STOP SLLA TREGUA ESTIVA PER GLI AVVISI BONARI

STOP SLLA TREGUA ESTIVA PER GLI AVVISI BONARI

Da oggi riparte la conta dei termini per gli avvisi bonari, la tregua estiva è finita.

I 30 giorni concessi ai contribuenti destinatari di avvisi bonari sono rimasti congelati a partire dal 1 agosto. Concluso il periodo feriale , è tempo di prendere in mano il calendario e cominciare a calcolare entro quando mettersi in regola.

Tra gli adempimenti congelati nel periodo delle ferie estive rientrano anche gli avvisi bonari che, secondo quanto indicato dal comma 17, articolo 7 quater del decreto legge n. 193/2016 sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

La sospensione riguarda nello specifico i 30 giorni di tempo concessi per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Si ricorda che in caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento passa da 30 a 90 giorni.

Il conteggio del tempo a disposizione è rimasto sospeso dallo scorso 1° agosto, sia per gli avvisi bonari già trasmessi prima della pausa estiva che per quelli inviati nel corso di tale periodo.

Facciamo quindi alcuni esempi per capire come funziona la sospensione estiva e quali le conseguenze in termini di versamento delle somme indicate negli avvisi bonari, qualora effettivamente dovute.

Prendiamo il caso di un avviso trasmesso il 15 luglio, il cui calcolo dei 30 giorni di tempo è quindi partito prima dello stop feriale. Per determinare entro quando versare le somme indicate dall’Agenzia delle Entrate bisogna quindi considerare i giorni trascorsi fino alla fine del mese di luglio, per poi riprendere il calcolo dal 4 settembre.

Considerando la tregua estiva quindi, il contribuente potrà pagare l’importo indicato entro il termine del 17 settembre.

Il conteggio dei giorni a disposizione parte invece dal 4 settembre per gli avvisi bonari trasmessi dal 1° agosto e fino allo stop della sospensione feriale.

Termini, sanzioni e come mettersi in regola

Gli avvisi bonari, si ricorda, sono uno dei primi step previsti in materia di controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, e puntano a favorire la regolarizzazione delle omissioni mediante una sanzione ridotta.

Nella tabella riepilogativa di seguito riportata il focus delle regole previste:

Tipo di comunicazione Termine Sanzione Pagamento
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10 per cento della maggiore imposta Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
– il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
– il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione 20 per cento della maggiore imposta

Sono 30 i giorni a disposizione anche qualora il contribuente riscontri errori nell’avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate.

In tal caso è possibile richiedere assistenza tramite il canale Civis, tramite il call center o presso gli uffici. In ogni caso, decorso il tempo a disposizione viene meno il beneficio della riduzione della sanzione, che viene quindi riconteggiata e applicata nella misura piena pari al 30 per cento delle somme contestate.

 

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