A seguito dei problemi tecnici riscontrati venerdì 16 maggio 2025 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è stata ufficializzata una proroga per gli adempimenti fiscali in scadenza quel giorno.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate, con Provv. AE 20 maggio 2025 n. 225451, ha confermato che, a causa di un malfunzionamento segnalato da Sogei, i contribuenti non hanno potuto accedere ai servizi online tra le 10:04 e le 19:30 del 16 maggio 2025.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto viene sancito un rinvio automatico di dieci giorni rispetto alle scadenze inizialmente fissate per il 16 maggio. Grazie a tale proroga, i contribuenti avranno tempo fino al 30 maggio 2025 per regolarizzare la propria posizione, evitando così possibili sanzioni per ritardi o omissioni.
Il blocco si è verificato durante la corsa all’invio delle dichiarazioni precompilate 730, con tanti contribuenti interessati ad accelerare le pratiche per ottenere rimborsi. Ciò ha sicuramente aggravato le difficoltà di accesso, causando l’indisponibilità dei servizi collegati.
Si ricorda che in seguito alla segnalazione di Sogei, acquisito il parere favorevole del Garante del Contribuente, era stato emanato un provvedimento il 16 maggio 2025 che attestava l’irregolare funzionamento dell’attività dell’Agenzia delle Entrate.
La proroga prevista dal Decreto Legge
L’art. 1 DL 498/1961 prevede che, nei casi in cui gli uffici finanziari non possano operare regolarmente a causa di eventi eccezionali non imputabili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione, decadenza e quelli relativi agli adempimenti fiscali e alle formalità previsti per imposte e tasse a favore dell’erario, che scadono durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, siano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che attesta l’irregolarità.
Le scadenze del 16 maggio 2025
Le principali scadenze previste per il 16 maggio 2025 e che adesso sono prorogate fino al 30 maggio 2025 riguardano i versamenti IVA e le ritenute d’acconto. Nel dettaglio, si tratta di:
- adempimenti legati ai contribuenti IVA;
- enti pensionistici – versamenti;
- sostituti d’imposta – versamenti;
- split payment – versamenti;
- tobin Tax – versamento.
I vantaggi della proroga
In questo caso, la principale utilità per il contribuente consiste nell’assenza di sanzioni e interessi per i versamenti effettuati entro il nuovo termine stabilito dal provvedimento. In condizioni ordinarie, il mancato pagamento entro la scadenza comporta infatti l’applicazione di sanzioni elevate (di regola il 30% dell’imposta non versata o versata in ritardo, ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità; per le comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025 il termine di 30 giorni è elevato a 60 giorni e, in caso di invio telematico, il termine di pagamento è ampliato a 90 giorni).
La proroga tutela il contribuente che, a causa di un evento esterno e oggettivo (il malfunzionamento del sito), non avrebbe potuto adempiere tempestivamente. Il principio di affidamento e buona fede nel rapporto con la pubblica amministrazione è così rispettato, impedendo effetti pregiudizievoli per il contribuente non responsabile del ritardo.
Il differimento dei termini consente una migliore programmazione dei flussi di cassa, soprattutto per le imprese che devono effettuare versamenti di importo rilevante, concedendo un margine temporale ulteriore per la raccolta delle risorse necessarie.
La proroga, prevista dal provvedimento in oggetto, garantisce uniformità di trattamento a tutti i soggetti interessati dal malfunzionamento, senza differenze soggettive e con effetto erga omnes, rafforzando la certezza del diritto.
Si ricorda che provvedimenti di tale portata sono stati adottati in passato in circostanze analoghe, segnalando una linea di continuità amministrativa che rafforza la fiducia degli operatori economici nell’azione dell’amministrazione finanziaria e nella tutela dei loro diritti in caso di disservizi tecnici non imputabili a loro.
