Redditi PF, come compilare il Quadro RR

Redditi PF, come compilare il Quadro RR

INPS NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Molti ignorano l’esistenza del conguaglio dei contributi inps , lo so è ineccepibile ma mi capita spesso di parlare con commercianti, artigiani , ……..e sentirli sicurissimi che con il pagamento trimestrale dei contributi fissi , aggiungo sul minimale, loro sono perfettamente in regola e nulla altro devono.

Qui di sotto riporto un pò di regole sull’inps nelle dichiarazioni dei redditi, precisamente le regole del quadro RR, non interesseranno a molti, ma avere un idea di cosa dobbiamo pagare da imprenditori, penso sia ABC di fare impresa.

Sostengo da tempo che in Italia molti imprenditori sono molto improvvisati,  e che la loro ignoranza in materia danneggia spesso il nostro tessuto economico, per questo ho intenzione di sviluppare corsi e/o video al fine di formare cosa uno deve fare,, cosa sono le varie sigle: irpef-res-irap-inps-inail ……  cosa ,deve pagare un imprenditore, ecc…..

Acconto 2023 con le nuove aliquote e soglie

Il quadro RR del modello Redditi PF va compilato per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps e va compilato:- dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti (iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti);- dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.Con la circolare Inps 7 giugno 2023, n. 52 sono stati forniti chiarimenti in relazione alla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2023 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Quadro RR

Dal punto di vista oggettivo, il quadro RR del modello Redditi PF va compilato per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps .

Dal punto di vista soggettivo, esso va compilato:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti (iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti);
  • dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 .

Nel prosieguo ci soffermeremo sulle modalità di compilazione della sezione I del quadro RR, destinato ai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti .

Segnaliamo che con la circolare Inps 7 giugno 2023, n. 52 sono stati forniti chiarimenti in relazione alla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2023 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Artigiani e commercianti: aspetti generali

Gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti compilano – oltre che per la propria posizione assicurativa anche per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa individuale (familiari collaboratori) – la sezione I del quadro RR (articolo 10, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241) .

Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla Gestione commercianti alla Gestione artigiani o viceversa , oppure, pur permanendo l’obbligo di versamento nella stessa Gestione, venga attribuito dall’Inps un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia , devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola Gestione o al singolo codice azienda.

Le regole di calcolo della contribuzione dovuta sono indicate nella tavola che segue.

Determinazione dei contributi dovuti
Base imponibile Totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2022 (si veda oltre per i redditi di Srl).

Nel caso in cui il titolare dell’impresa abbia adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – cd. regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 6 luglio 2011, n. 98 – o il regime forfettario (di cui all’articolo 1, commi 54-89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, il reddito prodotto nell’ambito di tali regimi concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I soci di cooperativa artigiana iscritti alla Gestione IVS devono riportare, oltre gli eventuali altri redditi d’impresa, quanto dichiarato nella sezione I del quadro RC ai righi RC1, RC2 e RC3, colonna 3 se indicato nella colonna 4 dello stesso rigo il codice 3 (circolare Inps 17

febbraio 2021, n. 29, paragrafo 3)

Redditi d’impresa da considerare Si considerano non solo il reddito dell’attività esercitata con carattere di abitualità e prevalenza che ha dato luogo all’iscrizione alla Gestione previdenziale, ma anche su tutti gli altri redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef dal contribuente nell’anno considerato  , tra cui i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello Redditi PF (articolo 3-bis, Dl 19 settembre 1992, n. 384 e circolare Inps 21 giugno 2021, n. 88, paragrafo 2.1)
Soci di Srl iscritti alla Gestione IVS In un primo momento l’Inps ha ritenuto che nel reddito d’impresa da assoggettare a contribuzione rientrasse anche il reddito prodotto dalla Srl (dichiarato dalla società ai fini fiscali) corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del socio, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dalla effettiva distribuzione degli utili stessi (circolare Inps 9 ottobre 1998, n. 215) .

