DL SOSTEGNO – BLOCCO LICENZIAMENTI

DL SOSTEGNO – BLOCCO LICENZIAMENTI

consulenza contrattuale

DL SOSTEGNO

Seconda parte

 

 

PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI

Il Dl. Sostegno  (art. 8 ) ha nuovamente posticipato il divieto di esiguire licenziamenti per motivi economici, in scadenza  il prossimo 31 marzo, al 30 Giugno 2021, ma attenzione può arrivare fino al 31 ottobre 2021, per alcune categorie.

Insieme al blocco dei licenziamenti abbiamo un corrispondente periodo in cui è possibile usufruire degli ammortizzatori sociali per COVID-19.

Dobbiamo però considerare:

Primo :  il blocco dei licenziamenti ( comma 9 dell’art. 8)  fino al 30 giugno 2021 come sempre valido per tutte le categorie di datori di lavoro, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. Pertanto chi è interessato al blocco  fino a quella data non potrà avviare nuove procedure di licenziamento collettivo e non potrà recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art 3  della L. 604/66. Sempre fino alla fine di giugno le procedure restano sospese la operazioni di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Per i datori di lavoro dell’industria e dell’edilizia che possono fruire della cassa integrazione ordinaria (CIGO), questa è l’unica proroga. Di conseguenza, per queste categorie di datori di lavoro il 30 giugno, salvo ulteriori proroghe, verrà definitivamente meno quel divieto di licenziamenti per motivi economici introdotto a marzo del 2020. Fino a quella data potranno fruire di ulteriori 13 settimane di CIGO con causale “emergenza COVID-19”, che possano essere richieste nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021, senza che sia dovuto dall’azienda alcun contributo Secondo il comma 10 dell’art. 8 del nuovo decreto, norma invece i datori di lavoro che, non avendo a disposizione la CIGO, posso fruire degli altri ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 per fare fronte all’emergenza sanitaria e quindi dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché nel settore agricolo della cassa integrazione operai agricoli (CISOA).Per questi datori di lavoro è previsto che il divieto perduri fino al 31 ottobre 2021 e, di conseguenza è stata concessa una maggior durata dei trattamenti di integrazione salariale,  In particolare,  si prevede 28 settimane, per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021, mentre per gli operai agricoli si prevede un massimo di 120 giorni, da fruire nell’arco del medesimo periodo.
Dopo il 30 giugno potrebbero procedere con licenziamenti per motivi economici non solo le aziende cui si applica la CIGO, ma anche gli altri datori di lavoro, destinatari di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga e della CISOA per il settore agricolo, qualora rinuncino a fruire di tali ammortizzatori sociali

C’è , come sempre un  dubbio…….. la preclusione della possibilità di procedere con licenziamenti per motivi economici dipenda dalla astratta possibilità di fruire di tali trattamenti e non dal loro concreto utilizzo? , aspettiamo il decreto attuativo per chiarirsi le idee.

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