Fondo perduto art. 1

Fondo perduto art. 1

consulenza contrattuale

FONDO PERDUTO   ART. 1   DL 41/2021

 

Come ormai sappiamo tutti l’ art.1 dl 41/2021 regolamenta il contributo a fondo perduto, vediamo in sintesi alcuni punti salienti

 

Chi può ottenere il bonus?

Le aziende devono rispondere a questi due  requisiti:

  • Nel 2019 i ricavi o compensi: non devono superare i 10 milioni di euro,
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

 

Chi sono i beneficiari

I beneficiari sono:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019)
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
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Quanto spetta di  contributo ?

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale:

  • 60% se ricavi 2019 fino a € 100mila
  • 50% se ricavi 2019 superiori a € 100mila e fino a € 400mila
  • 40% se ricavi 2019 superiori a € 400mila e fino a € 1 Mln
  • 30% se ricavi 2019 superiori a € 1 Mln e fino a € 5 Mln
  • 20% se ricavi 2019 superiori a € 5 Mln e fino a € 10 Mln

 

Abbiamo importi minimi e massimi ?

Si, e sono:

Importo minimo:​​​ 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Importo massimo: 150.000 €.
Esistono Categorie escluse?

Si , sono esclusi  dal bonus i soggetti:

  • la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021),
  • che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021),
  • gli enti pubblici (art. 74 del TUIR),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

 

Se sei interessato e vuoi saperne di più, non esitare a contattarci .

 

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