Successivamente l’Inps ha ritenuto che il reddito delle Srl (commerciali

o artigiane) è da assoggettare a contribuzione solo laddove il socio presti, in modo abituale e prevalente, l’attività lavorativa determinante l’obbligo di iscrizione alla relativa Gestione previdenziale (circolare Inps 10 giugno 2021, n. 84 e circolare Inps 21 giugno 2021, n. 88,

paragrafo 2.1)

Impatriati Nel caso in cui nei quadri RF e RG sia stata barrata la casella «Impatriati -art. 16 D. Lgs. 147/2015», la base imponibile contributiva «è la stessa individuata ai fini Irpef».
Iscrizione per periodi inferiori all’anno Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, legge 233/1990, in caso di assicurazione per periodi inferiori all’anno solare, i contributi IVS devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro (cd. mensilizzazione della contribuzione). Secondo la circolare Inps 12 giugno 2003, n. 102, paragrafo 3, «il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi dev’essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla Gestione previdenziale».

Ne deriva che, qualora nella base imponibile per il calcolo dei contributi IVS vi siano redditi di società prodotti per l’intero anno e l’assicurato, nel corso dell’anno, si trasformi da socio prestatore d’opera in mero socio di capitali (ovvero, per parte dell’anno, non sia iscrivibile alla Gestione commercianti o artigiani per mancanza dei requisiti

dell’abitualità o della prevalenza; cfr. il punto precedente), i suddetti redditi devono essere divisi per 12 e moltiplicati per i mesi di effettivo esercizio dell’attività.

Quanto ai valori massimo e minimo di reddito imponibile (si vedano i punti successivi) cui avere riguardo nelle ipotesi di attività che non coprano l’intero anno, sia per la Gestione degli artigiani che per quella dei commercianti:

–  in ogni caso, dev’essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito rapportato ai mesi di attività;

–  per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 anche il massimale di reddito su cui sono calcolati i contributi dev’essere rapportato a mese. Non è, invece, frazionabile in ragione mensile e, quindi, non può essere rapportato ai mesi di attività, il reddito massimale annuo previsto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 (articolo 2, comma 18, legge 335/1995)

Reddito minimo 2022  Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 16.243 (reddito minimale).

I contributi dovuti sul reddito minimale sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale (articolo 2, comma 2, legge 233/1990 e articolo 18, comma 2, Dlgs 241/1997).

Relativamente al 2022, le 4 rate avrebbero dovuto essere versate – rispettivamente – alle seguenti scadenze (circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22, paragrafo 9:

–  16 maggio 2022;

–  22 agosto 2022;

–  16 novembre 2022;

–  16 febbraio 2023

Massimale di reddito 2021  Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di

80.465 euro (reddito imponibile massimo) ovvero è pari a 105.014 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Sulla base del reddito eccedente il minimale si versano:

–  il saldo per il 2022 (applicando le aliquote contributive previste per l’annualità, scomputando i contributi versati a titolo di acconto e al netto di quanto versato nel limite del minimale);

–  gli acconti 2023, versati in due rate di pari importo alle medesime scadenze previste per gli acconti Irpef relativi allo stesso anno d’imposta (articolo 3-bis, Dl 19 settembre 1992, n. 384). L’acconto dei contributi sul reddito eccedente il minimale è determinato applicando le aliquote e il minimale e massimale reddituali previsti per l’anno di riferimento (2023) al reddito d’impresa conseguito l’anno precedente

(2022).

Agli iscritti all’IVS artigiani e commercianti è riconosciuta la possibilità di autoriduzione dell’acconto (circolare Inps 10 giugno 1994, n. 182, paragrafo 1), nel caso in cui il soggetto preveda di conseguire, per una determinata annualità (es. il 2023), un reddito d’impresa da assoggettare a contribuzione inferiore a quello da prendere a base per il calcolo dell’acconto (ossia il reddito d’impresa relativo all’anno precedente a quello di riferimento; es. il 2022).

