Terzo settore – seconda parte

Terzo settore – seconda parte

PER ODV E APS MIGRAZIONE «QUASI» AUTOMATICA NEL TERZO SETTORE
Per gli altri enti è invece necessaria una valutazione più approfondita
Mercoledì 9 maggio 2018
Alla luce del documento di CNDCEC e FNC del 18 aprile 2018, che ha analizzato il “regime transitorio” collegato all’entrata in vigore della riforma del Terzo settore, alcune ulteriori considerazioni possono essere svolte con riferimento alle valutazioni che gli enti dovranno compiere ai fini dell’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Una volta appurato il fatto che tutte le modifiche e abrogazioni normative di carattere fiscale entreranno in vigore dal periodo
di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea rilascerà la propria autorizzazione e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (art. 104, comma 2 del DLgs. 117/2017), il documento si è soffermato sull’opportunità di compiere una serie di valutazioni da parte degli enti coinvolti circa il passaggio o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Si parte, necessariamente, dal fatto che il RUNTS è composto da 7 sezioni (art. 46), con le quali sono individuate ben precise tipologie di enti (c.d. “tipizzati”) e una residuale (“altri enti di carattere privato, diversi dalle società”).
Tra gli enti “tipizzati”, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) già iscritte nei rispettivi registri (ex L. 266/91 e 383/2000) “migreranno” in maniera automatica verso il RUNTS, tranne il caso in cui l’ente sia carente di qualche requisito e non voglia porvi rimedio (art. 54 del CTS).
Questi enti, quindi, parrebbero avere meno fattori da valutare, considerando che hanno già una buona dotazione su cui poter contare, non ultimo il fatto che sono anche destinatari di uno specifico regime fiscale di favore, recato dall’art. 86 del CTS, che prevede una forfettizzazione del reddito d’impresa pari – rispettivamente – all’1% e al 3% dei proventi commerciali, pur se con un limite massimo di questi stabiliti in 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Va comunque considerato il fatto che, per effetto dell’art. 35 del CTS, le APS godranno di una notevole decommercializzazione soltanto se l’attività realizzata verso gli associati sia svolta avvalendosi in maniera prevalente dell’opera di volontariato dei propri associati.
Ad avviso di chi scrive, c’è infatti il rischio che, se si utilizzerà personale esterno per realizzare attività specifiche a fronte delle quali si percepiranno corrispettivi specifici da parte degli associati che vi parteciperanno, tali corrispettivi, in questo caso, non potranno godere della decommercializzazione, così come invece è disposta dall’art. 85, comma 1 del CTS. Di conseguenza, tali enti dovranno valutare – nel passaggio al RUNTS – la necessità di strutturarsi in maniera adeguata per poter godere della predetta agevolazione.
Quanto sopra vale anche per le ODV, per effetto del combinato disposto degli artt. 34 e 84 del CTS.
Di certo, a parte i casi delle ODV e APS, la generalità degli attuali enti non commerciali e futuri enti del Terzo settore dovrà compiere un’attenta analisi di tipo giuridico/economico/fiscale, ossia un esame di plurimi fattori che, combinati tra loro, possano offrire un ventaglio di possibilità per operare la migliore scelta sulla tipologia di ente in cui costituirsi o continuare (o anche trasformarsi) per la successiva iscrizione in una delle sette sezioni del RUNTS.
Gli enti già esistenti, provenendo da storie pluriennali, avranno necessità di compiere un’analisi sia restrospettiva che in proiezione verso il futuro, magari all’interno di cornici stabilite da limiti di proventi (vedi le APS) o l’assenza di tetti massimi, come nella differenza che si coglie tra l’attuale art. 145 del TUIR e l’art. 80 del CTS, privo di limite massimo di proventi per la forfettizzazione del reddito d’impresa.
Anche l’utilizzo di beni pubblici (mobili o immobili) potrà fare la differenza, visto che gli enti pubblici territoriali, nelle loro attività, saranno chiamati a dare priorità agli enti del Terzo settore (e, tra questi, prima a quelli di carattere non commerciale), con esclusione di quelli che per legge o per scelta non saranno iscritti nel RUNTS (art. 70 CTS).
Vi è, poi, il caso delle ONLUS, le quali, per effetto dell’abrogazione degli artt. 10-29 del DLgs. 460/97 e art. 150 del TUIR, perderanno tale qualifica fiscale. Tali soggetti, come evidenziato dal documento FNC, se non si iscriveranno al RUNTS avranno l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale in quanto si verificherà una causa di scioglimento dell’ente; tale fattispecie non si verifica soltanto in caso di iscrizione al RUNTS (art. 101 comma 8 del CTS).
In tal caso, la ex ONLUS dovrà decidere soltanto la natura giuridica con cui iscriversi, anche eventualmente sotto forma di impresa sociale. La decisione, in tale ultimo caso, dipenderà dal fatto se la ONLUS potrà qualificarsi come ente del Terzo settore commerciale o non commerciale.
PRIMO VIA LIBERA AI CORRETTIVI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare anche le modifiche in materia di impresa sociale
/ REDAZIONE
Giovedì 22 marzo 2018
Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due DLgs. contenenti norme integrative e correttive in materia di riforma del Terzo settore.
I due provvedimenti intervengono sui DLgs. 112/2017 e 117/2017, che hanno rivisto, rispettivamente, la disciplina dell’impresa sociale e il Codice del Terzo settore.
Si ricorda che, con la nuova disciplina, l’impresa sociale viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore e rappresenta non un distinto ente giuridico, bensì una qualifica che tutti i tipi di enti giuridici privati possono acquisire se presentano determinati requisiti. Le norme del Codice del Terzo settore sono applicabili all’impresa sociale perché compatibili con le misure del DLgs. 112/2017 (si veda “Per la qualifica di impresa sociale è determinante il tipo di attività” del 24 luglio 2017).
Il decreto correttivo – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – contiene interventi riguardanti l’utilizzazione di lavoratori molto svantaggiati e volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.
Sul fronte fiscale, il provvedimento prevede la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, l’imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche se ciò avviene sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
Si introducono poi modifiche alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del DLgs. 112/2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.
Tra le altre misure, il provvedimento prevede: un limite temporale per il computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale; una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa; limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, perché la loro azione dev’essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Per quanto riguarda, invece, il Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), sono emersi dubbi tra gli operatori e criticità, che hanno portato a proporre una serie di modifiche, come avvenuto nei giorni scorsi, quando il CNDCEC ha presentato alcune proposte di emendamenti al fine di rendere il sistema più coordinato e uniforme (si veda “Regime della legge 398/91 anche a enti sportivi dilettantistici del Terzo settore” del 17 marzo 2018).
Il decreto correttivo – spiega il Governo – apporta alcune modifiche per un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.
Tra le misure di carattere fiscale, figurano correzioni e integrazioni sulla definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli enti filantropici.
Diversi sono gli altri ambiti della disciplina su cui interviene il nuovo testo, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dagli enti del Terzo settore; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Obbligo di revisione legale solo per gli ETS di maggiori dimensioni
In particolare si integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore e si precisa che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente può affidare la revisione, quando è obbligatoria, all’organo di controllo interno, a patto che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Ancora, il decreto dispone che le organizzazioni di volontariato di secondo livello debbano avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale e aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, per garantire una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.

I commenti sono chiusi