approfondimento | ||
Fruizione tax credit transizione 4.0 2025: prenotazioni secondo l’ordine cronologico delle domande | pag. 6 |
L’aNGOLO Dell’AI | ||
Agenti AI tra opportunità e sfide giuridiche | pag. 9 |
quesiti pratici | ||
Conferimento d’azienda da parte di imprenditore individuale: neutralità fiscale | pag. 11 |
Scadenze del mese | ||
Scadenze dal 1° giugno al 15 giugno 2025 | pag. 12 |
NEWS |
Chiarimenti AE su reddito di lavoro dipendente
Circ. AE 16 maggio 2025 n. 4/E
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. 192/2024. Di seguito si segnalano i chiarimenti di maggiore interesse in materia di welfare aziendale e di rimborso spese di locazione ai neoassunti.
Welfare aziendale
L’aumento a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico si applica considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto. Esso spetta anche se il contribuente non può beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o perché il figlio ha più di 30 anni.
Rimborso spese di locazione per neoassunti
Per i dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, e con un reddito di lavoro dipendente 2024 non superiore a € 35.000, è prevista l’esenzione delle somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate) per pagare le spese di locazione e di manutenzione dei fabbricati presi in affitto, con contratto registrato, sostenute dai lavoratori dalla di assunzione, nel limite di € 5.000 annui.
Tale importo rappresenta una franchigia, se il rimborso è superiore, si tassa solo la parte eccedente.
L’esenzione interessa solo i dipendenti che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 Km rispetto alla precedente, per i rimborsi effettuati nei primi 24 mesi dalla data di assunzione. Per il requisito della distanza va considerata la distanza chilometrica più breve tra i due Comuni (di residenza e di lavoro), calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (es. ferroviaria o stradale): almeno uno dei suddetti collegamenti deve risultare superiore a 100 km.
Il lavoratore rilascia al datore apposita dichiarazione – autocertificazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento d’identità – che attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.
Il beneficio spetta dalla data di assunzione purché la residenza nel Comune della sede di lavoro sia trasferita entro il termine delle operazioni di conguaglio (o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro).
Esempio: Tizio assunto con un contratto a tempo indeterminato il 1° ottobre 2025 ha diritto fino al 30 settembre 2027 e il limite complessivo annuo di € 5.000 opera per i periodi dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 (1° anno) e dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 (2° anno).
Chiarimenti AE su riduzione del cuneo fiscale e oneri
Circ. AE 16 maggio 2025 n. 4/E
L’importante prassi dell’Agenzia contiene anche importanti specifiche in materia di riduzione del cuneo fiscale e di detrazioni/deduzioni per oneri sostenuti per familiari a carico. Ecco le principali.
Detrazione fino a € 40.000 per redditi di lavoro dipendente
Il reddito complessivo rilevante per le detrazioni che riducono il cuneo fiscale va rapportato ad anno.
Esempio: reddito di lavoro dipendente prodotto per un periodo inferiore all’anno (€ 2.000 dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025, cioè 62 giorni), lo stesso deve essere prima rideterminato come se percepito per 365 giorni (2.000/62*365= € 11.744,19), affinché sulla base di quest’ultimo (€11.744,19 €) venga individuata la percentuale applicabile (5,3%) e la conseguente somma spettante (€ 2.000 * 5,3% = € 106).
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Gli importi sono corrisposti dal datore in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore (resta ferma la possibilità per il lavoratore di chiedere di non applicare tali benefici). Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno con datori di lavoro diversi, può comunicare al datore di lavoro che riconosce il bonus o l’ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi degli altri rapporti di lavoro.
In caso di sopravvenuta non spettanza, il datore recupera in sede di conguaglio le somme riconosciute ingiustamente; se la restituzione dovuta supera € 60, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il dipendente di un datore non sostituto d’imposta (es. quello domestico) può fruire del bonus o dell’ulteriore detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Oneri detraibili/deducibili relativi a familiari a carico
Sono deducibili/detraibili anche se sostenuti dal contribuente nell’interesse delle persone che sono fiscalmente a suo carico, compresi i figli minori di 21 anni e quelli maggiori di 30 anni, per i quali non spettano le detrazioni per figli a carico.
Prestiti e distacchi del personale: chiarimenti sulla disciplina 2025
Circ. AE 16 maggio 2025 n. 5/E
L’AE ha illustrato la disciplina IVA del distacco o prestito di personale dopo le novità introdotte dall’art. 16 ter DL 131/2024 in vigore dal 2025.
