Diritto camerale annuale – Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento

Diritto camerale annuale – Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento

 

 

1 Diritto camerale annuale per il 2023

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

 

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per cia­scuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

2 maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio

Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.

2.1 Maggiorazione del 20%

L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:

  • dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la pro­mo­­zione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
  • autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023, pub­blicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il con­guaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:

  • il 30.11.2023, per i soggetti “solari”;
  • l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

 

Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:

  • le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuo­ve imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2023, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2023 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);
  • le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali ver­sa­no il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.

2.2 Maggiorazione del 50%

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA, in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’in­cre­mento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).

In attuazione della suddetta disposizione sono stati approvati:

  • il DM 14.4.2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
  • il DM 28.2.2023 (pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023), per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento alle CCIAA della Regione Sicilia

Il DM 28.2.2023 ha disposto che il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e del saldo relativo al periodo d’imposta precedente.

 

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’im­por­to versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 co. 3 lett. a) del DPR 435/2001. Le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese successivamente alla pubblicazione del decreto, invece, corrispondono il tributo ordinario 2023, unitariamente alla maggiorazione.

Il medesimo termine (cioè per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) è richiamato per il versamento dell’incremento relativo all’anno 2024, corrisposto unitamente al diritto annuale relativo a quell’anno.

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