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti). Rimangono i fermi e le ipoteche in essere.
Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti.
Inoltre, può essere rilasciato il DURC.
4.4 dilazioni dei ruoli
Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.
Il 31.7.2023 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.
Solo se l’Agente della riscossione nega la rottamazione è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi.
5 decadenza
La rottamazione si perfeziona con l’esatto e tempestivo pagamento delle somme oppure di tutte le rate.
Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.
Riemerge quindi il debito a titolo di sanzioni amministrative, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggi di riscossione.
È possibile presentare domanda di dilazione del debito residuo, secondo le regole ordinarie.