In particolare è stato chiarito che:
– sono imponibili ad IVA, anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi del personale distaccato, essendo richiesto esclusivamente che il distacco e il corrispettivo si condizionino reciprocamente, vale a dire l’uno sia effettuato a condizione che lo sia anche l’altro e viceversa;
– se per il distacco o prestito di personale, non è previsto uno specifico corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso, anche solo parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato, l’operazione è esclusa da IVA;
– in caso di codatorialità (art. 30 c. 4 ter D.Lgs. 276/2003), per le imprese che sottoscrivono il contratto di rete, il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’IVA.
Cessione di fabbricato oggetto di superbonus: quando si applicano le regole particolari
Risp. AE 20 maggio 2025 n. 137
L’AE ha fornito una specifica in tema di plusvalenza nell’ambito di cessioni immobiliari in caso di interventi a cui spetta la detrazione c.d. supersismabonus.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le regole particolari di determinazione della plusvalenza, in caso di cessione di immobili oggetto di superbonus terminati da meno di 10 anni, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso – effettuata entro il termine di 10 anni – e non anche le eventuali cessioni successive.
Pertanto, la vendita dell’immobile, acquistato con l’agevolazione Super sisma bonus acquisti direttamente dall’impresa che ha realizzato gli interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, non realizza una plusvalenza tassabile, a meno che la vendita non avvenga entro cinque anni dall’acquisto (ossia, secondo la regola ordinaria).
Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
- 15 maggio 2025 n. 76
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 76/2025 volta a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende. Le disposizioni, di seguito sintetizzate, si applicano anche alle società cooperative in quanto compatibili.
Le norme introdotte non prevedono l’obbligo ma la possibilità, per le società cui le stesse si applicano, di modificare i propri statuti al fine di prevedere la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.
La legge entrerà in vigore dal 10 giugno 2025.
Partecipazione gestionale dei lavoratori in società non organizzate secondo il modello dualistico
Se disciplinata dai contratti collettivi, gli statuti delle società non organizzate secondo il modello dualistico possono prevedere la presenza di uno o più membri rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione e, ove costituito, nel comitato interno al medesimo consiglio.
Tali amministratori:
– sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi;
– devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
– non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di 3 anni dalla cessazione del mandato.
Partecipazione gestionale dei lavoratori al consiglio di sorveglianza
Se disciplinata dai contratti collettivi, gli statuti societari delle s.p.a. e delle s.a.p.a. organizzate secondo il modello dualistico (di cui agli artt. 2409 octies e s. c.c.) possono prevedere la partecipazione nel consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria.
L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio e delle disposizioni dell’art. 2409 duodecies c. 10 lett. a) e b) c.cc.).
Piani di partecipazione finanziaria
La società può prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli artt. 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441 c. 8 (offerta delle azioni in sottoscrizione ai dipendenti) c.c., nonché l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.
Disciplina fiscale
Per l’anno 2025:
– in deroga a quanto previsto dall’art. 1 c. 182 L. 208/2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, è elevato a 5.000 € lordi. Restano ferme le disposizioni dell’art. 1 cc. 183 – 189 L. 208/2015.
– i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 € annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
Riversamento spontaneo crediti R&S: nuovo modello per l’istanza
Provv. AE 19 maggio 2025 n. 224105
Approvato il nuovo Modello (con le istruzioni) per procedere con la richiesta online di accesso alla procedura di riversamento spontaneo: disciplina in breve e termini.
L’AE ha approvato il nuovo Modello, insieme alle relative istruzioni, per la richiesta online di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.
Si ricorda che il termine è stato recentemente prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 (vedi circolare precedente, contenente anche i nuovi termini di versamento).
Entro la stessa data è possibile, inoltre, cambiare la precedente adesione presentata entro il 31 ottobre 2024, alla luce di eventuali ulteriori considerazioni o a seguito del mancato versamento dell’imposta entro il 16 dicembre 2024 (scadenza prima della proroga).
