terzo settore – prima parte

terzo settore – prima parte

TERZO SETTORE

Il c.d. “Terzo settore” identifica una parte degli enti non profit che sono regolati in modo specifico dal DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dalle disposizioni dallo stesso richiamate.
Il Codice è entrato in vigore il 3.8.2017, sebbene numerose disposizioni non siano immediatamente applicabili necessitando di provvedimenti attuativi; in dipendenza di ciò è fissata una decorrenza scaglionata per alcune disposizioni, specie per quelle di natura fiscale.
Ambito soggettivo
La tabella seguente riepiloga gli enti che possono entrate a far parte del Terzo settore e quelli esclusi (art. 4 del DLgs. 117/2017).
Enti inclusi Enti esclusi
organizzazioni di volontariato – ODV
amministrazioni pubbliche
associazioni di promozione sociale – APS
formazioni e associazioni politiche
enti filantropici sindacati
imprese sociali, incluse cooperative sociali
associazioni professionali
associazioni, riconosciute o non riconosciute associazioni di rappresentanza di
categorie economiche
fondazioni associazioni di datori di lavoro
società di mutuo soccorso
enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai predetti enti
reti associative fondazioni bancarie
altri enti di carattere privato diversi dalle società –
enti religiosi civilmente riconosciuti per le attività di interesse generale svolte –
Ambito oggettivo
Per rientrare nel Terzo settore, i predetti enti devono essere:
• costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
• iscritti nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, RUNTS).
Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
Il patrimonio degli enti del Terzo settore (di seguito, ETS) dev’essere destinato allo svolgimento dell’attività statutaria. Salvo quanto previsto per le imprese sociali, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.
In caso di scioglimento dell’ente il patrimonio è devoluto ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Attività di interesse generale
Gli ETS (diversi dalle imprese sociali) esercitano in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale:
• interventi e servizi sociali e interventi, servizi e prestazioni per l’assistenza delle persone handicappate o con disabilità grave prive del sostegno familiare;
• interventi e prestazioni sanitarie;
• prestazioni socio-sanitarie;
• educazione, istruzione e formazione professionale , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
• radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• servizi strumentali a ETS resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
• cooperazione allo sviluppo;
• attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone molto svantaggiate indicate nell’art. 2 co. 4 del DLgs. 112/2017;
• alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• agricoltura sociale;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
• cura di procedure di adozione internazionale;
• protezione civile;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Attività diverse
Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che:
• l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
• tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, sulla base di criteri e limiti che saranno definiti con un prossimo DM.
Registro unico nazionale del Terzo settore
Il RUNTS è:
• istituito presso il Ministero del Lavoro e articolato territorialmente presso Regioni e Provincie autonome;
• si compone delle seguenti sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore.
Iscrizione
L’iscrizione al RUNTS, obbligatoria per gli ETS, avviene, di regola, su iniziativa dal rappresentante legale dell’ente.
Limitatamente a ODV e APS esistenti fino al giorno precedente l’operatività del RUNTS e iscritte nei registri speciali, è prevista una procedura di iscrizione agevolata che avviene mediante la trasmissione, da parte degli enti pubblici territoriali tenutari dei predetti registri, dei dati in loro possesso agli uffici territoriali del RUNTS (art. 54 del DLgs. 117/2017). Le modalità di trasmissione dei dati saranno definite con il DM istitutivo del RUNTS.
Contenuto e depositi degli atti
Nel RUNTS devono risultare determinate informazioni relative all’ETS, nonchè essere depositati gli atti relativi all’ente (es. atto costitutivo e statuto e ogni loro modifica, deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione e le generalità dei liquidatori, rendiconti e bilanci).
Tali atti sono opponibili ai terzi solo a seguito della loro pubblicazione nel RUNTS, a meno che l’ente provi che i terzi ne fossero già a conoscenza (art. 52 co. 1 del DLgs. 117/2017).
Disposizioni attuative
Il RUNTS sarà istituito con decreto del Ministero del Lavoro da adottare entro un anno dall’entrata in vigore del DLgs. 117/2017; entro i successi 180 giorni, le Regioni e le Provincie autonome definiranno i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS e renderanno operativo il RUNTS entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
Disciplina transitoria
Fino all’operatività del RUNTS:
• continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri delle ONLUS, delle ODV, delle APS e delle imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del DLgs. 117/2017 entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore (le modifiche agli statuti possono essere disposte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria);
• il requisito dell’iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101co. 2 e 3 del DLgs. 117/2017).
Enti esclusi dal Terzo settore
Gli enti che non entrano a far parte del Terzo settore applicano la normativa civilistica e fiscale ordinariamente prevista per gli altri enti non commerciali in generale.

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