Quanto ai termini di versamento, l’articolo 18, comma 4, Dlgs 241/1997 e l’articolo 3-bis, comma 3-bis, Dl 384/1992 prevedono che i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi si applicano anche ai versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale liquidati nella dichiarazione dei

redditi

Aliquote  Per la Gestione artigiani:

–  24% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra 16.243 euro e

48.279 euro;

–  25% per i redditi superiori a 48.279 euro fino al massimale di 80.465 euro o fino al massimale di 105.014 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Per i coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni d’età, le suddette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 22,80% e al 23,80%.

Per la Gestione commercianti:

–  24,48% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra 16.243 euro e

48.279 euro;

–  25,48% per i redditi superiori a 48.279 euro fino al massimale di

80.465 euro o fino al massimale di 105.014 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Per i coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni d’età, le suddette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 23,28% e al 24,28%

(1) In particolare, per la determinazione della base imponibile occorre far riferimento nel modello Redditi PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM. I righi da prendere a riferimento sono riportati nella tabella seguente.
Indicazione nei Quadri RF, RG, RH e LM
Quadro Righi di riferimento e precisazioni
Quadro RF Rigo RF63 (Reddito o perdita), al netto dei righi RF98 (Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) e RF100, col. 1 + col. 2 (Perdite d’impresa dei periodi d’imposta precedenti)
Quadro RG Rigo RG31 [Reddito d’impresa (o perdita)], al netto dei righi RG33 (Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) e RG35, col. 1 + col. 2 (Perdite d’impresa dei periodi d’imposta precedenti)
Quadro RH Somma algebrica dei seguenti righi: col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice “1” e “5” indicato in col. 2 e col. 4 dei righi da RH5 a RH6, al netto dell’importo del rigo RH12 col. 1 e col. 2 (Perdite d’impresa degli esercizi precedenti)
Quadro LM Regime di vantaggio differenza tra i righi LM6 (Reddito lordo o perdita) e LM9, col. 3 (Perdite pregresse)
Regime forfetario differenza tra i righi LM34, col. 1 (Reddito lordo) e LM37, col. 1 (Perdite pregresse)
Quadro RC I soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai sensi dell’articolo 1, comma 114, legge 208/2015, considerano anche il reddito dichiarato in colonna 3 dei righi RC1-RC3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di indicazione del codice “3” – “Soci cooperative artigiani” nella colonna 4

Come detto, i soci di cooperative artigiane che – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge 3 aprile 2001, n. 142 – instaurano un rapporto di lavoro autonomo dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione IVS artigiani compilano il quadro RR ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, ancorché il reddito si qualifichi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir (articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  • Al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno (circolari Inps 9 giugno 2022, n. 66, paragrafo 2.1; 21 giugno 2021, n. 88, paragrafo 2.1; 12 giugno 2003, n. 102, paragrafo 1).
  • Si ritiene – ma sul punto l’amministrazione finanziaria non si è espressa – che non siano da considerare i redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del Tuir ed indicati nel quadro RM (es. plusvalenze da cessione d’azienda, redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione di società di persone).
  • Nella circolare Inps 12 giugno 2003, n. 102, punto 2) si leggeva che, «in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della Srl, la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’articolo 3-bis della legge n. 438/1992 citata». Invero, proprio l’articolo 3-bis fa riferimento ai redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef, mentre le Srl (salvo il caso dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir) producono reddito d’impresa assoggettato a Ires; né il socio deve dichiarare alcunché ai fini Irpef. Inoltre, in caso di distribuzione dell’utile, esso diviene – in capo al socio –

reddito di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera e) del Tuir.

Sulla base di queste considerazioni la giurisprudenza ha sconfessato l’orientamento dell’Inps (Corte di Cassazione 20 agosto 2019, n. 21540; Corte di Cassazione 24 settembre 2019, nn. 23790 e 23792; Corte di Appello di L’Aquila 25 giugno 2015, n. 774; Corte di Appello di Torino, sezione Lavoro, 7 gennaio 2019).

  • Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale dev’essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 105.014 non può essere rapportato ai mesi di attività.

(6)Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale. Detti soggetti sono iscritti alla Gestione commercianti.

(7)Per i minimali e i massimali reddituali e le aliquote contributive per gli iscritti alle Gestioni IVS degli artigiani e commercianti per l’anno 2022 si veda la circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22.