Delega unica per servizi AE e AER
Provv. AE 20 maggio 2025 n. 225394
Prossimamente sarà operativa una delega unica per tutti i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La comunicazione della delega all’AE-AeR avverrà esclusivamente per via digitale, direttamente dall’utente nella propria area riservata del sito dell’AE o anche attraverso il suo stesso intermediario (mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente o sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata – Fea – oppure attraverso la carta di identità elettronica – Cie – o anche utilizzando certificati digitali, anche non qualificati) non appena il nuovo servizio sarà disponibile e ne verrà data apposita comunicazione sui relativi siti internet.
Il provvedimento in esame ha esteso le modalità di comunicazione previste per le persone fisiche non titolari di partita IVA anche ai titolari della medesima
La nuova delega avrà una scadenza unica: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è conferita. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell’intermediario a tutti i servizi delegati. In quest’ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.
Il provvedimento ha inoltre stabilito che le deleghe già attivate per l’utilizzo dei servizi restano efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (prorogando il termine originario del 30 giugno 2026), anche se il contribuente potrà scegliere di conferire una nuova delega con le nuove regole.
Auto aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti: regime transitorio
Circ. Assonime 26 maggio 2025 n. 12
Assonime ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina transitoria applicabile in relazione al calcolo del valore delle auto aziendali concesse come benefit ai dipendenti.
Disciplina vigente nel 2025
In sintesi, la disciplina varia in funzione della data di stipula del contratto di concessione in uso dell’auto, ed è così delineata:
– per i contratti stipulati dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 ma relativi a veicoli immatricolati precedentemente al luglio 2020, rileva il valore normale del servizio consistente nell’uso privato del veicolo (dal valore normale complessivo va quindi scorporato il valore relativo all’uso nell’interesse del datore Ris. AE 14 agosto 2020 n. 46/E);
– per i contratti stipulati dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 e relativi a veicoli immatricolati nello stesso periodo, si distingue in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica indicati sul libretto del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni):
valori di emissione di Co2 | % dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km |
non superiori a 60 gr per km | 25% |
tra 61 e 160 gr per km | 30% |
tra 161 e 190 gr per km | 50% |
da 191 gr per km in poi | 60% |
– per i veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 resta ancora applicabile la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica (art. 6 c. 2 bis DL 19/2025 conv. In L. 60/2025);
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, in relazione a veicoli immatricolati dal 2025 nonché per i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati nel 2025 e concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2025 si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta:
1) per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 10%;
2) per i veicoli elettrici ibridi plug-in, al 20%.
Dubbi ancora da chiarire
Resta dubbia la disciplina applicabile ai veicoli immatricolati nel 2024 (es. Km zero) e concessi in uso nel 2025 e anche agli stessi veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso a un dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga o di riassegnazione ad altro dipendente anche successiva alla data del 30 giugno 2025. In proposito, secondo Assonime, in questi casi dovrebbe rimanere applicabile la disciplina 2024 (anche se la norma cita veicoli ordinati nel 2024, non dando rilevanza all’immatricolazione). Naturalmente, si richiede conferma dell’interpretazione suddetta all’Agenzia delle Entrate.
approfondimento |
Fruizione tax credit transizione 4.0 2025: prenotazioni secondo l’ordine cronologico delle domande
A cura di Paola Pisano
È stato diffuso il Decreto Direttoriale MIMIT riguardante le modalità operative per fruire del credito transizione 4.0 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, o comunque non completati entro il 31 dicembre 2024, per cui non risulti verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e il pagamento degli acconti nella misura del 20%. Tra le novità, la prenotazione del bonus secondo l’ordine di invio delle comunicazioni, nel rispetto del limite di spesa globale. Ricognizione completa della disciplina.
Inquadramento generale
L’art. 1 c. 1057-bis L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) riconosce alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. industria 4.0) un credito d’imposta spettante – per gli investimenti effettuati a partire dal 2025 e comunque entro il termine “lungo” del 30/06/2026 – nelle seguenti misure:
- 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni.
Per effetto della legge di bilancio 2025, a partire dal 1° gennaio 2025 non sono più agevolabili gli investimenti effettuati in beni immateriali di cui all’all. B L. 232/2016. Gli investimenti in tali beni sono agevolabili solo se conclusi entro il 31 dicembre 2024 o entro il termine lungo del 30 giugno 2025 qualora alla data del 31 dicembre 2024 risultasse accettato il relativo ordine e corrisposto l’acconto di almeno il 20% del costo agevolabile.
