Network Marketing o Multi Level marketing

Network Marketing o Multi Level marketing

Network marketing o Multi Level Marketing
ASPETTI LEGALI FISCALI E NON SOLO

La rivoluzione tecnologica degli ultimi anni cambia il metodo di guadagno e spesso di vendita e fra questi metodi rientra anche il network marketing.
Non sempre il Multi Level Marketing o Netowork marketing è amato , anzi spesso considerato una truffa.
Non mancano poi dubbi sotto il profilo di liceità.
In Italia esiste una rigida normativa (173/2005) in ambito di network marketing, che non si risparmia sulle sanzioni, sanzioni pesanti per garantire la correttezza dei comportamenti dei networker e promoter.
Non mancano i vantaggi fiscali e previdenziali; pochi gli adempimenti amministrativi.
Non si può negare che tale metodo possa produrre un guadagno enorme: da un lato c’è la possibilità di raggiungere facilmente possibili clienti o membri del team, mentre dall’altra gli automatismi e le opportunità di comunicazione in remoto porta ad una riduzione del tempo di lavoro necessario.
Il network marketing è un sistema di distribuzione, promozione e vendita fondato su una struttura ramificata di promoter distribuiti su più livelli progressivi, nel quale guadagna tanto chi segnala la vendita quanto il soggetto che lo ha “reclutato” all’interno del sistema stesso, il principio è il moltiplicatore di promoter.
Privando i promoter che creano piccoli volumi d’affari , destinati spesso per integrare uno stipendio, vengono privati grazie alla suddetta normativa Italiana e alla struttura organizzativa, delle responsabilità imprenditoriali.
Il Networker non è un procacciatore d’affari e tanto meno un agente di commercio , prevale il rapporto occasionale, l’assenza di qualunque tipo di mandato e la totale mancanza di qualunque vincolo da parte del promoter, tutto queste distingue il networker dalle due figure.
Il network marketing non è privo, come ogni organizzazione svolta, da abusi.
Come dicevo in Italia il N.W. è stato regolamentato il 17 agosto 2005 con la L. 173 , che attualmente è la normativa che regola il metodo, prevedendo pesanti sanzioni, esse è riconducibile alla vendita del Porta a Porta o vendita a domicilio
Con la suddetta norma vengono sancite le regole per garantire la liceità dei comportamenti che si possono riassumere in tre principi fondamentali :
1) l’assoluto divieto di qualunque costo di accesso al programma, anche solo per dotarsi di un campionario di prodotti da presentare agli eventuali possibili clienti (è possibile, però, prevedere un sistema di rimborso di tale campionario sui ricavi percepiti dal promoter a seguito delle vendite effettuate);
2) il divieto categorico di qualunque obbligo al sostenimento di corsi di formazione a pagamento o l’obbligo di acquisto di licenze, autorizzazioni o altri servizi a supporto dell’attività di vendita;
3) la totale illeceità di quei programmi che sono finalizzati non alla vendita di un prodotto/servizio ma alla crescita dei soggetti che compongono il programma stesso.
Tali regole nata per censurare di quei comportamenti volti a truffare i soggetti tramite una “Catena di Sant’Antonio” o uno “Schema Ponzi”.
Creare un reale sistema di vendita diffuso, spontaneo e parcellizzato porta al network marketing “buono”,
Come già anticipato sotto il profilo sanzionatorio la normativa risulta particolarmente pesante:
– per l’inottemperanza a quanto prescritto nei punti 1) e 2) di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 e 5.000 euro;
– per la contravvenzione ai divieti sanciti nel punto 3) di cui sopra è prevista una sanzione economica compresa tra 100.000 e 600.000 euro, la segnalazione alle associazioni di consumatori e utenti e la reclusione da sei mesi ad un anno.
Sotto l’aspetto fiscale promoter aderente a un programma di networking “buono” viene definito networker, lo stesso gode di una particolare disciplina fiscale.
Il legislatore ha voluto pensare appositamente per andare incontro alla natura spesso prettamente accessoria dei compensi derivanti da tale attività.
A ai fini delle imposte sui redditi, i compensi del networker subiscono una ritenuta alla fonte del 23% che viene trattenuta dall’azienda venditrice, che funge quindi da sostituto d’imposta, direttamente sul compenso percepito.
Viene riconosciuta una quota forfettaria di costi di gestione del 22% , ciò comporta che la ritenuta alla fonte del 23% sia calcolata sul 78% del compenso.
Quindi :
– tali redditi non fanno cumulo con altri redditi, anzi saranno del tutto separati ;
– non saranno soggetti a IRPEF;
– non daranno luogo ad alcuna dichiarazione dei redditi in capo al networker che non abbia alcun tipo di ulteriore reddito o proprietà immobiliare.
Due sono le figure del Networker , l’occasionale ed il professionale, veniamo a distinguere le due figure .
I networker autonomi occasionali sono coloro che , non hanno superato un reddito annuo di 5.000 euro netti (pari a 6.093 euro lordi) e, quindi, non dovranno aprire partita IVA anche se svolgono con continuità tale attività economica.
Superato tale al volume d’affari, 5.000 euro netti (pari a 6.093 euro lordi), il networker dovrà aprire una propria partita IVA rientrando in un regime fiscale estremamente agevolato, e assumerà la qualifica di Networker professionale.
Continuerà a persistere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche a seguito dell’apertura della posizione IVA, generando così un sistema molto particolare sia sotto il profilo dichiarativo che fiscale.
Il networker professionale, infatti, è escluso dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, non è soggetto agli studi di settore e/o parametri e non è soggetto nemmeno all’IRAP, sempre che non abbia altri redditi .
Egli dovrà provvedere a emettere le fatture di vendita, archiviarle , conservarle unitamente ai documenti di acquisto per le spese sostenute.
Pochi i vantaggia ai fini degli adempimenti ai fini IVA, dovrà provvedere a versare mensilmente o per opzione trimestralmente e in maniera autonoma l’IVA sulle vendite entro il 16° giorno del mese successivo o del secondo mese successivo al trimetre. Dovrà disporre le comunicazioni IVA trimestrali, sia liquidazione che dati fatture (spesometro) e provvedere alla presentazione della dichiarazione IVA.
Invece, per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali, il networker professionale, colui che supera la soglia di 5.000 euro netti sopra indicata deve iscriversi alla sola Gestione separata, tali contributi dovranno essere versati per i due terzi dall’azienda e solo per un terzo dal networker.
Il Networker professionale svolgendo un’attività professionale è escluso dall’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio competente.
Spero di aver dato un po’ di chiarimenti e tolto un pò di dubbi su questo nuovo , che poi tanto nuovo non è , metodo .

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