CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

2020-04-11 11:43:55

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’art. 64 del DL 18/2020

Con lo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ha introdotto un nuovo credito d’imposta sulle spese di sanificazione sostenute nel 2020.  L’agevolazione sembra collegata al protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda. In particolare, secondo il citato protocollo, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,  schermi touch,  mouse, c on adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circ. Min. Salute 22.2.2020 n. 54436 , nonché alla ventilazione dei locali.  Disposizioni attuative Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro il 16.4.2020         (30 giorni dalla data 4 per effetto del nuovo DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.4.2020, l’agevolazione sarà estesa anche alle spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e occhiali (comunicato stampa Consiglio dei Ministri 6.4.2020 n. 39).

La circ. 5443/2020 prevede, per gli ambienti non sanitari (quindi, ad esempio, per quelli aziendali), che, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia o di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutri; durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Viene inoltre disposto che siano pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (quali muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari).

Credito d’imposta

– Bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro beneficiari soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro fino a 20.000,00 euro misura definite in un DM di prossima emanazione modalità di riconoscimento e utilizzo, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. L’agevolazione potrebbe, quindi, non essere di natura automatica , essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni.

1.Titolari di reddito d’impresa

In attesa delle disposizioni attuative, sembrerebbero poter accedere all’agevolazione tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico o dal regime contabile adottato.

2. Professionisti

L’agevolazione dovrebbe spettare anche a :

  • persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 co. 1 del TUIR;
  • associazioni professionali senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche. Dovrebbero poter fruire dell’agevolazione anche le società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della L. 183/2011.

AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione spetta limitatamente al periodo d’imposta 2020, avendo quindi natura temporanea. Visto l’ambito temporale, dovrebbero essere agevolabili tutte le spese sostenute nel 2020. Al fine di individuare il momento di sostenimento dei costi, dovrebbero valere le regole della competenza ex art. 109 del TUIR , ma sul punto si attendono le indicazioni del decreto attuativo.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Sono agevolabili le “spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate”. Considerando le modalità di accesso previste in passato per le agevolazioni fiscali, il summenzionato decreto potrebbe, per ipotesi, prevedere la fissazione di un “click day” per accedere alle risorse, con una procedura quindi che consente di beneficiare dell’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, oppure disporre la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione sulla base delle quali poi sarà determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati Ancorché con riferimento ai super-ammortamenti. Anche in base a quanto previsto in relazione a precedenti disposizioni agevolative. In attesa delle disposizioni attuative, che definiranno nel dettaglio anche le spese agevolabili, in linea generale per attività di “sanificazione” si intendono quelle che riguardano “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% delle suddette spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

La norma agevolativa non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, ma, presumibilmente, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Sul punto si attendono le indicazioni del decreto attuativo.

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