L’art. 6 DL 39/2024 ha introdotto la comunicazione preventiva e la comunicazione di completamento ai fini della fruizione del credito in oggetto. Precedentemente, non era infatti richiesta alcuna comunicazione obbligatoria per la fruizione del credito.
Successivamente, la legge di bilancio 2025 ha per la prima volta fissato un limite di spesa annuale, pari ad euro 2,2 miliardi, prevedendo – ai fini del rispetto di tale limite – la pubblicazione di un successivo Decreto MIMIT avente ad oggetto la modifica del contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni concernenti l’ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d’imposta maturato.
Tale Decreto Direttoriale MIMIT, pubblicato in data 15/05/2025, ha ad oggetto gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:
- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo d’acquisizione;
- investimenti già comunicati, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali entro tale data non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo.
Alla data attuale non è tuttavia ancora possibile la trasmissione del nuovo modello relativamente agli investimenti di cui sopra, non ancora disponibile in formato editabile, che verrà diffuso tramite successivo Decreto, il quale fisserà anche il termine a decorrere dal quale il modello entra in vigore. Come già accaduto l’anno precedente, le comunicazioni dovranno essere trasmesse, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito istituzionale del GSE.
Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulti accettato l’ordine e corrisposto l’acconto di almeno il 20% del costo, sono valevoli le precedenti modalità di comunicazione. Tali investimenti non saranno pertanto soggetti al limite di spesa.
Contenuto, modalità e termini di invio del modello di comunicazione
Il modello di comunicazione è composto da:
- frontespizio, contenente l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione;
- sezione riguardante le informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali 4.0di cui all’all. A L. 232/2016 (come già detto, la legge di bilancio 2025 ha infatti abolito la possibilità di fruizione del credito d’imposta in oggetto relativamente ai beni immateriali di cui all’allegato B della stessa legge per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025).
Si tratterà nell’ultimo paragrafo delle novità operative introdotte al modello.
Le tempistiche di trasmissione della comunicazione risultano più stringenti rispetto l’anno precedente. Infatti, ai fini del rispetto del limite di spesa, le risorse devono essere prenotate tramite l’invio della comunicazione preventiva, secondo l’ordine cronologico di trasmissione.
Il modello di comunicazione preventiva dovrà essere trasmesso non oltre il 31 gennaio 2026, con indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato.
Ulteriore novità è l’introduzione di una comunicazione “intermedia” denominata “preventiva con acconto”, successiva alla comunicazione preventiva iniziale e precedente la comunicazione di completamento, da inviarsi entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Di conseguenza, la prenotazione del credito d’imposta non può avvenire oltre i 30 giorni antecedenti il pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisizione. Il mancato invio della comunicazione comporta, difatti, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
Il modello di comunicazione dovrà essere trasmesso, inoltre, al completamento dell’investimento entro:
- il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025;
- il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Anche in questo caso, come nel caso della comunicazione preventiva con acconto, il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto comporta il mancato perfezionamento della procedura.
Infine, per le imprese che avessero già trasmesso le comunicazioni preventive o di completamento riguardanti gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2025 secondo il precedente modello alla data del 15 maggio tali comunicazioni sono valevoli al fine della prenotazione del credito, purché entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – da definirsi con successivo Decreto Direttoriale – strumentali venga trasmesso il nuovo modello di comunicazione. In mancanza, tali imprese perderanno la “priorità” acquisita nella prenotazione delle risorse disponibili.
Il Decreto Direttoriale e il Modello di comunicazione parevano suggerire strade diverse per il reinvio delle comunicazioni nel caso di comunicazioni di completamento già inviate tramite il precedente modello. Il MIMIT è però intervenuto tramite il proprio sito-web a chiarire tale posizione. Infatti, viene previsto che:
- le imprese che hanno trasmesso la comunicazionepreventiva secondo i precedenti modelli debbano inviare nuovamente la comunicazione preventiva secondo i nuovi modelli, proseguendo successivamente l’iter trasmettendo la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento;
- le imprese che hanno trasmesso la comunicazione di completamento secondo i precedenti modelli dovranno inviare la comunicazione di completamento secondo i nuovi modelli indicando la data di versamento dell’ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili.
Il credito d’imposta prenotato sarà il massimo fruibile in compensazione e verrà determinato quale credito minore risultante tra le tre comunicazioni inviate.
Al perfezionamento dell’invio delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta dell’avvenuto invio del modello, con indicazione del credito d’imposta comunicato.
