1 premessa
In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio:
- il c.d. “sconto sul corrispettivo” o “sconto in fattura”;
- la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante.
La disciplina originaria dell’art. 121 del DL 34/2020 consentiva, a seguito dell’opzione, successive cessioni (anche parziali) dei crediti d’imposta, senza alcun limite.
È successivamente intervenuto a modificare tale disciplina l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), con l’introduzione del divieto, in capo al beneficiario della detrazione o al fornitore operante lo sconto in fattura, di ulteriori cessioni successive alla prima, salvo il previsto regime transitorio.
Tale disciplina è stata successivamente modificata con il DL 25.2.2022 n. 13, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022 n. 47, il quale ha abrogato il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022 e ha riscritto il co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni del DL 13/2022 sono entrate in vigore il 26.2.2022, ma per l’applicazione di alcune novità sono previste specifiche decorrenze.
2 nuova disciplina della cessione dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”
In base alla disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 a seguito dell’intervento del DL 13/2022:
- il beneficiario della detrazione fiscale e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- il primo cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione);
- il secondo cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.
I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:
- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
| IPOTESI A: OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO | |
| Disciplina ex art. 28 del DL 4/2022 (previgente) | Disciplina ex art. 1 del DL 13/2022 (vigente) |
| 1. Beneficiario della detrazione | 1. Beneficiario della detrazione |
| 2. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione) |
2. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione) |
| 3. Divieto di successive cessioni | 3. Consentite due ulteriori cessioni a “soggetti vigilati” |
| IPOTESI B: OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA | |
| Disciplina ex art. 28 del DL 4/2022 (previgente) | Disciplina ex art. 1 del DL 13/2022 (vigente) |
| 1. Beneficiario della detrazione | 1. Beneficiario della detrazione |
| 2. Fornitore che opera lo sconto in fattura | 2. Fornitore che opera lo sconto in fattura |
| 3. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione) |
3. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione) |
| 4. Divieto di successive cessioni | 4. Consentite due ulteriori cessioni a “soggetti vigilati” |
Disciplina transitoria
L’art. 1 co. 1 del DL 13/2022 ha abrogato il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022, facendo tuttavia salva la disciplina transitoria del co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.
Detta disciplina transitoria si applica per i crediti d’imposta oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020:
- comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381;
- compresi i crediti d’imposta acquistati dal successivo cessionario con una cessione “successiva alla prima” anch’essa comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022 (o il 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”).
Per il combinato disposto dell’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 e del DL 13/2022, la disciplina delle “cessioni ulteriori alla prima” attualmente vigente distingue pertanto tra:
- crediti d’imposta “pregressi” che, a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari (disciplina transitoria);
- crediti d’imposta “a regime”, che sono soggetti alla disciplina recata dal DL 13/2022 sopra illustrata.
| Presentazione della comunicazione entro il 16.2.2022 (6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”) |
Presentazione della comunicazione dal 17.2.2022 (7.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”) |
| Consentita ancora una cessione a favore di qualsiasi terzo cessionario. | Consentita:
· una prima cessione nei confronti di chiunque; · due ulteriori cessioni nei confronti di “soggetti vigilati”. |
3 DIVIETO DI cessione parziale dei crediti d’imposta
Per il beneficiario della detrazione l’art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020 ha sempre fatto divieto di (prima) cessione parziale del credito (anche per le rate residue di detrazione non ancora fruite).
L’art. 1 co. 2 n. 3 del DL 13/2022 ha inserito nell’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-quater, che fa divieto di procedere a cessioni parziali per quelle successive alla comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (per la prima comunicazione di cessione nulla è cambiato e continua a non essere possibile una cessione “parziale”).
Detto co. 1-quater si applica alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022. Ai crediti d’imposta sorti a fronte di opzioni inviate dall’1.5.2022 viene attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
La nuova disciplina recata dal DL 13/2022 prevede dunque che:
- per i crediti sorti a fronte di opzioni ex 121 co. 1 del DL 34/2020 comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’1.5.2022 è vietata la sola (prima) cessione parziale per il beneficiario della detrazione, ma sono consentite le cessioni parziali da parte dei cessionari e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
- per i crediti sorti a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022 (contraddistinti da un codice identificativo univoco) anche le cessioni del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e quelle successive alla prima (al massimo due a favore dei soggetti “vigilati”) non possono essere parziali.
| Comunicazione dell’opzione presentata entro il 30.4.2022 | Comunicazione dell’opzione presentata dall’1.5.2022 |
| Divieto di prima cessione parziale del credito da parte del beneficiario della detrazione | Divieto di prima cessione parziale del credito da parte del beneficiario della detrazione |
| Consentite le cessioni parziali successive in capo al cessionario o al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo | Divieto di cessioni parziali anche per i successivi cessionari e per il fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo
Attribuzione di un codice identificativo univoco |
4 Indicazione del ccnl nell’atto di affidamento dei lavori edili e nelle fatture
Per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000,00 euro, l’art. 4 del DL 13/2022, inserendo il co. 43-bis all’art. 1 della L. 234/2021, dispone che la generalità dei bonus edilizi può essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
I lavori edili devono essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, al fine di poter fruire dei seguenti benefici fiscali:
- 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con superbonus al 110%);
- 119-ter del DL 34/2020 (“bonus barriere architettoniche 75%”);
- 120 del DL 34/2020 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro);
- 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del credito e sconto in fattura);
- 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”);
- 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”);
- 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”).
Per beneficiare delle suddette agevolazioni, il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro deve essere:
- indicato nell’atto di affidamento dei lavori (tipicamente, il contratto di appalto);
- riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche l’osservanza del nuovo requisito riguardante l’indicazione del CCNL.
| Lavori edili avviati entro il 27.5.2022 | Lavori edili avviati dal 28.5.2022 |
|
Nessun adempimento con riguardo all’indicazione del CCNL
segue |
(ove siano di importo superiore a 70.000,00 euro e rientrino tra gli interventi di cui all’Allegato X del DLgs. 81/2008) Indicazione dell’applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte del datore di lavoro: · nell’atto di affidamento dei lavori; · nelle fatture. |
| Nessun controllo richiesto con riguardo all’indicazione del CCNL | Per il rilascio del visto di conformità il professionista deve verificare che i contratti collettivi applicati dal datore siano indicati:
· nell’atto di affidamento dei lavori; · nelle fatture. |
| Ai sensi dell’Allegato X del DLgs. 81/2008 i lavori edili sono:
“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”. |
|
5 utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale
Cessati gli effetti del sequestro penale disposto dall’Autorità giudiziaria sui crediti d’imposta, questi possono essere utilizzati:
- prorogando i termini ordinari di fruizione per un periodo pari alla durata del sequestro;
nei limiti annuali di utilizzo
