Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2024

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2024

1 PREMESSA
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
• verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
• esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

2 APPLICAZIONE DEGLI ISA
L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata
dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:
• costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello
REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
• viene compilata mediante uno specifico software (“Il tuo ISA 2024”).
Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche
dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2.1 MODELLI ISA
Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo
che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un
indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa
per il periodo d’imposta una causa di esclusione.

Contenuto del modello
I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:
• i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B
sui locali ove l’attività è svolta);
• nonché i dati contabili (quadri F e H).
Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all’altro in
relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.
Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare
anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
Concordato preventivo biennale
Per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la proposta di reddito nel
concordato preventivo biennale viene formulata all’interno del quadro P (o modello CPB 2024-2025)
dei modelli ISA 2024.
Il prospetto è presentato:
• congiuntamente al modello ISA;
• solo se il contribuente, avendone i requisiti, intende aderire al concordato preventivo biennale
per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Il quadro P è diviso a sua volta in quattro sezioni dedicate:
• alla dichiarazione del possesso dei requisiti necessari all’accesso al concordato preventivo
biennale 2024 e 2025;
• all’indicazione dei dati richiesti ai fini dell’elaborazione della proposta;
• agli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente
al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP;
• all’accettazione della proposta da parte del contribuente.

2.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia
delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.
Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese
per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.
Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Alcune di
esse possono essere modificate e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.
Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati
Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) reperiscono
il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA e per la formulazione della proposta
di reddito nel concordato preventivo biennale dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo
particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal contribuente assistito.

2.3 SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI ISA
Il software per l’applicazione degli ISA è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e segnala il livello
di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indicare
l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate,
attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti.
Analogamente all’anno scorso, le condizioni economiche che hanno caratterizzato il 2023 hanno
determinato l’introduzione di correttivi al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di
anomalia che operano mediante il software applicativo.
Concordato preventivo biennale
Quest’anno il software “Il tuo ISA” sarà implementato con le necessarie funzioni per il calcolo del
reddito concordato. La versione del programma in grado di calcolare gli ISA e la proposta di concordato
preventivo biennale sarà rilasciata entro il prossimo 15.6.2024.

2.4 INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI
Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare
il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:
• rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
• determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.
La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione
che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il
termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati,
soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024), i termini di
versamento scadono quindi:
• l’1.7.2024 (in quanto il 30.6 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
• oppure il 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.
Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione
del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione
dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:
• risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
• che scadono il 30.6.2024;
• in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27
del DL 98/2011).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.

2.5 PROFILI SANZIONATORI
Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile
una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente
le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei
dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio,
ad accertamento induttivo.

3 REGIME PREMIALE
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici
riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. 205127).
Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello
ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019 § 4,
16/2020 § 8.1 e 6/2021 § 1.1).

Concordato preventivo biennale
I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro
P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affidabilità
fiscale.
Sospensione dell’atto impugnato
Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 co. 5 del DLgs. 31.12.92
n. 546 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari
almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione
dell’atto impugnato.

4 UTILIZZO DEL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IN SEDE DI ACCERTAMENTO
Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni
presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche
strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di
affidabilità minore o uguale a 6 (provv. 10.5.2019 n. 126200)

I commenti sono chiusi