Misura e fruizione del credito d’imposta
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 entro il 31 dicembre 2025 o entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026, il credito è spettante nelle misure di cui si è detto precedentemente.
L’effettiva misura del credito fruibile dipenderà dalla disponibilità delle risorse che vengono prenotate in base all’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive. A tal fine:
- entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delleimprese beneficiarie ammesse alla fruizione del credito, con indicazione dell’ammontare del credito d’imposta fruibile. Saranno pertanto oggetto di comunicazione unicamente le comunicazioni di completamento;
- entro i termini definiti d’intesa, l’Agenzia delle Entrate trasmette al MIMIT l’elenco dei soggettiche hanno utilizzato il credito d’imposta, con i relativi importi;
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del versamento.
Operativamente, quindi, si ipotizzi che:
- la comunicazione preventiva iniziale venga inviata il 1° giugno 2025;
- entro 30 giorni, quindi entro il 1° luglio 2025, l’impresa dovrà inviare la comunicazione preventiva con acconto, attestante il pagamento dell’acconto del 20% del costo;
- qualora la comunicazione di completamento venga inviata entro lo stesso mese di luglio: entro il 5 agosto, il MIMIT invierà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse alla fruizione del credito che hanno inviato la comunicazione di completamento nel precedente mese;
- il credito d’imposta sarà fruibile a partire dal 10 settembre.
Infine, l’ammontare del credito d’imposta compensato non dovrà eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena – anche in questo caso – lo scarto del versamento.
Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero esaurirsi, sarà comunque possibile procedere all’invio delle comunicazioni, in modo che – in caso di disponibilità di maggiori risorse – il GSE lo comunichi all’impresa, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.
Modifiche operative al modello di comunicazione
Il modello della comunicazione ha subito delle modifiche in seguito alle novità normative introdotte. In particolare, all’interno del frontespizio, è rimasta immutata la sezione relativa ai dati identificativi dell’impresa ma risulta modificata la sezione “tipologia di comunicazione”. Sono infatti presenti tre diverse sezioni:
- “preventiva”: deve essere indicato se la comunicazione sia collegata ad una comunicazione preventiva già inviata secondo i precedenti modelli, indicando il relativo codice, oppure non sia collegata ad alcuna altra comunicazione;
- “preventiva con acconto”: devono essere indicati:
- il codice della comunicazione preventiva collegata;
- la data di versamento dell’ultimo acconto;
- l’importo dell’acconto versato;
- “completamento”: deve indicato se la comunicazione sia collegata ad una precedente comunicazione preventiva con acconto (con indicazione del relativo codice) o ad una precedente comunicazione di completamento inviata secondo il precedente modello, indicando:
- il codice della comunicazione;
- la data di versamento dell’ultimo acconto;
- l’importo dell’acconto versato.
Come già detto, qualora fosse stata inviata unicamente la comunicazione preventiva dovranno essere inviate la nuova comunicazione preventiva, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento; mentre se fosse già stata inviata la comunicazione di completamento secondo i vecchi modelli occorrerà inviare unicamente la comunicazione di completamento secondo i nuovi modelli, con indicazione della data di versamento dell’ultimo acconto per il raggiungimento del 20% del costo.
Qualora invece fosse stata inviata unicamente la comunicazione preventiva, dovranno essere inviate la nuova comunicazione preventiva, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento.
All’interno della seconda sezione relativa alla tipologia di investimento effettuato è stata, come detto, eliminata la sezione relativa ai beni di cui all’allegato B relativamente ai quali il credito d’imposta non risulta più fruibile. Questa non è però l’unica novità presente; seppur rimangano invariate le diverse sezioni riguardanti la riconduzione dell’investimento, alle singole voci dell’allegato A sono state introdotte delle modifiche marginali. In particolare:
- l’indicazione del periodo di realizzazione degli investimenti è più precisa in quanto devono essere compilati due righi distinti denominati:
- data di avvio degli investimenti;
- data di completamento degli investimenti;
- è stato eliminato il riferimento al codice tributo 6936, presumibilmente in quanto non è necessaria la distinzione dal codice tributo 6937 essendo quest’ultimo riferibile agli investimenti in beni immateriali (non più agevolabili);
- è stata eliminata la tabella relativa all’attribuzione ai diversi anni in cui si prevede di utilizzare il credito d’imposta.
