CIG INPS – CIRCOLARE 28/2021

CIG INPS – CIRCOLARE 28/2021

Cerchiamo di dare qualche flash per la CIG

CIG INPS    –   CIRCOLARE 28/2021 

 

La circ. INPS 28/2021 fornisce un riepilogo delle principali novità legate agli ammortiz­zatori sociali apportate dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e, in modo particolare, ai nuovi trattamenti CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA COVID-19, for­nendo al tempo stesso le istruzioni per il conguaglio.

L’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere la CIGO, l’assegno ordinario ovvero la CIG in deroga (di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 18/2020 convertito) per una durata massima di 12 setti­mane.

Le suddette settimane possono essere collocate:

  • nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti CIGO;
  • nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021 per l’assegno ordinario e la CIG in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020, convertito, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all’1.1.2021, so­no imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge di bilancio 2021.

Con riferimento alla CISOA, l’art. 1 co. 304 prevede la possibilità di richiedere ulteriori 90 giorni all’interno dell’arco temporale compreso tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, in deroga al requisito dell’anzianità lavorativa di 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione.

Possono richiedere tali periodi anche datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

L’art. 1 co. 305 della L. 178/2020 prevede che i benefici (lavoratori beneficiari) di cui ai co. da 299 a 314 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e in ogni caso in forza l’1.1.2021 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021).

Tuttavia, considerando che in alcuni settori (come ad esempio quello agricolo) le assun­zioni a tempo determinato avvengono annualmente e considerata la collocazione tempo­rale dei primi 3 giorni dell’anno 2021 (ovverosia 1.1.2021 festivo, 2.1.2021 sabato e 3.1.2021 domenica), l’INPS precisa che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 è consentito ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4.1.2021 (primo giorno lavorativo dell’anno).

Ai sensi dei co. 301, 302 e 304, le domande relative ai trattamenti di CIG, assegno or­di­nario e CIG in deroga, nonché CISOA, devono essere presentate entro la fine del me­se suc­cessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’at­tività lavorativa.

Inoltre, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a in­viare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (mo­delli “SR41” e “SR43” semplificati) entro:

  • la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qua­lora questo termine sia più favorevole all’azienda.
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