PROROGA SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

PROROGA SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

Tramite la c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022
(Finanziaria 2023) è possibile estinguere i debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme
aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della
riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. A tal fine il soggetto interessato deve:
1. presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, tramite l’apposito servizio on-line, la domanda
di adesione;
2.  effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
– affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
– maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.
Con il Comunicato stampa 21.4.2023, n. 68 il MEF ha “anticipato” la proroga delle scadenze collegate
con la definizione agevolata in esame, ora ufficializzata nell’ambito del DL n. 51/2023, c.d. “Decreto
Omnibus”, pubblicato sulla G.U. 10.5.2023, n. 108.

 

PROROGA SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER
L’art. 4, comma 1, DL n. 51/2023 proroga:
1. dal 30.4 al 30.6.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione
agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
2. dal 30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore
l’accoglimento della domanda con l’indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della
definizione agevolata ovvero il diniego con l’indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
3. dal 31.7 al 31.10.2023 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al
10%) di quanto dovuto.

In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.8.23
all’1.11.2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

NB Le scadenze per il versamento delle rate successive non sono state modificate e pertanto
resta confermato il termine del:
A.  30.11.2023 per la seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto);
B.  28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per le restanti rate di pari importo.

 

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