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AGENTI AI TRA OPPORTUNITÀ E SFIDE GIURIDICHE
A cura di Massimiliano Nicotra
Gli Agenti AI sono sistemi autonomi che evolvono dai tradizionali chatbot, capaci di prendere decisioni e agire per obiettivi specifici, ma sollevano sfide giuridiche complesse su responsabilità civile, privacy e conformità all’AI Act europeo. Si analizzano le applicazioni pratiche e rischi legali, fornendo cinque raccomandazioni operative per un utilizzo conforme.
Cosa sono gli Agenti AI
Gli Agenti di Intelligenza Artificiale rappresentano l’evoluzione dei tradizionali chatbot: sono sistemi autonomi che elaborano informazioni, prendono decisioni e agiscono per raggiungere obiettivi specifici. A differenza dei bot che seguono script predefiniti, gli Agenti AI apprendono dalle interazioni, si adattano al contesto e possono integrarsi con database, CRM e altre piattaforme aziendali.
Secondo una ricerca di Gartner, entro il 2028 l’AI agentica si integrerà nel 33% delle applicazioni software aziendali, trasformando radicalmente customer service, automazione dei processi e gestione IT.
Gli Agenti AI possono essere implementati per realizzare diversi compiti, in differenti ambiti:
- Customer Service: assistenti virtuali che forniscono raccomandazioni personalizzate agli operatori umani.
- Automazione Aziendale: gestione automatizzata di documenti, onboarding e relazioni con i clienti, analisi dati finanziari e processi HR.
- IT e Cybersecurity: sviluppo del software, rilevamento anomalie, risoluzione proattiva di problemi e ottimizzazione infrastrutture tecnologiche.
Le sfide giuridiche
Gli Agenti AI presentano diverse sfide dal punto di vista dell’ordinamento giuridico.
Relativamente al profilo della responsabilità civile la crescente autonomia degli Agenti AI solleva questioni complesse sulla responsabilità. Chi risponde quando un agente autonomo causa danni? Il diritto italiano, basato sull’art. 2043 c.c., non prevede ancora discipline specifiche per sistemi autonomi.
Dal punto di vista della privacy e del GDPR la realizzazione e utilizzo di Agenti AI può richiedere il trattamento di dati personali, dovendo quindi procedere in conformità con le previsioni del GDPR che prevedono di identificare la base giuridica del trattamento, informare gli utenti correttamente e garantire i diritti degli interessati.
Anche dal punto di vista della sicurezza informatica l’AI espande la superficie di attacco potendo far emergere malfunzionamenti sistemici, loop infiniti e vulnerabilità ad attacchi mirati, con le relative conseguenze anche alla luce delle previsioni della cd. Direttiva NIS2.
L’AI Act e i fornitori a valle
L’AI Act europeo regolamenta l’IA con un approccio basato sul rischio, stabilendo quattro livelli: inaccettabile, alto, limitato e minimo.
I modelli per finalità generali (GPAI) sono la base per sistemi IA a valle. Gli Agenti AI, costruiti integrando modelli GPAI, possono rientrare nella categoria dei sistemi di intelligenza artificiale che sono realizzati dai fornitori a valle, con specifici obblighi:
- valutazione del rischio del sistema;
- documentazione tecnica dettagliata;
- adozione sistemi di gestione qualità;
- supervisione umana per sistemi ad alto rischio.
Dal 2 agosto 2025 entreranno in vigore le regole per i modelli GPAI; dal 2026 quelle per i sistemi ad alto rischio.
5 raccomandazioni per un utilizzo conforme
- Framework di Governance AI
Stabilire ruoli e responsabilità chiari, costituire un comitato multidisciplinare e implementare policy specifiche con controlli periodici e audit regolari.
- Gestione Proattiva della Privacy
Applicare il principio di privacy by design, effettuare valutazioni d’impatto quando necessario e garantire informative trasparenti agli utenti.
- Sicurezza e Monitoraggio
Implementare controlli di accesso robusti, monitoraggio continuo delle attività degli agenti e piani di incident response specifici.
- Formazione del Personale
Investire in competenze digitali, sensibilizzare sui rischi dell’uso non autorizzato di strumenti AI e stabilire protocolli di escalation.
- Conformità e Audit
Sviluppare procedure per garantire conformità continua con l’AI Act, condurre audit regolari e mantenere documentazione completa e aggiornata.
