Per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:
- effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
- oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.
Ravvedimento operoso
Modalità di regolarizzazione
Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione delle liquidazioni periodiche omessa, incompleta o errata anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al medesimo anno, è necessario l’invio di una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (ris. 104/E/2017).
L’obbligo di invio della comunicazione sostitutiva viene meno, invece, qualora il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione:
- direttamente nell’ambito della dichiarazione IVA annuale, compilando il quadro VH (in tal caso, andranno indicati i dati relativi a tutti i singoli periodi, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione, o correzione);
- ovvero successivamente alla presentazione di quest’ultima.
Per regolarizzare la violazione con una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, occorre provvedere all’invio di quest’ultima prima della presentazione della dichiarazione IVA (cfr. istruzioni alla compilazione del modello).
Se nella dichiarazione IVA annuale sono correttamente indicati i dati delle liquidazioni inizialmente omessi, ovvero trasmessi in modo incompleto o errato, il soggetto passivo IVA è tenuto al solo pagamento della sanzione di cui all’art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97.
Se con la dichiarazione annuale le omissioni o le irregolarità non sono sanate, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione ex art. 5 del DLgs. 471/97, sia la sanzione ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97.
Ad esempio, laddove la comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al III trimestre 2022 sia stata inviata con dati errati, la regolarizzazione può avvenire con le modalità sotto riportate.
Momento di trasmissione dei dati corretti | Obblighi connessi alla regolarizzazione |
Anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2022 | Presentazione della comunicazione “correttiva” |
Versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter DLgs. 471/97 | |
Nell’ambito della dichiarazione IVA annuale relativa al 2022 | Versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter DLgs. 471/97 |
Successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2022 | Presentazione della dichiarazione IVA integrativa, con i dati correttamente indicati |
Eventuale versamento della sanzione ex art. 5 DLgs. 471/97 | |
Versamento della sanzione ex art. 11 co. 2-ter DLgs. 471/97 |
Riduzione delle sanzioni applicabili
L’istituto del ravvedimento operoso consente di assolvere le sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all’art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è ridotta da a 1/9 a 1/5.
Il ravvedimento si applica:
- sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
Termine per il ravvedimento | Riduzione ex art. 13 DLgs. 472/97 | Sanzione (correzione entro il 15° giorno successivo alla scadenza) |
Sanzione (correzione oltre il 15° giorno successivo alla scadenza) |
Fino al 90° giorno successivo alla violazione | 1/9 (lett. a-bis) |
27,78 euro | 55,56 euro |
Dal 91° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 (lett. b) |
31,25 euro | 62,50 euro |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione | 1/7 (lett. b-bis) |
35,71 euro | 71,43 euro |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione | 1/6 (lett. b-ter) |
41,67 euro | 83,33 euro |
Dopo la constatazione della violazione (PVC) | 1/5 (lett. b-quater) |
50 euro | 100 euro |
Termine annuale per il ravvedimento
L’art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (ris. 104/E/2017).
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010, l’Agenzia delle Entrate analizza le informazioni acquisite con riferimento alle fatture e alle liquidazioni ed effettua valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l’eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA.
Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d’imposta, l’Agenzia informa il soggetto passivo.
Ricevuta la comunicazione, il soggetto passivo IVA potrà alternativamente:
- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento.
Nella fattispecie descritta, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi della liquidazione automatica ex art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Consultazione dei dati
I dati delle liquidazioni, una volta inviati, sono messi tempestivamente a disposizione:
- nel Cassetto fiscale del contribuente;
- nella sezione “Consultazione” della piattaforma Fatture e Corrispettivi (previa autenticazione con le credenziali Entratel, Fisconline, CNS, SPID).
Allo stesso modo verranno rese disponibili le informazioni relative alle eventuali incoerenze fra i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, nonché fra i versamenti effettuati e l’importo a debito indicato nella comunicazione.