DECADENZA AVVISO BONARIO – CONSEGUENZE

DECADENZA AVVISO BONARIO – CONSEGUENZE

AVVISO BONARIO –  COSA SUCCEDE SE IL CONTRIBUENTE NON PAGA LE RATE?

 

In questi periodi in cui la liquidità scarseggia, mi capita spesso di affrontare con clienti e non le problematiche sull’Avviso Bonario. La domanda che spesso mi fanno:  “non ho i soldi per pagare la rata dell’avviso bonario che abbiamo rateizzato cosa succede?”

Analizziamo per prima cosa quando si decade dalla rateizzazione. Si decade dalla rateizzazione quando :

  • Non si versi entro 30 giorni la prima rata del piano di rateizzazione
  • Non si pachi una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata immediatamente conseguente.

Come possiamo ben vedere abbiamo dei margini abbastanza ampi prima di decadere dalla rateizzazione, ma la crisi è cosi importante che purtroppo può accadere.

Cose accade dopo la decadenza?

L’agenzia delle Entrate esegue iscrizione a ruolo con irrogazione della sanzione piena, a mio avviso errando dovendo emettere la sanzione piena solo sul residuo da pagare.

Ma a quanto ammonta la sanzione?  L’art. 13 del D.Legs 471/1997 stabilisce la sanzione nel 30% con il perfezionamento dell’avviso bonario usufruiamo della riduzione della sanzione editale (30%)  a 1/3 ovvero al 10%, un bel risparmio…….(il perfezionamento si ottiene anche con la rateizzazione accettata)

Finalmente la Ctr Piemonte con sentenza n. 366/2/2022 ha sposato la teoria che la sanzione piena va applica solo sul residuo da pagare, in pratica ha sposato la mia teoria e quella della maggior parte dei professionisti del settore. La sentenza si è basata su quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E/2016 e all’art. 15ter c. 5 DPR 602/1973 …..dove si riporta che la sanzione è commisurata all’ importo non pagato o pagato in ritardo….

Ma c’è ancora da dire , infatti vi è la convinzione che tale modalità di calcolo delle sanzioni debba essere applicata anche per le liti precedenti la riforma 159/2015 art.15 ter (entrato in vigore nel 2016) grazie al principio del FAVOR REI (art. 3 Dlegs. 472/1997).

Un ultimo spunto anche l’art. 5 del trattato UE riporta in criterio di proporzionalità sul sistema sanzionatorio.

 

 

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