Conclusioni
Gli Agenti AI offrono opportunità straordinarie di automazione intelligente, ma richiedono un approccio equilibrato tra innovazione e conformità legale. L’AI Act europeo stabilisce principi chiari, responsabilizzando però le organizzazioni in relazione alla corretta implementazione delle soluzioni concrete.
In tale contesto, al fine di poter sfruttare pienamente le occasioni che queste nuove tecnologie rendono disponibili, è necessaria un’accurata pianificazione circa la governance che si deve implementare per l’utilizzo delle stesse.
Quesiti pratici |
Conferimento d’azienda da parte di imprenditore individuale: neutralità fiscale
A cura di Marco Nessi
Ho il caso di un cliente artigiano, ditta individuale, che sta valutando l’ipotesi di conferire la sua unica azienda in una srl in regime di neutralità ex art. 176 c. 1 DPR 917/86: sulla plusvalenza relativa al valore di conferimento lo stesso deve versare i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti?
Nel caso di conferimento di un’azienda da parte di un imprenditore individuale artigiano in una società a responsabilità limitata in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 c. 1 TUIR, non si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.
L’art. 176 TUIR prevede infatti la possibilità di conferire un’azienda tra soggetti residenti che esercitano un’impresa commerciale in regime di “continuità dei valori fiscali“, vale a dire senza il realizzo di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini tributari e con continuità di valori riconosciuti ai fini fiscali, indipendentemente dal valore iscritto in contabilità.
In questo caso:
- il soggetto conferente (l’artigiano) assume la partecipazione ottenuta dal conferimento secondo l’ultimo valore fiscale riconosciuto all’azienda conferita;
- il soggetto conferitario (la SRL) subentra nella posizione fiscale del conferente per tutti gli elementi attivi e passivi dell’azienda.
Poiché in regime di neutralità fiscale non emerge alcuna plusvalenza imponibile, non si genera materia imponibile ai fini contributivi. Infatti, i contributi previdenziali degli artigiani sono calcolati sul reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
giurisprudenza rilevante |
Distacco: regime impatriati escluso solo dalla prassi, non dalla legge
La giurisprudenza di merito esclude che in caso di semplice distacco il regime impatriati possa essere disconosciuto, inoltre è lo stesso legislatore che, riformulando la normativa in occasione della recente novella, non fa alcun riferimento a tale limitazione, che resta una mera opinione dell’Amministrazione.
(CGT 2° Lombardia 28 aprile 2025 n. 1128)
Autocertificazione sufficiente per la riduzione IMU in caso di inagibilità
La disciplina IMU prevede la riduzione dell’imposta dovuta del 50% laddove l’immobile sia dichiarato inagibile e di fatto non utilizzabile. L’autocertificazione di tale stato inviata dal contribuente-possessore dell’immobile al Comune lo “autorizza” a versare l’imposta ridotta laddove il Comune non abbia disposto il sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico in un tempo ragionevole.
(CGT II Lombardia 16 maggio 2025 n. 1294)
Successione: dichiarazione in caso di perdita dell’eredità
Anche qualora sia stata presentata la dichiarazione di successione, nel caso di revoca dell’eredità non si renderà dovuta l’imposta sulle successioni.
(Cass. 27 maggio 2025 n. 14063)
Stock options: la tassazione proporzionale all’attività lavorativa svolta in Italia
Nel caso in cui l’assegnazione di diritti di opzione su azioni sia effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il relativo reddito deve essere tassato per la sola parte che costituisce la remunerazione dell’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato.
(Cass. 23 aprile 2025 n. 10606)
SCADENZE DEL MESE |
Scadenze dal 1° giugno al 15 giugno 2025
3
giugno |
§ Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe): I trimestre
§ Imposta di bollo fatture elettroniche I trimestre 2025: versamento § Imposta sulle assicurazioni: premi e accessori incassati a aprile § INTRA 12: acquisti intra UE registrati a marzo § Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria aprile § Riversamento tax credit investimenti in ricerca e sviluppo: riapertura termini ammissione § Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di aprile |
13
giugno |
§ Obbligo di garanzia per i soggetti extra UE iscritti al VIES
§ PREU: II acconto maggio-giugno (III periodo contabile) |
15
giugno |
§ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di maggio
§ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di maggio: annotazione separata § ENC: annotazione corrispettivi e proventi di maggio |