(8)Pertanto, sono applicabili le disposizioni relative: 1) al differimento di 30 giorni (con versamento della maggiorazione dello 0,40%) stabilito per il versamento dell’Irpef; 2) ad eventuali proroghe (per il 2023 si veda il comunicato stampa Mef 14 giugno 2023, n. 98; 3) alla rateizzazione dei versamenti.

Compilazione del Quadro RR

Di seguito vengono fornite le principali indicazioni per la compilazione della sezione I del quadro RR.

Si precisa che, ai fini della compilazione della sezione, riservata agli artigiani e ai commercianti, il titolare dell’impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla Gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all’imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti  .

Il titolare dell’impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori (5) e pertanto l’importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell’importo indicato in questa colonna.

I dati esposti nel quadro sono divisi in tre gruppi:

  • le colonne da 1 a 9 sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
  • le colonne da 10 a 23 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale (quindi queste colonne non sono compilate dai soggetti che svolgono attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, in quanto detti soggetti – non essendo tenuti al versamento sul minimale – sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito);
  • le colonne da 24 a 37 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Il rigo RR4 è riservato all’indicazione del totale dei crediti. In particolare:

  • a colonna 1 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 17 e 30 di tutti i righi compilati;
  • a colonna 2 riportare la somma degli importi indicati alla colonna 31 di tutti i righi compilati;
  • a colonna 3 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 18 e 32 di tutti i righi compilati;
  • a colonna 4 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 19 e 33 di tutti i righi compilati.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.

_____ Note:

  • Gli importi eventualmente risultanti a credito della presente sezione possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento l’anno 2022 (circolare Inps 21 giugno 2021, n. 88), ovvero chiesti a rimborso. Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all’Inps (circolare Inps 10 giugno 1994, n. 182).
  • Per gli iscritti alla Gestione separata Inps, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini Irpef nei quadri seguenti:
  • quadro RE, rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE25, se presenti perdite al rigo RE24;
  • quadro RH, rigo RH15, se il reddito deriva dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codici “2” e “7” nella colonna 2 dei righi RH1-RH4), o RH17, se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16, oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; sono interessati i soggetti individuati con uno dei seguenti codici: 2 – associazioni fra professionisti; 3 – società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione Inps o 6 – società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo, che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
  • quadro LM (regime di vantaggio), rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  • quadro LM (regime forfetario), somma degli importi indicati nel rigo LM34 colonna 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi) meno gli importi indicati nel rigo LM37 colonna 2 (perdite pregresse);
  • quadro RL (altri redditi di lavoro autonomo): rigo RL26 colonna 3, se in colonna 2 è indicato il codice “2”, per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Nel caso in cui la professionista abbia percepito nell’anno l’indennità di maternità, questa concorre alla formazione della base imponibile contributiva nel quadro RR.

  • Non possono compilare il quadro e, di conseguenza ne sono esonerati, coloro che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del «codice azienda».
  • Nel caso di imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi per il titolare che quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali e risultante dai quadri RG-RF-RD-RS, per il titolare, e dal quadro RH del modello Redditi PF, per i collaboratori (circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22, paragrafo 6).
  • Qualora i righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

In Redazione: Paolo Di Gregorio

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Esempio

L’artigiano Luigi ha conseguito, nel 2022, un reddito d’impresa pari a 40.000 euro.

Ha versato le rate (per un totale di 3.898 euro; casella 7) dovute sul minimale (16.243 euro; casella 1), oltre ai contributi maternità (0,62 x 12 mesi; casella 12).

Inoltre, ha versato gli acconti per il 2022 (per un totale di 4.000 euro; casella 27) sul reddito eccedente il minimale (23.757 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e il reddito entro la soglia del minimale). Pertanto, i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale saranno calcolati applicando l’aliquota contributiva (24%) sul reddito eccedente il minimale (a tale titolo sono dovuti 5.702 euro), al netto degli acconti versati (4.000 euro): dal che risulta un saldo a debito di 1.702 euro.

Il sig. Luigi compilerà il quadro RR nel seguente modo.

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